# REGISTRAZIONI ED ELABORAZIONI IMPRESA SEMPLIFICATA CON PROFIS
## Impresa Semplificata: inquadramento normativo
Informazioni aggiornate al 16/03/2023
Il regime contabile semplificato è il regime naturale per:
– Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
– Snc, sas e soggetti equiparati
– Enti non commerciali che esercitano, oltre all’attività istituzionale anche un’attività commerciale in via non prevalente
– Trust che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente
che nell’anno precedente non abbiano superato l’ammontare di:
– 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
– 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Se in un dato anno vengono superati tali limiti di ricavi è prevista l’applicazione del regime ordinario a partire dall’anno successivo.
Per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività di prestazioni di servizi ed altre attività, il regime contabile semplificato si applica se l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, non supera il limite massimo pari a 800.000 euro. Per tali soggetti rileva, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi:
– i maggiori ricavi dell’attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività
– i ricavi delle attività diverse dalle prestazioni di servizi, se non è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività.
I soggetti che adottano il regime contabile semplificato possono scegliere di adottare il regime contabile ordinario in sede di dichiarazione IVA (quadro VO). L’opzione è valida per un minimo di tre anni dopo i quali può essere revocata.
**Libri e registri**
Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
– i registri cronologici dei ricavi e delle spese annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento con specifica annotazione di:
a. importo ricavo/ spesa
b. generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica, oppure codice fiscale del soggetto
c. estremi della fattura o altro documento contabile
– i registri IVA
– il registro dei beni ammortizzabili
– il libro unico del lavoro (se necessario).
**Registri IVA integrati**
I registri IVA possono essere tenuti alternativamente ai registri cronologici dei ricavi e delle spese se sono separatamente annotate:
– le operazioni non rilevanti IVA
– i ricavi percepiti e i costi sostenuti nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione. Tali operazioni vengono annotate nel seguente modo:
a. nell’anno in cui rileva il mancato incasso/pagamento, deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con indicazione delle fatture
b. nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, i ricavi e le spese vengono separatamente annotati nei registri IVA con indicazione dei documenti già registrati ai fini IVA.
I soggetti non tenuti all’emissione della fattura non possono utilizzare i registri degli incassi e dei pagamenti, ma solo i registri IVA integrati.
Tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973)
I soggetti in regime contabile semplificato possono esercitare l’opzione in dichiarazione IVA (quadro VO) per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio ma viene meno in caso di transito ad un diverso regime.
In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Resta l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
Determinazione del reddito secondo il principio di cassa
Il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
A tale importo vanno aggiunti:
– l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57 TUIR
– i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1 TUIR
– le plusvalenze di cui all’art. 86 TUIR
– le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR.
Vanno invece sottratti:
– le minusvalenze/sopravvenienze passive di cui all’art.101 TUIR
– quote di ammortamento beni materiali di cui all’art. 64, comma 2 e 102 TUIR e dei beni immateriali di cui all’art. 103 TUIR
– perdite di beni strumentali e perdite su crediti di cui all’art. 101 TUIR
– accantonamenti TFR di cui all’art. 105 TUIR
– deduzioni forfetarie (intermediari/rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante).
Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le rimanenze iniziali e finali che devono però essere indicati nel modello ISA in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta.
Per le imprese in contabilità semplificata il regime non è un regime di cassa “puro” ma è “improntato alla cassa”. Infatti, per i seguenti componenti di reddito, a seguito del richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR, è stato reso di fatto operante il criterio di competenza:
– plusvalenze / minusvalenze
– sopravvenienze attive / passive
– autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore
– proventi immobiliari
– quote di ammortamento
– canoni di leasing e maxi-canone
– TFR
– spese per prestazioni di lavoro
– oneri di utilità sociale.
Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito negli esercizi successivi.
Per i contribuenti in contabilità semplificata soggetti ad IRAP, la base imponibile è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
## Caricare le registrazioni
### Caricare le registrazioni di una ditta impresa semplificata
Le logiche e le impostazioni generali per il caricamento registrazioni sono comuni a tutti gli ambiti/regimi.
Quanto segue riporta l’elenco delle registrazioni di un’impresa semplificata per cassa ed il risvolto sulla stampa dei registri IVA e sugli elaborati.
#### Impresa semplificata che si avvale dell’opzione art. 18, c.5 DPR 600/73
**CASISTICA:** Documenti IVA
**AMBITO:** Acquisti/Vendite/Corrispettivi
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, registro Acquisti e Vendite
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Costi fuori ambito IVA
**AMBITO:** Acquisti
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, registro Acquisti
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Ricavi fuori ambito IVA
**AMBITO:** Vendite
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, registro Vendite
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Pagamento Fatture con Ritenuta successivo alla registrazione del Documento
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** NO
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Incasso Fatture con IVA in sospeso
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** NO
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute subite (No, Agenti, Procacciatori d’affari)
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute DL78/2010
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute ENASARCO
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione contributo previdenziale carico committente
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione differenza cambi
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione abbuoni
**AMBITO:** Prima Nota
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Costi e ricavi generati dalla contabilizzazione liquidazione IVA (es.: rilevazione interessi trimestrali)
**AMBITO:** Prima Nota (registrazioni automatiche)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Costi e ricavi generati dalla contabilizzazione differenze ventilazione annuale
**AMBITO:** Prima Nota (registrazioni automatiche)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rettifiche
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI, vengono considerate solo quelle che creano il movimento di rettifica
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Plusvalenze/minusvalenze per cessioni di beni strumentali
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche e non)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Plusvalenze/minusvalenze da cessioni per operazioni straordinarie
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche e non)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Costi/ricavi registrati in ambito prima nota non legati ad operazioni partita
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Registrazioni di prima nota non rilavanti ai fini del reddito
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA
**STAMPA REGISTRI IVA:** NO
**C. ECONOMICO PER CASSA:** NO
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**CASISTICA:** Rimanenze non rilevanti ai fini del reddito
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA (tipo registrazione ”521 – Rilevazione rimanenze”)
**STAMPA REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
#### Impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art. 18, c.5 DPR 600/73
Di seguito, si analizza il risvolto sugli elaborati e sui registri IVA o sui registri Incassi e Pagamenti, a seconda del registro scelto:
**CASISTICA:** Documenti IVA
**AMBITO:** Acquisti/Vendite
**C. ECONOMICO PER CASSA:** NO
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** NO
**CASISTICA:** Corrispettivi
**AMBITO:** Corrispettivi
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Incassi/Pagamenti documenti IVA
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** NO
**REGISTRI IVA:** SI, prospetti incassi/pagamenti
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Costi/Ricavi fuori ambito IVA con conto Fornitore/Cliente senza gestione partite
**AMBITO:** Acquisti/Vendite
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Costi fuori ambito IVA con partitario e conto con gestione partite
**AMBITO:** Acquisti
**C. ECONOMICO PER CASSA:** NO
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** NO
**CASISTICA:** Pagamento costi fuori ambito IVA
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** NO
**REGISTRI IVA:** SI, prospetti incassi/pagamenti
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Ricavi fuori ambito IVA con partitario e conto con gestione partite
**AMBITO:** Vendite
**C. ECONOMICO PER CASSA:** NO
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** NO
**CASISTICA:** Incasso ricavi fuori ambito IVA
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** NO
**REGISTRI IVA:** SI, prospetti incassi/pagamenti
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Fatture/Note credito relative a canoni di leasing
**AMBITO:** Acquisti
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Retribuzioni
**AMBITO:** Acquisti
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Pagamento Fatture con Ritenuta successivo alla registrazione del Documento
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetti incassi/pagamenti
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Incasso Fatture con IVA in sospeso
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetti incassi/pagamenti
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute subite (No, Agenti, Procacciatori d’affari)
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute DL78/2010
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione ritenute ENASARCO
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione contributo previdenziale carico committente
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione differenza cambi
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rilevazione abbuoni
**AMBITO:** Prima Nota
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Costi e ricavi generati dalla contabilizzazione liquidazione IVA (es.: rilevazione interessi trimestrali)
**AMBITO:** Prima Nota (registrazioni automatiche)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Costi e ricavi generati dalla contabilizzazione differenze ventilazione annuale
**AMBITO:** Prima Nota (registrazioni automatiche)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Rettifiche
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI, vengono considerate solo quelle che creano il movimento di rettifica
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, vengono considerate solo quelle che creano il movimento di rettifica
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Plusvalenze/ minusvalenze per cessioni di beni strumentali
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche e non)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Plusvalenze/ minusvalenze da cessioni per operazioni straordinarie
**AMBITO:** Prima Nota con Rif.IVA (reg. automatiche e non)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Costi/ricavi registrati in ambito prima nota non legati ad operazioni partita
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI
**CASISTICA:** Registrazioni di prima nota non rilavanti ai fini del reddito
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA
**C. ECONOMICO PER CASSA:** NO
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** NO
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** NO
**CASISTICA:** Rimanenze non rilevanti ai fini del reddito
**AMBITO:** Prima Nota con e senza Rif.IVA (tipo registrazione “521 – Rilevazione rimanenze”)
**C. ECONOMICO PER CASSA:** SI, prospetto specifico
**C. ECONOMICO PER COMPETENZA:** SI
**REGISTRI IVA:** SI, prospetto specifico
**REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI:** SI, prospetto specifico
#### Documenti IVA registrati e incassati/pagati in esercizi differenti
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le Imprese semplificate adottano il principio di cassa al posto di quello di competenza.
