# ACQUISTI DA CONTRIBUENTI MINIMI CON PROFIS
## Acquisti da Contribuenti Minimi
Da Contribuenti Minimi art. 1, c. 96-117 della L. 244/2007
I Contribuenti minimi in base all’art. 1, c. 96-117 della L. 244/2007, effettuano operazioni senza addebito imposta.
Tali operazioni sono normali acquisti per i soggetti che acquistano dai Contribuenti minimi, ma dovendo rientrare in un particolare rigo della Dichiarazione IVA è necessario distinguerli.
Flusso operativo
Caricamento Registrazioni – Acquisti di beni:
1. Richiamate i tipi registrazione di ambito acquisti, 1 – Fattura fornitori o 101 – Nota credito fornitori.
2. Utilizzate il codice IVA standard ES01 – Operazioni senza addebito imposta regime contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007 Finanziaria 2008 che ha come raggruppamento IVA “Operazioni senza addebito imposta regime contribuenti minimi art. 1 c.100 L.244/2007 – Finanziaria 2008”.
Caricamento Registrazioni – Acquisti di beni ammortizzabili:
1. Richiamate i tipi registrazione di ambito acquisti, 1 – Fattura fornitori o 101 – Nota credito fornitori.
2. Utilizzate il codice IVA standard ESBA – Acq. beni ammortizzabili senza add. imposta contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007 che ha come raggruppamento IVA “Acquisto di beni ammortizzabili senza addebito imposta regime contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007”.
La casistica in oggetto non è più valida.
A partire dal 01/01/2012, a seguito dell’introduzione del nuovo regime dei minimi e del nuovo regime agevolato, operata dall’art.27, c.1-3 DL 98/2011, non esiste più il regime dei “vecchi” minimi, ex art.1 c.100 L.244 24/12/07; pertanto il codice IVA standard ESBA – Acq. beni ammortizzabili senza add. imposta contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007 è valido solo fino al 31/12/2017.
Da nuovi Contribuenti minimi art. 1, c. 96-117 della L. 244/2007 come da modifica da art.27 c.1 e 2 DL 98/2011
I nuovi Contribuenti minimi in base all’art. 1, c. 96-117 della L. 244/2007 come da modifica da art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011, effettuano operazioni senza addebito imposta.
Tali operazioni sono normali acquisti per i soggetti che acquistano dai Contribuenti minimi, ma dovendo rientrare in un particolare rigo della Dichiarazione IVA è necessario distinguerli.
Flusso operativo
Caricamento Registrazioni – Acquisti di beni:
1. Richiamate i tipi registrazione di ambito acquisti, 1 – Fattura fornitori o 101 – Nota credito fornitori.
2. Utilizzate il codice IVA standard ESCM – Operazioni senza addebito imposta regime contribuenti minimi art.27 c.1-2 DL.98/2011 che ha come raggruppamento IVA “780 – Operazioni senza addebito imposta regime contribuenti minimi art.27 c.1-2 DL.98/2011”.
Caricamento Registrazioni – Acquisti di beni ammortizzabili:
1. Richiamate i tipi registrazione di ambito acquisti, 1 – Fattura fornitori o 101 – Nota credito fornitori.
2. Utilizzate il codice IVA standard ESBC – Acq. beni ammortizzabili senza add. imposta contribuenti minimi art.27 c.1-2 DL.98/2011 che ha come raggruppamento IVA “782 – Acquisto di beni ammortizzabili senza addebito imposta regime contribuenti minimi art.27 c.1-2 DL.98/2011”.
**Rilevazione fatture fornitore professionisti**
Per la rilevazione dei compensi erogati a professionisti soggetti al regime agevolato dei contribuenti minimi consultate la scheda del manuale applicativo Compensi erogati a contribuenti minimi.
## Acquisti da Contribuenti Minimi – Monte acquisti
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del DM 24/02/1973, il contribuente che si avvale della ventilazione dei corrispettivi registra gli acquisti suddividendoli in base all’aliquota applicata in fattura.
La composizione degli acquisti viene successivamente utilizzata per la ripartizione dei corrispettivi.
Le fatture emesse da un contribuente minimo non espongono l’IVA.
Ad oggi l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito come ci si debba comportare ai fini della ventilazione dei corrispettivi nel caso in cui si ricevano fatture di acquisto da un contribuente che rientra nel regime dei minimi.
Al momento, quindi, non esistono i fondamenti normativi per poter considerare corretta la procedura di poter far rientrare un acquisto da contribuente minimo, nel monte acquisti ai fini della ventilazione, considerando l’aliquota IVA che si applicherebbe al bene, indipendentemente dal fatto che l’IVA non sia esposta in fattura, in considerazione del fatto che ai fini IVA non è mai stato esplicitato che si possa applicare un’IVA “fittizia” non evidenziata in fattura da parte del cedente/prestatore.
Considerando, tuttavia, che il non tenere in considerazione la fattura di acquisto ai fini della ripartizione dei corrispettivi, potrebbe portare a risultati “fuorvianti”, è possibile seguire il flusso operativo che segue.
Ribadiamo comunque che l’utilizzo di tale procedura rimane esclusiva responsabilità dell’utente, in quanto, come sopra illustrato, non esistono al momento fondamenti normativi che permettano di considerare sicuramente corretta l’inclusione degli acquisti da minimi con IVA “fittizia”.
Un’altra soluzione che porterebbe a risultati “corretti” (ma anch’essa non supportata da normativa), potrebbe essere quella di non considerare l’acquisto da minimi ai fini della ripartizione dei corrispettivi e, contemporaneamente, non comprendere tra i corrispettivi la vendita di tali beni (tale vendita verrebbe registrata come corrispettivo da non ventilare, versando pertanto l’intera IVA a debito).
Flusso operativo
Caricamento Registrazioni – Acquisti di beni rientranti nel Monte Acquisti:
1. Richiamate i tipi registrazione di ambito acquisti, 51 – Fattura fornitori cod.ventilazione libero o 151 – Nota credito fornitori cod.ventilazione libero.
2. Utilizzate il codice IVA standard “ESVA – Acquisti da ventilare – Regime Contribuenti Minimi Art. 1 c. 100 L.244/2007 Finanziaria 2008” che ha come raggruppamento IVA “21 – Acquisti da contribuente minimo da ventilare – art.1 c.100 L.244/07” e per i nuovi minimi “ESMV – Acquisti da ventilare – Regime Contribuenti Minimi Art. 27 c. 1-2 DL.98/2011” che ha come raggruppamento IVA “22 – Acquisti da contribuente minimo da ventilare – art. 27 c.1-2 DL.98/11”.
3. Indicate nel campo “IVA vent.” un codice IVA imponibile appartenente alla categoria IVA “Ventilante”.
*La casistica in oggetto non è più valida*
A partire dal 01/01/2012, a seguito dell’introduzione del nuovo regime dei minimi e del nuovo regime agevolato, operata dall’art.27, c.1-3 DL 98/2011, non esiste più il regime dei “vecchi” minimi, ex art.1 c.100 L.244 24/12/07; pertanto il codice IVA standard ESVA – Acquisti da ventilare – Regime Contribuenti Minimi Art. 1 c. 100 L.244/2007 Finanziaria 2008 è valido solo fino al 31/12/2017.
