# Operazioni con l’estero e reverse charge interni
Inquadramento:
– Acquisti esteri e reverse charge interni (acquisti)
– Cessioni estere e reverse charge interni (vendite)
– Regime per le vendite a distanza a consumatore finale nella UE (OSS)
– Depositi IVA
– Acquisti e cessioni di veicoli intracomunitari
– Operazioni transfrontaliere
## Acquisti esteri e reverse charge interni (acquisti)
### Acquisti esteri e reverse charge interni: inquadramento normativo
Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui il debitore dell’IVA è il cessionario/committente dell’operazione, anziché il soggetto che emette la fattura.
Affinché si possa applicare tale meccanismo entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi IVA.
Per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione, in particolare, esso è assolto secondo due diverse modalità:
- integrazione della fattura ricevuta
- emissione di autofattura.
Il versamento dell’imposta il più delle volte non è dovuto, poiché si procede a una doppia registrazione della fattura di acquisto integrata (o dell’autofattura emessa) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Per cui, nel caso in cui si goda di un pieno diritto alla detrazione, l’importo dell’IVA a debito è neutralizzato dall’importo dell’IVA a credito.
Il meccanismo dell’inversione contabile è applicato:
- per alcune operazioni interne, in questo caso viene denominato reverse charge interno
- per le operazioni estere, territorialmente rilevanti in Italia, in questo caso viene denominato reverse charge estero
- nei mancati ricevimenti delle fatture di cui sopra.
#### 1. Revers charge interno
Utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni di evasione, il meccanismo del reverse charge è applicato a determinate operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA italiani, identificate all’interno dell’art. 17 c.5 e ss. e art. 74 c.7 e 8 del DPR n. 633/1972 (es.: oro e argento non per investimento, rottami e materiali di recupero, subappalto nel settore edile, cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, e i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, …).
Queste operazioni sono identificate nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD (Tipo Documento) 16 – integrazione fatture da reverse charge interno.
#### 2. Reverse charge esterno
Tutte le operazioni estere, territorialmente rilevanti IVA in Italia per il cessionario/committente, comportano l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Tale meccanismo si differenzia a seconda che l’operazione si riferisca a beni o servizi e a seconda che il fornitore/prestatore sia UE, FUE, San Marino, Vaticano.
Dal 1 luglio 2022, con l’abolizione dell’esterometro trimestrale (art.5 c.12bis DL 146/2021 convertito nella legge 215/2021) vige l’obbligo dell’invio dei dati degli acquisti esteri tramite SDI, utilizzando il tracciato della fattura elettronica.
Nel seguito i riferimenti normativi che normano i vari tipi di acquisti esteri e i Tipi Documento che li identificano nel tracciato della fattura elettronica:
1. Acquisti da fornitori UE:
a. Acquisti intracomunitari di beni: la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell’art.46 c.1 del DL 331/93, e identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
b. Acquisto di beni da fornitore UE identificato (direttamente o con rappresentante fiscale) in Italia: la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell’art.17 c.2 DPR633/72 e con l’indicazione della partita IVA UE del fornitore UE e non della partita IVA italiana. Deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 – integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
c. Acquisto di servizi (tassato in Italia) da fornitore UE: la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell’art.17 c.2 DPR633/72 e identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.
2. Acquisti da fornitore San Marinese:
a. Acquisti di beni da fornitore San Marino (senza indicazione di IVA in fattura): la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell’Art.16 DM 24/12/1993 e identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 – integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
Ricordiamo che a decorrere dal 1/7/2022, l’invio a SDI del TD19 da parte dell’acquirente italiano è obbligatorio solo nel caso in cui il fornitore sanmarinese emetta fattura cartacea, in quanto non obbligato all’invio della fattura elettronica tramite SDI (es.: si tratta di un soggetto di piccole dimensioni che secondo la normativa sanmarinese non ha obbligo di fattura elettronica). L’invio del TD19 potrà essere comunque sempre effettuato ai fini della precompilata IVA.
b. Acquisti di servizi da fornitore San Marino: in questo caso occorre emettere autofattura con IVA italiana, ai sensi dell’art.17 c.2 DPR633/72 che deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.
3. Acquisti da Fornitori FUE:
a. Acquisto di beni da fornitore FUE in presenza di bolla doganale: le importazioni di beni comportano la registrazione dei seguenti documenti:
– Bolla doganale: la bolla doganale è il documento con cui viene accertata e riscossa l’IVA. Viene emessa dalla dogana ed ha le stesse funzioni della Fattura accompagnatoria. L’aliquota IVA che viene applicata alle merci importate è quella prevista per le cessioni interne. La base imponibile dell’importazione è costituita dal valore dei beni importati cui si devono aggiungere i diritti doganali e le spese di inoltro (trasporto, assicurazione, imballaggio, ecc.).