Di seguito si analizzano le modalità operative per gestire correttamente le casistiche relative a documenti IVA registrati e incassati/pagati in esercizi in cui si applicano differenti modalità di determinazione del reddito.
Nel caso di ditta in regime agevolato, regime speciale ex L.398/91 e associazioni sportive, vale quanto indicato per l’impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c. 5 DPR 600/73.
Documenti IVA registrati in un esercizio in cui si applica il principio di competenza e incassati/pagati nell’esercizio successivo in cui si applica il principio di cassa.
**Documenti IVA con competenza nell’anno N**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
**Documenti IVA con competenza nell’anno N+1 o a cavallo d’esercizio (anno N e N+1)**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
#### Documenti IVA registrati in un esercizio in cui si applica il principio di cassa e incassati/pagati nell’esercizio precedente in cui si applica il principio di competenza
**Documenti IVA con competenza anno N+1**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, l’utente deve imputare nell’anno N+1 il costo/ricavo, che deve andare a reddito nell’esercizio, utilizzando un tipo registrazione ”40 – Costi fuori ambito IVA” / “240 – Ricavi fuori ambito IVA” o in alternativa una prima nota.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio
**Documenti IVA con competenza anno N**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, l’utente deve:
a. creare la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”
b. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere per l’importo della rettifica dell’anno N
c. saldare il documento nell’anno N per l’importo pagato/incassato.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio
**Documenti IVA con competenza a cavallo d’esercizio (anno N e N+1)**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, l’utente deve:
a. creare la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere o rateo attivo/passivo senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”
b. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere o rateo attivo/passivo per l’importo della rettifica del 2016 e il conto di costo/ricavo che deve andare a reddito nell’anno N+1
c. saldare il documento nell’anno N per l’importo pagato/incassato
d. imputare nell’anno N+1 il costo/ricavo, che deve andare a reddito nell’esercizio, utilizzando un tipo registrazione “40 – Costi fuori ambito IVA” / “240 – Ricavi fuori ambito IVA” o in alternativa una prima nota.
Nel caso in cui il documento fosse saldato in parte nell’anno N e in parte nell’anno N+1, procedere come riportato in precedenza, ma senza imputare il costo/ricavo nell’anno N+1. In tale caso l’importo saldato sarà riproporzionato tra i due conti indicati nel corpo della registrazione del documento ed entrambi i conti rileveranno ai fini della cassa nell’anno N+1.
Qualora si desideri chiudere il conto fatture da ricevere/emettere o rateo attivo/passivo nell’anno N+1 è necessario registrare una ripresa saldi indicando il conto per l’importo imputato nell’anno N.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva ai fini del reddito -> Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio
#### Documenti IVA registrati e incassati/pagati in un esercizio in cui si applica il principio di cassa (anno N+1)
**Documenti IVA con competenza anno N**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Nel caso in cui sia già stata creata la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”, l’utente deve:
a. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere per l’importo della rettifica dell’anno N
b. saldare il documento nell’anno N+1 per l’importo pagato/incassato.
Qualora si desideri chiudere il conto fatture da ricevere/emettere nell’anno N+1 è necessario registrare una ripresa saldi indicando il conto per l’importo imputato nell’anno N.
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 (Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1.)
Impresa semplificata per competenza o Impresa ordinaria -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 (Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto è presente il saldaconto.)
**Documenti IVA registrati e incassati/pagati in esercizi differenti**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA rileva il costo/ricavo ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente deve imputare nell’anno N+1 il costo/ricavo utilizzando un tipo registrazione “40 – Costi fuori ambito IVA” / “240 – Ricavi fuori ambito IVA” o in alternativa una prima nota.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo (o non presente la registrazione del saldaconto)
– La variazione fiscale utilizzata permette il riporto automatico del valore solo nel rigo generico del quadro RF. Sui modelli ISA e IRAP, sono presenti righi specifici in base alla tipologia di costi/ricavi, per cui l’utente deve imputare manualmente la quota del componente di reddito sui righi corrispondenti.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa ordinaria
– La variazione fiscale utilizzata permette il riporto automatico del valore solo nel rigo generico del quadro RF. Sui modelli ISA e IRAP, sono presenti righi specifici in base alla tipologia di costi/ricavi, per cui l’utente deve imputare manualmente la quota del componente di reddito sui righi corrispondenti.
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo (o non presente la registrazione del saldaconto)
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa ordinaria
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
**Documenti IVA con competenza nell’esercizio precedente (N) in cui si applica il principio di competenza**
*ANNO N+1* -> *ANNO N+2:*
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1 -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente deve:
a. creare la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”
b. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere per l’importo della rettifica dell’anno N
c. saldare il documento nell’anno N+2 per l’importo pagato/incassato.
Qualora si desideri chiudere il conto fatture da ricevere/emettere è necessario registrare una ripresa saldi nell’anno N+2 indicando il conto per l’importo imputato nell’anno N.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA rileva il costo/ricavo ai fini del reddito nell’anno N+2
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1 -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente deve:
a. creare la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”
b. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere per l’importo della rettifica del 2016
c. se si desidera, saldare il documento nell’anno N+2 per l’importo pagato/incassato.
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo (o non presente la registrazione del saldaconto)
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo (o non presente la registrazione del saldaconto)
– In tale casistica, l’utente deve:
a. creare la rettifica di competenza nell’anno N dalla gestione Rettifiche esterna facendo costo/ricavo a fattura da ricevere/emettere senza impostare l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”
b. registrare il documento IVA nell’anno N+1 senza integrazione delle date competenza indicando nel corpo della registrazione il conto fattura da ricevere/emettere per l’importo della rettifica del 2016
c. saldare il documento nell’anno N+2 per l’importo pagato/incassato.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa ordinaria
Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
– In tale casistica, l’utente deve registrare il documento IVA nell’anno N+1 con integrazione delle date competenza impostando l’opzione “Crea rettifica esercizio successivo”.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa ordinaria
Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1 -> Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo
**Documenti IVA registrati nell’esercizio (anno N+1) e incassati/pagati nell’esercizio precedente**
*ANNO N* -> *ANNO N+1:*
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, l’utente non deve effettuare alcun intervento.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA rileva il costo/ricavo ai fini del reddito nell’anno N -> Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio
– In tale casistica, l’utente deve imputare nell’anno N o nell’anno N+1 il costo/ricavo utilizzando un tipo registrazione “40 – Costi fuori ambito IVA”/”240 – Ricavi fuori ambito IVA” o in alternativa una prima nota.
Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo -> Il costo/ricavo non rileva ai fini del reddito nell’anno N+1, in quanto il saldaconto non è stato registrato nell’esercizio
– In tale casistica, l’utente deve stornare nell’anno N+1 il costo/ricavo, già rilevato ai fini del reddito nel 2017, utilizzando un tipo registrazione “40 – Costi fuori ambito IVA”/”240 – Ricavi fuori ambito IVA”.
Impresa semplificata senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa semplificata con opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Il saldaconto del documento IVA rileva il costo/ricavo ai fini del reddito nell’anno N -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
– In tale casistica, se il costo/ricavo deve rilevare ai fini del reddito nell’anno N, è necessario registrare un “40 – Costi fuori ambito IVA”/”240 – Ricavi fuori ambito IVA” o una prima nota.
Impresa semplificata con o senza opzione art.18, c.5 DPR 600/73 -> Impresa ordinaria
Il saldaconto del documento IVA non rileva il costo/ricavo -> Il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nell’anno N+1
#### Autotrasportatore e Agenzia viaggi
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la ditta con regime IVA ”Autotrasportatore” o “Agenzie di viaggio” che prevede il differimento dell’IVA, differisce nel periodo successivo anche il momento di rilevazione del ricavo ai fini del reddito.
Le modalità operative sopra riportate valgono anche in tale casistica, ma non deve essere considerata la data registrazione del documento IVA ma la data in cui tali documenti vengono annotati sui registri IVA.
### Acconti (non fatturati)
Nella gestione del saldaconto, l’operazione partita “Acconto” consente di:
– rilevare l’incasso/pagamento di un documento non ancora presente nel sistema contabile in quanto ancora da registrare
– rilevare la caparra.
*Impresa semplificata per competenza*
Per le imprese semplificate per cui si applica il principio di competenza, è possibile registrare gli acconti dati a Fornitori e/o ricevuti da Clienti, come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamate il Tipo registrazione ”500 - Prima Nota generica” oppure “501 – Operazioni di cassa/banca” oppure “504 – Prima Nota con contropartita a quadratura”.
2. Indicate il Cliente/Fornitore interessato ed il programma propone automaticamente la videata delle “Operazioni partite contabili” e selezionare il tipo operazione “Acconto”.
In riferimento a ciascun acconto vengono richiesti i seguenti dati:
– data operazione
– numero (facoltativo)
– importo.
L’operazione di “Acconto” genera una nuova partita.
La compensazione dell’acconto con la fattura avverrà nella registrazione dell’incasso/pagamento del documento (verrà chiuso quindi sia l’acconto che la fattura).
*Impresa semplificata per cassa*
Per le imprese semplificate che adottano il principio di cassa, è possibile registrare:
– acconti dati a Fornitori e/o ricevuti da Clienti
– caparra (confirmatoria o penitenziale)
come da flussi di seguito riportati.
*Impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73*
I flussi operativi riportati nel seguito dovranno essere utilizzati anche per le ditte in regime agevolato, regime speciale ex L. 398/91 e associazioni sportive.
Acconti dati a Fornitori e/o ricevuti da Clienti
L’operazione partita “Acconto” consente di rilevare l’incasso/pagamento di un documento non ancora presente nel sistema contabile in quanto ancora da registrare.
Flusso operativo:
1. Richiamate il Tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” oppure “501 – Operazioni di cassa/banca” oppure “504 – Prima Nota con contropartita a quadratura”.
2. Indicate il Cliente/Fornitore interessato ed il programma propone automaticamente la videata delle “Operazioni partite contabili” e selezionare il tipo operazione “Acconto”.
In riferimento a ciascun acconto vengono richiesti i seguenti dati:
– data operazione
– numero (facoltativo)
– importo.
3. Indicate nel dettaglio documento i conti di ricavo/costo e l’IVA.
La presente registrazione permette di ottenere una corretta rilevazione del reddito per cassa.
L’operazione di “Acconto” genera una nuova partita. Caparra
L’operazione partita “Acconto” consente di rilevare la caparra (confirmatoria o penitenziale).
Flusso operativo:
1. Richiamate il Tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” oppure “501 – Operazioni di cassa/banca” oppure “504 – Prima Nota con contropartita a quadratura”.
2. Indicate il Cliente/Fornitore interessato ed il programma propone automaticamente la videata delle “Operazioni partite contabili” e selezionare il tipo operazione “Acconto”.
In riferimento a ciascun acconto vengono richiesti i seguenti dati:
– data operazione
– numero (facoltativo)
– importo.
3. Selezionate l’opzione “Caparra”.
L’operazione di “Acconto” genera una nuova partita.
La compensazione dell’acconto con la fattura avverrà nella registrazione dell’incasso/pagamento del documento (verrà chiuso quindi sia l’acconto che la fattura).
Impresa semplificata che si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73
Per la rilevazione degli acconti dati a Fornitori e/o ricevuti da Clienti e delle caparre (confirmatorie o penitenziali), procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamate il Tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” oppure “501 – Operazioni di cassa/banca” oppure “504 – Prima Nota con contropartita a quadratura”.
2. Indicate il Cliente/Fornitore interessato ed il programma propone automaticamente la videata delle “Operazioni partite contabili” e selezionare il tipo operazione “Acconto”.
In riferimento a ciascun acconto vengono richiesti i seguenti dati:
– data operazione
– numero (facoltativo)
– importo.
L’operazione di “Acconto” genera una nuova partita.
La compensazione dell’acconto con la fattura avverrà nella registrazione dell’incasso/pagamento del documento (verrà chiuso quindi sia l’acconto che la fattura).
Nel caso in cui si modifichi la modalità di determinazione del reddito, per cui venga tolta l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, nelle registrazioni di acconto (sia nel caso di acconti dati a Fornitori e/o ricevuti da Clienti sia nel caso di caparre) viene impostata automaticamente l’opzione “Caparra”.
### Retribuzioni e contributi
#### Impresa Semplificata
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle retribuzioni e dei contributi per l’Impresa Semplificata procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Registrate le Retribuzioni ed i Contributi nell’ambito “Acquisti” con il Tipo registrazione ”40 – Costi fuori ambito IVA”.
2. Utilizzate eventualmente il codice Modello registrazione standard “RETRIBUZIONI_E_CONTRIBUTI” associato al Tipo registrazione “40 – Costi fuori ambito IVA” per i Piani dei Conti S1 e SEMP contenente i conti standard relativi alle retribuzioni e contributi.
Il modello registrazione può essere implementato con i conti eventualmente da utilizzare per la gestione di ulteriori casistiche rispetto a quelle previste da SISTEMI (es.: rimborsi chilometrici, indennità trasferta, ecc.).
#### Impresa Semplificata per cassa
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto la modifica dell’art. 66 del TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi/altri proventi incassati e quello delle spese sostenute. Le retribuzioni e i contributi continuano invece ad essere rilevati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data in cui si effettua il pagamento.
Al fine di gestire correttamente la contabilizzazione delle retribuzioni e dei contributi per le imprese semplificate procedete come da flusso di seguito riportato:
Caricamento registrazione:
1. Registrate le Retribuzioni ed i Contributi nell’ambito “Acquisti” con il Tipo registrazione 39 – Retribuzioni e contributi sociali e indicate come Fornitore un’anagrafica fittizia.
Il tipo registrazione indicato genera contestualmente alla registrazione della retribuzione il movimento di cassa.
È possibile visualizzare il movimento di cassa nella specifica sezione “Dettaglio per cassa”.
