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ToggleRENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un sistema digitale per la gestione dei rifiuti in Italia, istituito per migliorare la trasparenza, l’efficienza e la prevenzione nella gestione dei rifiuti. Il RENTRI sostituisce il precedente Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), che aveva mostrato diverse criticità operative.
Il sistema è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è interconnesso con la rete telematica delle Camere di Commercio.
Su quali norme si basa la sua istituzione?
Il RENTRI è stato istituito in conformità con diverse direttive europee che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti e la protezione dell’ambiente. Le principali sono:
- Direttiva 2008/98/CE che stabilisce il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’Unione Europea;
- Regolamento (CE) n. 1013/2006, che disciplina il trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
In Italia, il RENTRI è stato istituito attraverso una serie di decreti e normative che ne regolano il funzionamento, tra cui:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che stabilisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti;
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo il nuovo sistema di tracciabilità;
- Decreto Legislativo 213/2022 che trasferisce la disciplina del RENTRI all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/20068;
- Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che definisce le modalità operative inclusi gli obblighi di iscrizione, i contributi annuali e le modalità di trasmissione dei dati.
La normativa ha previsto una fase di sperimentazione e una successiva entrata in vigore graduale, con l’obiettivo di permettere agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.
Chi è tenuto ad adeguarsi?
Secondo il decreto del 4 aprile 2023 n.59 sono tenuti ad iscriversi al RENTRI mediante
l’accreditamento alla piattaforma telematica questi soggetti:
- Gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto del 4 aprile 2023);
- Gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- Gli Enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclo di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, lettere c), d) e g):
- Rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- Rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.
Entro quando i soggetti coinvolti devono prevedere di iscriversi al RENTRI?
L’iscrizione al RENTRI deve avvenire secondo scaglioni temporali definiti in base alla tipologia di soggetto e al numero di dipendenti, con date di riferimento a partire dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.59/2023, ovvero dal 15 giugno 2023.
Ecco le scadenze principali:
- Dal 15 dicembre 2024, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti;
- Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
- Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi);
- Associazioni e soggetti delegati;
- Dal 15 giugno 2025, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
- Enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti tra 10 e 50.
- Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti tra 10 e 50.
- Dal 15 dicembre 2025, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
- Produttori di rifiuti pericolosi non indicati nei punti precedenti.
Il numero di dipendenti da considerare è quello presente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Inoltre, a partire dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori saranno obbligati a redigere la tracciabilità dei rifiuti sui nuovi modelli di registri di carico/scarico e formulari, il che potrebbe comportare un aumento della complessità e degli errori di compilazione.
Quali strumenti adottare?
Sistemi, a conferma del constante impegno nell’agevolare gli utenti dei propri prodotti a districarsi nel sistema normativo italiano, ha stretto un accordo con Sfridoo srl per la distribuzione della soluzione Rifiutoo a condizioni agevolate.
Rifiutoo è la soluzione web che permette alle aziende produttrici iniziali di rifiuti di gestire, in maniera digitale e conforme alla normativa:
- Registro di carico e scarico
- Formulari
- MUD
- Comunicazione con RENTRI
- Integrazione con servizi di conservazione digitale*
Sono previsti anche funzionalità e moduli aggiuntivi:
- Albo gestori ambientali
- Anagrafica rifiuti
- Anagrafica fornitori
- Analisi dati e molto altro.
* per gli utenti Sistemi che hanno abilitato Sportello Conservazione Digitale l’integrazione è attivabile senza costi aggiuntivi.
Se non sei ancora utente, ricorda che Sistemi spa è sempre tecnologicamente all’avanguardia ed attenta a soddisfare le esigenze delle imprese italiane.
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