RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un sistema digitale per la gestione dei rifiuti in Italia, istituito per migliorare la trasparenza, l’efficienza e la prevenzione nella gestione dei rifiuti. Il RENTRI sostituisce il precedente Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), che aveva mostrato diverse criticità operative.

Il sistema è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è interconnesso con la rete telematica delle Camere di Commercio.

Su quali norme si basa la sua istituzione?

Il RENTRI è stato istituito in conformità con diverse direttive europee che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti e la protezione dell’ambiente. Le principali sono:

  • Direttiva 2008/98/CE che stabilisce il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’Unione Europea;
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006, che disciplina il trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
 

In Italia, il RENTRI è stato istituito attraverso una serie di decreti e normative che ne regolano il funzionamento, tra cui:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che stabilisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti;
  • Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo il nuovo sistema di tracciabilità;
  • Decreto Legislativo 213/2022 che trasferisce la disciplina del RENTRI all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/20068;
  • Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che definisce le modalità operative inclusi gli obblighi di iscrizione, i contributi annuali e le modalità di trasmissione dei dati.

La normativa ha previsto una fase di sperimentazione e una successiva entrata in vigore graduale, con l’obiettivo di permettere agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.

Chi è tenuto ad adeguarsi?

Secondo il decreto del 4 aprile 2023 n.59 sono tenuti ad iscriversi al RENTRI mediante
l’accreditamento alla piattaforma telematica
questi soggetti:

  • Gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto del 4 aprile 2023);
  • Gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • Gli Enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclo di particolari tipologie di rifiuti;
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, lettere c), d) e g):
    • Rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
    • Rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.

Entro quando i soggetti coinvolti devono prevedere di iscriversi al RENTRI?

L’iscrizione al RENTRI deve avvenire secondo scaglioni temporali definiti in base alla tipologia di soggetto e al numero di dipendenti, con date di riferimento a partire dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.59/2023, ovvero dal 15 giugno 2023.

Ecco le scadenze principali:

  • Dal 15 dicembre 2024, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
    • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti;
    • Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
    • Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi);
    • Associazioni e soggetti delegati;
  • Dal 15 giugno 2025, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
    • Enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti tra 10 e 50.
    • Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti tra 10 e 50.
  • Dal 15 dicembre 2025, entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi:
    • Produttori di rifiuti pericolosi non indicati nei punti precedenti.

Il numero di dipendenti da considerare è quello presente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, a partire dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori saranno obbligati a redigere la tracciabilità dei rifiuti sui nuovi modelli di registri di carico/scarico e formulari, il che potrebbe comportare un aumento della complessità e degli errori di compilazione.

Quali strumenti adottare?

Sistemi, a conferma del constante impegno nell’agevolare gli utenti dei propri prodotti a districarsi nel sistema normativo italiano, ha stretto un accordo con Sfridoo srl per la distribuzione della soluzione Rifiutoo a condizioni agevolate.

Rifiutoo è la soluzione web che permette alle aziende produttrici iniziali di rifiuti di gestire, in maniera digitale e conforme alla normativa:

  • Registro di carico e scarico
  • Formulari
  • MUD
  • Comunicazione con RENTRI
  • Integrazione con servizi di conservazione digitale*
 

Sono previsti anche funzionalità e moduli aggiuntivi:

  • Albo gestori ambientali
  • Anagrafica rifiuti
  • Anagrafica fornitori
  • Analisi dati e molto altro.
 

* per gli utenti Sistemi che hanno abilitato Sportello Conservazione Digitale l’integrazione è attivabile senza costi aggiuntivi.

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