2. Utilizzate eventualmente il codice Modello registrazione standard “RETRIBUZIONI_E_CONTRIBUTI” associato al Tipo registrazione “39 – Retribuzioni e contributi sociali” per il Piano dei Conti S1 contenente i conti standard relativi alle retribuzioni e contributi.
Questo tipo registrazione consente inoltre di gestire le integrazioni:
– Rettifiche, in modo che i movimenti di rettifica provvisori vengano calcolati automaticamente, in base alle date competenza indicate
– ISA nel momento della registrazione del documento IVA.
Il modello registrazione può essere implementato con i conti eventualmente da utilizzare per la gestione di ulteriori casistiche rispetto a quelle previste da Sistemi (es.: rimborsi chilometrici, indennità trasferta, ecc.).
3. Registrate il pagamento delle Retribuzioni e contributi sociali nell’ambito “Prima nota”.
Il pagamento della retribuzione non rileva i costi della retribuzione e dei contributi in quanto già rilevati ai fini del reddito con la registrazione di cui al punto 1.
Nel caso in cui non si voglia registrare il pagamento è possibile registrare le Retribuzioni ed i Contributi nell’ambito “Acquisti” con il Tipo registrazione 39 – Retribuzioni e contributi sociali utilizzando un conto Collegato fornitore senza la “Gestione delle partite contabili” (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
Il flusso operativo sopra riportato dovrà essere utilizzato anche per le ditte in regime agevolato e regime speciale ex L. 398/91 e associazioni sportive.
Per le Imprese semplificate con “Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973”, questa modalità di registrazione delle retribuzioni e contributi garantisce la corretta gestione della contabilità nella casistica di passaggio al regime di Impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art. 18, c. 5 DPR 600/1973.
Per gli Enti non commerciali, in regime semplificato, consultate la scheda del manuale applicativo Come rilevare le retribuzioni ed i contributi sociali.
### Ricavi rilevanti ai fini del reddito secondo il criterio di competenza
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto la modifica dell’art. 66 del TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Tale regime però risulta essere un regime “improntato alla cassa” in quanto alcuni componenti di reddito continuano a rilevare secondo un criterio di competenza a prescindere dell’esercizio dell’opzione prevista dall’art.18, c. 5 DPR 600/73.
Al fine di gestire correttamente la contabilizzazione delle registrazioni dei componenti positivi di reddito per le imprese semplificate procedete come da flusso di seguito riportato:
Caricamento registrazione
1. Registrate i componenti positivi di reddito che devono rilevare secondo il criterio di competenza nell’ambito “Vendite” con i seguenti tipi registrazione:
– 217 – Fattura clienti con rilevazione immediata ricavi
– 317 - Nota credito clienti con rilevazione immediata ricavi.
I tipi registrazione indicati generano contestualmente alla registrazione il movimento di cassa.
È possibile visualizzare il movimento di cassa nella specifica sezione “Dettaglio per cassa”.
Questi tipi registrazione consentono inoltre di gestire le integrazioni:
– Rettifiche, in modo che i movimenti di rettifica provvisori vengano calcolati automaticamente, in base alle date competenza indicate
– ISA nel momento della registrazione del documento IVA.
2. Registrate l’incasso con un normale tipo registrazione in ambito “Prima nota”.
La registrazione del saldaconto non rileva i ricavi in quanto già rilevati ai fini del reddito con la registrazione di cui al punto 1.
Per le Imprese semplificate con “Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973”, questa modalità di registrazione garantisce la corretta gestione della contabilità nella casistica di passaggio al regime di Impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art. 18, c. 5 DPR 600/1973.
### Costi rilevanti ai fini del reddito secondo il criterio di competenza
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto la modifica dell’art. 66 del TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Tale regime però risulta essere un regime “improntato alla cassa” in quanto alcuni componenti di reddito continuano a rilevare secondo un criterio di competenza a prescindere dell’esercizio dell’opzione prevista dall’art.18, c. 5 DPR 600/73.
Al fine di gestire correttamente la contabilizzazione delle registrazioni dei componenti negativi di reddito per le imprese semplificate procedete come da flusso di seguito riportato:
Caricamento registrazione
1. Registrate i componenti negativi di reddito che devono rilevare secondo il criterio di competenza nell’ambito “Acquisti” con i seguenti tipi registrazione:
– 18 - Fattura fornitori con rilevazione immediata costi
– 118 - Nota credito fornitori con rilevazione immediata costi.
I tipi registrazione indicati generano contestualmente alla registrazione il movimento di cassa. È possibile visualizzare il movimento di cassa nella specifica sezione “Dettaglio per cassa”.
Questi tipi registrazione consentono inoltre di gestire le integrazioni:
– Rettifiche, in modo che i movimenti di rettifica provvisori vengano calcolati automaticamente, in base alle date competenza indicate
– ISA nel momento della registrazione del documento IVA.
2. Registrate il pagamento con un normale tipo registrazione in ambito “Prima nota”.
La registrazione del saldaconto non rileva i costi in quanto già rilevati ai fini del reddito con la registrazione di cui al punto 1.
Per le Imprese semplificate con “Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973”, questa modalità di registrazione garantisce la corretta gestione della contabilità nella casistica di passaggio al regime di Impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art. 18, c. 5 DPR 600/1973.
### Semplificata per competenza: Pagamento documenti con contributo previdenziale carico committente
Per le imprese semplificate a cui si applica il principio di competenza, in presenza di documenti di acquisto, riferiti a compensi soggetti a contributo previdenziale, per ottenere una corretta rilevazione della quota di costo a carico della ditta committente, procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Registrate il documento di acquisto attivando l’integrazione al contributo previdenziale.
2. Indicate i dati relativi al contributo, suddivisi tra quota carico collaboratore e committente.
3. Registrate il pagamento del compenso con un normale tipo registrazione di prima nota (es.: “500 -Prima nota generica”). La procedura in automatico genera un movimento contabile con l’indicazione della quota di contributo a carico della ditta committente.
Tale registrazione sarà derivata in “Gestione dati ritenute da certificare” (mediante la funzione “Acquisizione dati ritenute”) per ottenere una corretta predisposizione alla Certificazione Unica.
4. Richiamate il tipo registrazione 40 – Costo fuori ambito IVA e rilevate il costo del contributo a carico della ditta committente per ottenere una corretta elaborazione del Conto Economico (fonte IVA) e della predisposizione alla dichiarazione dei redditi.
In presenza di tale casistica, sugli elaborati per competenza l’importo riferito al contributo carico ditta, risulta doppio poiché vengono elaborate entrambe le suddette registrazioni.
### Semplificata per cassa: Pagamento documenti con contributo previdenziale carico committente
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per le imprese semplificate a cui si applica il principio di cassa, in presenza di documenti di acquisto, riferiti a compensi soggetti a contributo previdenziale, per ottenere una corretta rilevazione della quota di costo a carico della ditta committente, procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Registrate il documento di acquisto attivando l’integrazione al contributo previdenziale.
2. Indicate i dati relativi al contributo, suddivisi tra quota carico collaboratore e committente.
3. Registrate il pagamento del compenso con un normale tipo registrazione di prima nota (es.: “500 -Prima nota generica”). La procedura in automatico genera un movimento contabile con l’indicazione della quota di contributo a carico della ditta committente.
Tale registrazione sarà derivata in “Gestione dati ritenute da certificare” (mediante la funzione “Acquisizione dati ritenute”) per ottenere una corretta predisposizione alla Certificazione Unica.
### Rimanenze di magazzino (semplificata per cassa)
La circolare 11/E del 13/04/2017 l’Agenzia delle Entrate precisa che, per le imprese semplificate, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci non assumono più rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
Unica eccezione per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori dove l’articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2017, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
Al fine di gestire correttamente la contabilizzazione delle rimanenze di magazzino per le imprese semplificate procedete come da flusso di seguito riportato.