– Fattura dello spedizioniere: nella prassi è lo spedizioniere a recarsi in dogana e ad occuparsi delle pratiche relative l’ingresso della merce, incluso il versamento dell’IVA per conto dell’acquirente. Egli emetterà poi una normale Fattura di vendita per la rilevazione delle sue prestazioni e per l’anticipo dell’IVA versata alla dogana.
– Fattura del fornitore estero: il fornitore estero emette Fattura per la cessione dei beni. Tale documento non ha rilevanza ai fini IVA, quindi la sua registrazione deve dare luogo ad una registrazione di sola contabilità generale.
In questo caso non esiste documento con doppia annotazione, essendovi la bolla doganale.
b. Acquisto di beni da fornitore FUE in assenza di bolla doganale (incluso Vaticano): in questo caso occorre emettere autofattura con IVA italiana sul fornitore estero, ai sensi dell’art.17 c.2 DPR633/72 che deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 – integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
Anche nel caso in cui il fornitore FUE sia identificato in Italia tramite rappresentante fiscale, l’autofattura va intestata al fornitore estero e non alla partita IVA italiana del rappresentante fiscale, e deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 – integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
c. Acquisto di servizi da fornitore FUE (incluso Vaticano): in questo caso occorre emettere autofattura con IVA italiana sul fornitore estero, ai sensi dell’art.17 c.2 DPR633/72 che deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.
Anche nel caso in cui il fornitore FUE sia identificato in Italia tramite rappresentante fiscale, l’autofattura va intestata al fornitore estero e non alla partita IVA italiana del rappresentante fiscale, e deve essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 – integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero.
#### 3. Acquisti di beni da San Marino con addebito dell’IVA
Non tutti gli acquisti esteri richiedono l’inversione contabile, ad esempio la fattura di un acquisto di beni da fornitore San Marino, può contenere l’addebito dell’IVA italiana.
In questo caso la fattura deve essere annotata nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell’IVA e se ricevuta in modalità cartacea deve essere inviata a SDI utilizzando TD28 “Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)”.
Ricordiamo che a decorrere dal 1/7/2022, l’invio a SDI del TD28 da parte dell’acquirente italiano è obbligatorio solo nel caso in cui il fornitore sanmarinese emetta fattura cartacea, in quanto non obbligato all’invio della fattura elettronica tramite SDI (es.: si tratta di un soggetto di piccole dimensioni che secondo la normativa sanmarinese non ha obbligo di fattura elettronica).
**Acquisti di beni da fornitore non stabilito (identificato in Italia) documenti da fattura cartacea con errato addebito dell’imposta in rivalsa**
Dal 01/02/2024 una fattura cartacea di acquisto con errato addebito dell’IVA emessa da un fornitore estero, non stabilito ancorché identificato in Italia, è possibile registrarla e utilizzare il TD28 per l’invio del documento elettronico (XML) a SDI. in questo caso si rientra nella fattispecie di cui all’articolo 6, comma 9-bis. 1, del D.Lgs. n. 471/97 che prevede il versamento della sanzione.
#### 4. Mancati ricevimenti delle fatture o ricevimenti di fattura irregolare (delle casistiche di cui sopra)
In tutti i casi di cui sopra, nel caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore o di ricevimento di fattura irregolare, è il cessionario/committente a doversi regolarizzare (entro determinati termini normativi) emettendo una autofattura con IVA italiana ai sensi dell’art.17 c. 2 DPR633/72 (o dell’art. 46 c.5 del DL 331/93 per gli acquisti UE di beni). Tale autofattura dovrà essere identificata nell’ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD20 – autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture nel caso di acquisti italiani/UE/San Marino(beni) e con il TD17-19 nel caso di acquisti fuori UE/Vaticano/San Marino(servizi).
### Gestire le configurazioni di base per i revers charge interni
MENU: Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Ditte > Gestione ditte
L’integrazione degli acquisti in reverse charge (art. 17 c. 5, 6, 7 e 8) interni richiede:
– le impostazioni sulla doppia annotazione sui registri IVA
– la definizione dei parametri di emissione del documento integrativo: per i dettagli si rimanda alla scheda Definire i parametri di emissione dei documenti integrativi e autofatture.
#### Configurazione registrazione art. 17 c.5
Per la configurazione di Acquisti nazionali di oro e argento come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia Annotazione/Reverse-charge” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul registro acquisti e richiamare il tab “Acquisti art.17 c.5”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione Acquisti art.17 c.5”, indicando:
– “Solo art.17 c.5” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti Oro/Argento
– “Anche art.17 c.5” per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli di Oro/Argento.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti art.17 c.5” se desiderate separare la numerazione degli acquisti Oro/Argento dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per annotazione art.17 c.5” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Acquisti art.17 c.5”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Acquisti art.17 c.5”, indicando:
– “Solo art.17 c.5” per gestire un sezionale distinto per le annotazioni Oro/Argento
– “Anche art.17 c.5” per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni di Oro/Argento.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti art.17 c.5” se desiderate separare la numerazione delle annotazioni degli acquisti di Oro/Argento dalle altre fatture emesse/corrispettivi.