Gestione primo anno di passaggio al regime semplificato per cassa
Le rimanenze iniziali, che per il primo esercizio di passaggio al regime semplificato per cassa, come sopra specificato devono essere considerati nella determinazione del reddito.
È pertanto necessario rilevare dalla Gestione Rettifiche le rimanenze iniziali utilizzando il tipo registrazione ”809 – Rimanenze inziali”.
A fine anno relativamente alle rimanenze finali sarà necessario utilizzare il nuovo tipo registrazione 521 – Rilevazione rimanenze legato all’ambito “Prima Nota”.
L’introduzione di un tipo registrazione specifico permette di identificare le rimanenze finali (e iniziali per l’esercizio successivo al primo) negli elaborati contabili e nelle dichiarazioni fiscali (es.: modello ISA).
Tali registrazioni non rilevano ai fini del reddito ma solo ai fini del modello ISA.
*Rimanenze iniziali:*
1. Dalla “Gestione rettifiche” registrate le rimanenze iniziali di magazzino.
2. Sono previste due modalità di registrazione:
– automatica: la registrazione delle rimanenze finali (Tipo registrazione “808 – Rimanenze finali”) permette, in sede di contabilizzazione rettifiche, di generare in automatico all’1/1 dell’esercizio successivo, le rimanenze iniziali (Tipo registrazione “809 – Rimanenze iniziali);
– manuale: la registrazione delle rimanenze iniziali con il tipo registrazione “809 – Rimanenze iniziali” (es.: avviamento di una nuova ditta in contabilità).
*Rimanenze finali:*
1. Dalla “Gestione Registrazioni” (Operazioni giornaliere) selezionate l’ambito “Prima nota” e indicate l’attività IVA di riferimento per poter procedere con l’imputazione dei dati.
2. Richiamate il Tipo registrazione 521 – Rilevazione rimanenze.
3. Nel corpo della registrazione indicate i conti legati alle rimanenze di magazzino.
4. La procedura permette di ottenere una ricerca filtrata sui conti automatici “Rimanenze” da utilizzare in sede di caricamento registrazioni.
Si consiglia di creare specifici Modelli registrazioni (rimanenze finali) per velocizzare il caricamento dati.
5. Nel piede della registrazione potete gestire l’integrazione con i dati riferiti agli ISA se per la ditta è stata impostata l’opzione “Imputazione costi/ricavi per Studi di Settore/ISA”.
6. Confermate la registrazione per ottenere il movimento contabile valido esclusivamente per competenza.
L’utilizzo del suddetto tipo registrazione permette di identificare le rilevazioni di magazzino negli elaborati contabili e nelle dichiarazioni fiscali (es.: modello ISA) anche se non rilevanti per la contabilità di cassa.
Tali registrazioni non rilevano ai fini del reddito ma solo ai fini dei modelli ISA (o di Studi di Settore e Parametri fino all’anno DR 2018).
Gestione delle rimanenze successiva al primo anno di passaggio al regime semplificato per cassa
Avvio di una nuova ditta in Servizi Contabili
Per tale casistica è necessario creare in “Gestione Ditte” l’esercizio precedente a quello in cui si vogliono rilevare le rimanenze:
1. Dalla Gestione Registrazioni (Operazioni giornaliere) selezionate l’ambito “Prima nota” e indicate l’attività IVA di riferimento per poter procedere con l’imputazione dei dati.
2. Richiamate il Tipo registrazione 521 – Rilevazione rimanenze.
3. Nel corpo della registrazione indicate i conti legati alle rimanenze di magazzino.
4. La procedura permette di ottenere una ricerca filtrata sui conti automatici “Rimanenze” da utilizzare in sede di caricamento registrazioni.
Si consiglia di creare specifici Modelli registrazioni (rimanenze finali e iniziali) per velocizzare il caricamento dati.
5. Nel piede della registrazione potete gestire l’integrazione con i dati riferiti agli ISA se per la ditta è stato impostata l’opzione “Imputazione costi/ricavi per Studi di Settore/ISA”.
6. Confermate la registrazione per ottenere il movimento contabile valido esclusivamente per competenza.
L’utilizzo del suddetto tipo registrazione permette di identificare le rilevazioni di magazzino negli elaborati contabili e nelle dichiarazioni fiscali (es.: modello ISA) anche se non rilevanti per la contabilità di cassa.
Tali registrazioni non rilevano ai fini del reddito ma solo ai fini del modello ISA (o di Studi di Settore e Parametri fino all’anno DR 2018).
*Funzioni contabili e rimanenze*
Esponiamo nel seguito le principali funzioni contabili che evidenziano le rilevazioni di rimanenze di magazzino per competenza.
*Conto Economico*
Il Conto Economico permette di consultare il prospetto delle rimanenze, rilevate per competenza, nelle seguenti modalità:
– con l’attivazione del tasto funzione **Visualizza rimanenze (no rilevanti reddito) (F2)** dalla funzione di interrogazione
– con specifica opzione “Stampa prospetto rimanenze (no rilevanti reddito)” prevista nelle “opzioni avanzate” dalla funzione di stampa.
Il prospetto delle rimanenze risulta un utile strumento di controllo che non influenza la determinazione del risultato d’esercizio.
*Conto Economico per competenza*
Le registrazioni di rimanenze rilevate con il tipo registrazione “521” sono comprese in automatico nell’elaborazione del Conto Economico per competenza.
*Integrazione ISA*
Il nuovo tipo registrazione prevede l’integrazione con i dati relativi agli ISA per ottenere quindi una corretta elaborazione del Prospetto di riparto costi/ricavi.
*Liste di controllo*
Le liste di controllo, che prevedono l’esposizione delle prime note (es.: lista movimenti contabili), permettono di elaborare anche le rilevazioni di rimanenze registrate con il tipo registrazione “521”.
*Gestione rettifiche e controlli*
La gestione delle rettifiche prevede gli opportuni controlli utili sulla possibilità di utilizzare o meno i tipi registrazione riferiti alle rimanenze, a seconda del principio di determinazione del reddito adottato dalla Ditta:
– Tipo registrazione “809 – Rimanenze inziali” valido solo per il primo periodo di applicazione del principio di cassa
– Tipi registrazione “808 – Rimanenze finali” e “809 – Rimanenze iniziali” non più validi per i periodi successivi al primo in cui si è applicato il principio di cassa.
*Registri IVA e Registri Incassi e Pagamenti*
È possibile stampare sui Registri IVA e sui Registri Incassi e Pagamenti il prospetto delle rimanenze.
Tale prospetto considera solamente le rimanenze rilevate con il tipo registrazione “521 – Rilevazione rimanenze”.
### Contabilizzazione Alienazione/Eliminazione cespite
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto la modifica dell’art. 66 del TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi/altri proventi incassati e quello delle spese sostenute. Le plusvalenze e le minusvalenze continuano invece ad essere rilevati in base al principio di competenza.
**Imprese semplificate che non optano per l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73**
In presenza di incasso del documento di vendita del cespite in un esercizio differente rispetto a quello di alienazione, al fine di gestire correttamente la contabilizzazione dell’alienazione/eliminazione di un cespite per le imprese semplificate che non optano per l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, procedete come da flusso di seguito riportato:
*Esercizio di alienazione cespite:*
1. Rilevate il documento di vendita del cespite (es.: Tipo registrazione ”201 – Fattura clienti”) con la relativa integrazione cespiti.
Nel corpo della registrazione indicate l’opportuno conto di ricavo (transitorio) rilevante cespite e con Tipo conto “Valore di realizzo da alienazione” (presente nella sezione “Dati contabili” del conto).
Al termine del caricamento dei dati cespiti non aggiornare la contabilità con il movimento di alienazione del cespite.
2. Rilevate l’alienazione del cespite (Tipo registrazione “550 – Contabilizzazione Alienazione/Eliminazione cespiti”) in contabilità. Tale prima nota permette di rilevare:
– plusvalenza/minusvalenza
– un conto patrimoniale transitorio in sostituzione del conto di ricavo transitorio utilizzato per rilevare il valore di realizzo dalla vendita del cespite
– la chiusura dei conti patrimoniali rilevanti cespiti (Immobilizzazione e fondo ammortamento).
Esercizio di incasso documento di vendita
3. Registrate l’incasso del documento di vendita.
4. Registrate una prima nota, in cui devono essere rilevati:
– lo storno del conto patrimoniale transitorio
– lo storno del conto di ricavo transitorio utilizzato per rilevare il valore di realizzo dalla vendita del cespite.
**Imprese semplificate che optano per l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73**
Per le imprese semplificate che optano per l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, la contabilizzazione dell’alienazione/eliminazione del cespite deve essere effettuate nel momento della rilevazione del documento di vendita del cespite.
Autotrasportatore e Agenzia viaggi che optano per l’opzione art.18, c.5 DPR 600/73
La ditta con regime IVA “Autotrasportatore” o “Agenzie di viaggio” che prevede il differimento dell’IVA differisce nel periodo successivo anche il momento di rilevazione del ricavo ai fini del reddito.
In presenza di annotazione sui registri IVA del documento di vendita del cespite in un esercizio differente rispetto a quello di alienazione, al fine di gestire correttamente la contabilizzazione dell’alienazione/eliminazione di un cespite, procedete come da flusso di seguito riportato:
*Esercizio di alienazione cespite*
1. Rilevate il documento di vendita del cespite (es.: Tipo registrazione “215 – Fattura autotrasportatori annotazione/esigibilità differita”) con la relativa integrazione cespiti.
Nel corpo della registrazione indicate l’opportuno conto di ricavo (transitorio) rilevante cespite e con Tipo conto “Valore di realizzo da alienazione” (presente nella sezione “Dati contabili” del conto).
Al termine del caricamento dei dati cespiti non aggiornare la contabilità con il movimento di alienazione del cespite.
2. Rilevate l’alienazione del cespite (Tipo registrazione “550 – Contabilizzazione Alienazione/Eliminazione cespiti”) in contabilità. Tale prima nota permette di rilevare:
– plusvalenza/minusvalenza
– un conto patrimoniale transitorio in sostituzione del conto di ricavo transitorio utilizzato per rilevare il valore di realizzo dalla vendita del cespite
– la chiusura dei conti patrimoniali rilevanti cespiti (Immobilizzazione e fondo ammortamento).
Esercizio di annotazione sui registri IVA del documento di vendita
3. Registrate una prima nota, in cui devono essere rilevati:
– lo storno del conto patrimoniale transitorio
– lo storno del conto di ricavo transitorio utilizzato per rilevare il valore di realizzo dalla vendita del cespite.
**Imprese semplificate con operazione straordinaria di liquidazione con data inizio precedente all’1/1/2017**
Per le imprese semplificate con operazione straordinaria di liquidazione con data inizio precedente all’1/1/2017, per cui continua ad applicarsi il principio di competenza, la contabilizzazione dell’alienazione/eliminazione del cespite deve essere effettuate nel momento della rilevazione del documento di vendita del cespite.
## Gestire gli elaborati
### Le differenti tipologie di elaborati
Di seguito vengono evidenziate le differenti tipologie di elaborati che possono essere richiesti in base al principio di determinazione del reddito.
**Impresa semplificata - principio di cassa:**
È possibile richiedere:
– Elaborati per cassa
– Elaborati per competenza
Anche le ditte in regime agevolato e in regime speciale possono richiedere tali elaborati.
**Impresa semplificata - principio di competenza:**
È possibile richiedere:
– Elaborati fonte IVA
– Elaborati per competenza
Le imprese semplificate soggette a liquidazione ordinaria (con durata inferiore a 3 anni) con data inizio liquidazione precedente al 1 gennaio 2017 possono richiedere tali elaborati.
### Elaborati per cassa
Menù: Contabilità Generale e IVA > Elaborazioni Impresa > Contabilità Semplificata
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per le Imprese Semplificate a cui si applica il principio di cassa è possibile richiedere i seguenti elaborati per cassa (interrogazione e stampa):
– Schede contabili: visualizzazione e stampa dei movimenti contabili, rilevanti per cassa, imputati ad un conto nell’esercizio.
È possibile richiedere l’elaborato con l’opzione “Visualizza/Stampa movimenti esercizi precedenti”. In tal caso, la scheda contabile verrà elaborata per l’esercizio richiesto e per quelli precedenti, con stesso ambito e regime contabile, anche se applicati principi di determinazione del reddito differenti.
– Conto Economico: elaborato che evidenzia il risultato d’esercizio e il reddito imponibile dell’impresa, applicando le regole di deducibilità fiscale indicate sui singoli conti. I saldi dei conti sono determinati dai movimenti contabili, rilevanti per cassa, imputati nell’esercizio.
Il Conto Economico permette di consultare il prospetto delle rimanenze, rilevate per competenza, nelle seguenti modalità:
a. con l’attivazione del tasto funzione **Visualizza rimanenze rilevate per competenza (F2)** dalla funzione di interrogazione
b. con specifica opzione “Stampa prospetto rimanenze rilevate per competenza” prevista nelle “opzioni avanzate” dalla funzione di stampa.
– Conto Economico comparato: elaborato con i saldi dei conti risultanti dai movimenti contabili, rilevanti per cassa, presenti sulla ditta, suddivisi tra esercizio in elaborazione ed esercizio precedente. Consente pertanto di raffrontare i valori contabili e di reddito dell’esercizio definito come “Esercizio in corso” con quelli dell’“Esercizio precedente”.
Non è possibile comparare esercizi con principi di determinazione del reddito differenti.
– Simulazione reddito fiscale/IRAP: elaborato di controllo che utilizza come base di calcolo la sezione Costi/Ricavi del Conto Economico ed applica al risultato d’esercizio le rettifiche derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio di riferimento e le eventuali variazioni derivanti da Gestione Beni Ammortizzabili e Beni in Leasing.
Rispetto al risultato del Conto Economico, il risultato ottenuto sarà più coerente con quanto verrà riportato in Dichiarazione dei Redditi, permettendo una visione più immediata del reddito valido per il calcolo delle imposte.
Funzione disponibile se attivo il modulo “Pianificazione Fiscale” (Area Fiscale).
– Analisi Conto Economico e Indici: consente di elaborare i dati contabili, rilevanti per cassa, di più esercizi per produrre comparazioni tra periodi diversi, prospetti di riclassificazione secondo criteri differenti ed indicatori e margini. Tale strumento risulta un importante strumento per dare consulenza anche alle piccole imprese.
Non è possibile comparare esercizi con principi di determinazione del reddito differenti.
Tali elaborati considerano le registrazioni rilevanti ai fini del reddito, per cui:
– per l’impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nel momento del saldaconto. Vengono dunque considerate solo le registrazioni con ambito prima nota (rilevanti per la contabilità di cassa) e le registrazioni IVA incassate/pagate.
In tali elaborati vengono considerati anche le registrazioni di ambito acquisti/vendite/corrispettivi che scrivono subito il movimento di cassa.
Per le ditte in regime agevolato, regime speciale ex L.398/91 e associazioni sportive, si applicano le stesse logiche dell’impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73;
– per l’impresa semplificata che si avvale dell’opzione art.18 c .5 DPR 600/73, il costo/ricavo rileva ai fini del reddito nel momento della registrazione del documento IVA. Vengono dunque considerate le registrazioni di ambito acquisti/vendite/corrispettivi, le registrazioni con ambito prima nota (rilevanti per la contabilità di cassa) e le registrazioni IVA incassate/pagate.
*Opzioni di elaborazione*
In tali casistiche, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:
– non è più possibile richiedere l’elaborato per cassa con l’opzione “Esegui simulazione calcolo rimanenze finali”
– è possibile richiedere l’elaborato per cassa solo per “Periodo/Movimenti: per data registrazione”: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
**Casistiche particolari**
Di seguito si analizzano alcune casistiche particolari.
*Farmacie*
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, negli elaborati per cassa la simulazione del calcolo della ventilazione sarà effettuato su base annua solo sulle distinte contabili riepilogative incassate.
*Autotrasportatore*
L’art. 74, comma 4 DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
In tal caso, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ai fini del reddito i ricavi devono essere determinati in base al principio di cassa, pertanto:
– per l’impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, il ricavo rileva ai fini del reddito nel momento del saldaconto
– per l’impresa semplificata che si avvale dell’opzione art.18,c .5 DPR 600/73, il ricavo non rileva ai fini del reddito nel momento della registrazione del documento IVA ma nel trimestre successivo.
Esempio - Il ricavo relativo ad una fattura registrata con il tipo registrazione ”215 – Fattura autotrasportatori annotazione/esigibilità differita” o “276 – Fattura autotrasportatori annot./esig. differita Clienti Italia Esteri” nel IV° trimestre 2017 rileva ai fini del reddito nel I° trimestre 2018.
Negli elaborati per cassa, i movimenti contabili registrati con il tipo registrazione di ambito vendite specifico per la rilevazione delle cessioni ad esigibilità differita 215 – Fattura autotrasportatori annotazione/esigibilità differita o 276 – Fattura autotrasportatori annot./esig. differita Clienti Italia Esteri vengono considerati nel momento in cui rilevano ai fini del reddito secondo le logiche sopra descritte.
In particolare, nella scheda contabile per cassa, la data in cui il ricavo rileva ai fini del reddito è riportata nella colonna “Data ril.reddito”.
I movimenti contabili registrati negli esercizi precedenti rimangono di competenza dell’esercizio in cui sono stati registrati.
Esempio - Il ricavo relativo ad una fattura registrata con il tipo registrazione 215 – Fattura autotrasportatori annotazione/esigibilità differita nel IV° trimestre 2016 è di competenza dell’esercizio 2016.
*Agenzia viaggio*
Il decreto del 30/07/1999 n.340, in riferimento alla registrazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, prevede che l’annotazione delle operazioni effettuate debba essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche.
In tal caso, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ai fini del reddito i ricavi devono essere determinati in base al principio di cassa, pertanto:
– per l’impresa semplificata che non si avvale dell’opzione art.18, c.5 DPR 600/73, il ricavo rileva ai fini del reddito nel momento del saldaconto
– per l’impresa semplificata che si avvale dell’opzione art.18 c .5 DPR 600/73, il ricavo non rileva ai fini del reddito nel momento della registrazione del documento IVA ma nel periodo successivo.
Esempio - Il ricavo relativo ad una fattura di vendita, annotata su un registro IVA 74 ter con selezionata l’opzione Registrazione operazioni come da art.5 c.1 DM 340/1999, registrata a Dicembre 2017 rileva ai fini del reddito a Gennaio 2018.
Negli elaborati per cassa, le registrazioni annotate su un registro IVA 74 ter con selezionata l’opzione Registrazione operazioni come da art.5 c.1 DM 340/1999, vengono considerati nel momento in cui rilevano ai fini del reddito secondo le logiche sopra descritte.
In particolare, nella scheda contabile per cassa, la data in cui il ricavo rileva ai fini del reddito è riportata nella colonna “Data ril.reddito”.
I movimenti contabili registrati negli esercizi precedenti rimangono di competenza dell’esercizio in cui sono stati registrati.
Esempio - Il ricavo relativo ad una fattura di vendita, annotata su un registro IVA 74 ter con selezionata l’opzione Registrazione operazioni come da art.5 c.1 DM 340/1999, registrata a Dicembre 2016 è di competenza dell’esercizio 2016.
### Elaborati fonte IVA
Menu: Contabilità Generale e IVA > Elaborazioni Impresa > Contabilità Semplificata
Per gli esercizi precedenti a quello in cui si applica il principio di cassa per tutte le imprese semplificate, è possibile continuare a richiedere i seguenti elaborati fonte IVA (interrogazione e stampa):
– Schede contabili: visualizzazione e stampa dei movimenti contabili imputati ad un conto nell’esercizio.
– Conto Economico: elaborato che evidenzia il risultato d’esercizio e il reddito imponibile dell’impresa, applicando le regole di deducibilità fiscale indicate sui singoli conti.
– Conto Economico comparato: elaborato con i saldi dei conti risultanti dai movimenti presenti sulla ditta, suddivisi tra esercizio in elaborazione ed esercizio precedente. Consente pertanto di raffrontare i valori contabili e di reddito dell’esercizio definito come “Esercizio in corso” con quelli dell’“Esercizio precedente”.
– Simulazione reddito fiscale/IRAP: elaborato di controllo che utilizza come base di calcolo la sezione Costi/Ricavi del Conto Economico ed applica al risultato d’esercizio le rettifiche derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio di riferimento e le eventuali variazioni derivanti da Gestione Beni Ammortizzabili e Beni in Leasing.
Rispetto al risultato del Conto Economico, il risultato ottenuto sarà più coerente con quanto verrà riportato in Dichiarazione dei Redditi, permettendo una visione più immediata del reddito valido per il calcolo delle imposte. Funzione disponibile se attivo il modulo “Pianificazione Fiscale” (Area Fiscale).
– Analisi Conto Economico e Indici: consente di elaborare i dati contabili di più esercizi per produrre comparazioni tra periodi diversi, prospetti di riclassificazione secondo criteri differenti ed indicatori e margini. Tale strumento risulta un importante strumento per dare consulenza anche alle piccole imprese.
È possibile continuare a richiedere gli elaborati fonte IVA per le imprese semplificate soggette a liquidazione ordinaria (con durata inferiore a 3 anni) con data inizio liquidazione precedente al 1 gennaio 2017.
Tali elaborati considerano solo le registrazioni di ambito acquisti/vendite/corrispettivi e le registrazioni particolari (vedete scheda “Impresa Semplificata > Principio di competenza”).
Opzioni di elaborazione
In tali casistiche è possibile:
– richiedere l’elaborato con l’opzione “Esegui simulazione calcolo rimanenze finali”
– richiedere l’elaborato fonte IVA per:
a. Periodo/Movimenti: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
b. Periodo/Movimenti: per data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
b. Periodo/Movimenti: per data documento e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione. Nel caso in cui non siano indicate le competenze, per gli ambiti acquisti e vendite, i movimenti di rettifica sono simulati in base alla data documento.
### Elaborati per competenza
Menù: Contabilità Generale e IVA > Elaborazioni Impresa > Contabilità Semplificata > Elaborati per Competenza
Per le Imprese Semplificate, a prescindere dal principio di determinazione del reddito, è possibile richiedere i seguenti elaborati per competenza (interrogazione e stampa):
– Schede contabili: visualizzazione e stampa dei movimenti contabili imputati ad un conto nell’esercizio.
– Conto Economico: elaborato che evidenzia il risultato d’esercizio e il reddito imponibile dell’impresa, applicando le regole di deducibilità fiscale indicate sui singoli conti.
– Conto Economico comparato: elaborato con i saldi dei conti risultanti dai movimenti presenti sulla ditta, suddivisi tra esercizio in elaborazione ed esercizio precedente. Consente pertanto di raffrontare i valori contabili e di reddito dell’esercizio definito come “Esercizio in corso” con quelli dell’“Esercizio precedente”.
– Simulazione reddito fiscale/IRAP: elaborato di controllo che utilizza come base di calcolo la sezione Costi/Ricavi del Conto Economico ed applica al risultato d’esercizio le rettifiche derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio di riferimento e le eventuali variazioni derivanti da Gestione Beni Ammortizzabili e Beni in Leasing.
Rispetto al risultato del Conto Economico, il risultato ottenuto sarà più coerente con quanto verrà riportato in Dichiarazione dei Redditi, permettendo una visione più immediata del reddito valido per il calcolo delle imposte.
Funzione disponibile se attivo il modulo “Pianificazione Fiscale” (Area Fiscale).
– Analisi Conto Economico e Indici: consente di elaborare i dati contabili di più esercizi per produrre comparazioni tra periodi diversi, prospetti di riclassificazione secondo criteri differenti ed indicatori e margini. Tale strumento risulta un importante strumento per dare consulenza anche alle piccole imprese.
– Bilancio di Verifica: strumento di controllo della contabilità della ditta che permette di verificare la corretta imputazione dei dati.
Tali elaborati considerano:
– per le imprese semplificate a cui si applica il principio di competenza, tutte le registrazioni memorizzate sull’attività contabile selezionata senza escludere le Prime Note
– per le imprese semplificate a cui si applica il principio di cassa, tutte le registrazioni memorizzate sull’attività contabile selezionata senza escludere le Prime Note non rilevanti per la contabilità di cassa.
Per tali ditte, nelle Schede contabili e nel Conto Economico, è possibile scegliere se considerare i movimenti non rilevanti per la contabilità di cassa, mediante l’utilizzo dell’opzione “Considera movimenti di prima nota non rilevanti ai fini del reddito”.
### Elaborazioni per competenza con calcolo automatico delle rettifiche di periodo
#### Schede contabili
Le funzioni di interrogazione e stampa delle Schede contabili per cassa/Fonte IVA e per competenza consentono l’esposizione dei movimenti di rettifica:
– in base alle date registrazione
– simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni.
Nella sezione “Opzioni” è presente l’opzione Tipo scheda.
L’opzione può valere:
– Movimenti: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
– Movimenti: per data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
L’opzione consente di elaborare solo periodi con data “dal” corrispondente a data di inizio esercizio.
– Movimenti: per data documento e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
Nel caso in cui non siano indicate le competenze, per gli ambiti acquisti e vendite, i movimenti di rettifica sono simulati in base alla data documento.
L’opzione consente di elaborare qualsiasi periodo dell’esercizio.
La simulazione dei movimenti di rettifica viene effettuata sempre da inizio esercizio.
Conti di contropartita rettifiche di periodo
Nel caso di Tipo scheda Movimenti: per data registrazione e competenza oppure Movimenti: per data documento e competenza al fine di poter avviare l’elaborazione occorre che siano presenti per le Ditte in elaborazione tutti i conti di contropartita rettifiche di periodo.
La funzione controlla che la tabella “Conti di contropartita rettifiche di periodo” per ciascuna ditta in elaborazione sia completamente compilata.
È possibile, per ciascuna ditta, richiamare la tabella utilizzando il tasto funzione **Contropartita rettifica (F2)**.
#### Conto Economico
Le funzioni di interrogazione e stampa del Conto Economico consentono l’esposizione dei movimenti di rettifica:
– in base alle date registrazione
– in base alla data documento
– simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni.
Nella sezione “Opzioni” è presente l’opzione Tipo conto economico che nel caso di elaborato per cassa/Fonte IVA può essere valorizzato con:
– Periodo: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
L’opzione Tipo conto economico è presente anche nel Conto Economico per competenza.
Per le elaborazioni di periodo è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
– Periodo: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
– Periodo: per data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
L’opzione consente di elaborare periodi con data “dal” corrispondente sempre alla data di inizio esercizio.
– Periodo: per data documento e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione. Nel caso in cui non siano indicate le competenze, per gli ambiti acquisti e vendite, i movimenti di rettifica sono simulati in base alla data documento.
L’opzione consente di elaborare qualsiasi periodo dell’esercizio.
La simulazione dei movimenti di rettifica viene effettuata sempre da inizio esercizio.
Per le imprese semplificate per cui si applica il principio di cassa, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, non è possibile richiedere l’elaborato per “Periodo: per data competenza”.
*Conti di contropartita rettifiche di periodo*
Nel caso di Tipo Conto Economico Periodo: per data registrazione e competenza e Periodo: per data documento e competenza al fine di poter avviare l’elaborazione occorre che siano presenti per le Ditte in elaborazione tutti i conti di contropartita rettifiche di periodo.
La funzione controlla che la tabella “Conti di contropartita rettifiche di periodo” per ciascuna ditta in elaborazione sia completamente compilata.
È possibile, per ciascuna ditta, richiamare la tabella utilizzando il tasto funzione **Contropartita rettifica (F2)**.
#### Conto Economico comparato
Le funzioni di interrogazione e stampa del Conto Economico comparato consentono l’esposizione dei movimenti di rettifica:
– in base alle date registrazione
– simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni.
Nella sezione “Opzioni” è presente l’opzione Tipo conto economico che nel caso di elaborato per cassa/Fonte IVA può essere valorizzato con:
– Periodo: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
– Periodo: per data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
Per le imprese semplificate per cui si applica il principio di cassa, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, non è possibile richiedere l’elaborato per “Periodo: per data competenza”.
L’opzione Tipo conto economico è presente anche nel Conto Economico per competenza e può valere:
– Periodo: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
– Periodo: data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
– Periodo: per data documento e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione. Nel caso in cui non siano indicate le competenze, per gli ambiti acquisti e vendite, i movimenti di rettifica sono simulati in base alla data documento.
L’opzione consente di elaborare qualsiasi periodo dell’esercizio.
La simulazione dei movimenti di rettifica viene effettuata sempre da inizio esercizio.
Conti di contropartita rettifiche di periodo
Nel caso di Tipo Conto Economico Periodo: per data registrazione e competenza al fine di poter avviare l’elaborazione occorre che siano presenti per le Ditte in elaborazione tutti i conti di contropartita rettifiche di periodo.
La funzione controlla che la tabella “Conti di contropartita rettifiche di periodo” per ciascuna ditta in elaborazione sia completamente compilata.
È possibile, per ciascuna ditta, richiamare la tabella utilizzando il tasto funzione **Contropartita rettifica (F2)**.
#### Bilancio di Verifica
Le funzioni di interrogazione e stampa del Bilancio di Verifica di periodo sono state implementate per esporre i movimenti di rettifica:
– in base alle date registrazione
– in base alla data documento
– simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni.
Nella sezione “Opzioni” è presente l’opzione Tipo bilancio.
L’opzione può valere:
– Periodo: per data registrazione: i movimenti di rettifica vengono esposti in base alle date registrazione (comprese nel periodo in elaborazione).
– Periodo: per data registrazione e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione.
L’opzione consente di elaborare periodi con data “dal” corrispondente sempre alla data di inizio esercizio.
– Periodo: per data documento e competenza: i movimenti di rettifica sono simulati in base alle competenze indicate in caricamento registrazioni e riproporzionati in base al periodo in elaborazione. Nel caso in cui non siano indicate le competenze, per gli ambiti acquisti e vendite, i movimenti di rettifica sono simulati in base alla data documento.
L’opzione consente di elaborare qualsiasi periodo dell’esercizio.
La simulazione dei movimenti di rettifica viene effettuata sempre da inizio esercizio.
Conti di contropartita rettifiche di periodo
Nel caso di Tipo bilancio Periodo: per data registrazione e competenza oppure Periodo: per data documento e competenza al fine di poter avviare l’elaborazione occorre che siano presenti per le Ditte in elaborazione tutti i conti di contropartita rettifiche di periodo.
La funzione controlla che la tabella “Conti di contropartita rettifiche di periodo” per ciascuna ditta in elaborazione sia completamente compilata.
È possibile, per ciascuna ditta, richiamare la tabella utilizzando il tasto funzione **Contropartita rettifica (F2)**.