Se la creazione dei documenti integrativi avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
#### Configurazione registri art. 17 c.6
Per la configurazione dei seguenti casi:
– Acquisti nazionali di prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori
– Acquisti di fabbricati
– Acquisti nazionali di cellulari, console da gioco, tablet PC
– Acquisti nazionali prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici
– Acquisti trasferimento quote di emissioni di gas a effetto serra
– Acquisti nazionali trasferimento unità e certificati relativi a gas ed energia elettrica
– Acquisti gas/energia di soggetto passivo-rivenditore
si procede secondo il flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Reverse-charge” e richiamare il tab “Art.17 c.6”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione Acquisti art.17 c.6”, indicando:
– “Solo Art.17 c.6” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti relativi all’art. 17 c. 6
– “Anche Art.17 c.6” per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli di relativi all’art. 17 c. 6.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti Art.17 c.6” se desiderate separare la numerazione degli acquisti relativi all’art. 17 c. 6 dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per l’annotazione Art.17 c.6” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Art.17 c.6”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Art.17 c.6”, indicando:
– “Solo Art.17 c.6” per gestire un sezionale distinto per le annotazioni relative all’art. 17 c. 6
– “Anche Art.17 c.6” per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni relative all’art. 17 c. 6.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti art.17 c.6” se desiderate separare la numerazione delle annotazioni degli acquisti relativi all’art. 17 c. 6 dalle altre fatture emesse/corrispettivi.
Se la creazione dei documenti integrativi avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
#### Configurazione registrazione art. 74 c. 7 e 8
Per la configurazione di Acquisti nazionali di rottami procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Reverse-charge” e richiamare il tab “Art.74 c.7,8”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione Acquisti Art.74 c.7,8”, indicando:
– “Solo Art.74 c.7,8” per gestire un sezionale distinto per tale tipologia di acquisti
– “Anche Art.74 c.7,8” per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli Art.74 c.7,8.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti Art.74 c.7,8” se desiderate separare la numerazione degli acquisti Art.74 c.7,8 dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per l’annotazione Art.74 c.7,8” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Reverse-charge”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Art.74 c.7,8”, indicando:
– “Solo Art.74 c.7,8” per gestire un sezionale distinto per le annotazioni Art.74 c.7,8
– “Anche Art.74 c.7,8” per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni Art.74 c.7,8.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Art.74 c.7,8” se desiderate separare la numerazione delle annotazioni degli acquisti Art.74 c.7,8 dalle altre fatture emesse/corrispettivi.
Se la creazione dei documenti integrativi avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
#### Impostare i parametri registri IVA per revers charge interni
La normativa prevede che l’emissione del documento integrativo reverse-charge avvenga in formato elettronico eventualmente da inviare a SDI o in formato analogico.
Per l’emissione del documento integrativo in formato elettronico, la normativa prevede l’emissione di un altro documento “Autofattura” la cui numerazione deve essere distinta.
Per l’emissione del documento integrativo in formato elettronico, è necessario creare un nuovo sezionale Vendite/Corrispettivi su cui annotare le autofatture reverse-charge. Nel sezionale vendite/corrispettivi occorre impostare la numerazione del documento di annotazione con Numero documento registro Vendite/Corrispettivi (sezione “Assegnazione numero documento annotazione acquisti”).
Un’impostazione diversa della numerazione (fattura di Acquisto anziché registro Vendite/Corrispettivi) non consente la creazione del file XML in quanto la numerazione del documento integrativo con la fattura di acquisto non rispetterebbe quanto indicato dalla normativa.
Le logiche di creazione del documento integrativo (TD16) da trasmettere a SDI dipendono dalle impostazioni effettuate in gestione ditte nei dati contabili “Emissione FTE passive” e nei dati dei registri IVA vendite “Doppie annotazioni”. I parametri dei registri IVA acquisti condizionano la stampa dei registri IVA ma non il contenuto del file XML.
#### Casistica 1 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento registro vendite
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quella attualmente proposta nei registri precompilati, anche se si tratta di una modalità di annotazione più consona alle autofatture, piuttosto che alle integrazioni (si ricorda comunque che per il reverse interno la trasmissione del file xml rimarrà facoltativa).
INVIO a SDI
#### Casistica 2 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento fattura di acquisto
Questa combinazione di parametri non permette la trasmissione a SDI del documento integrativo, poiché nel registro vendite si avrebbero dei dati non corrispondenti a quelli del file xml trasmesso. Il parametro “Numero documento fattura di acquisto” sul registro vendite non è utilizzabile se si intende trasmettere il file XML. In ogni caso, anche qualora non si intenda trasmettere il file xml, (che per il reverse interno rimane facoltativo) si sconsiglia di impostare questa modalità di annotazione.
NO INVIO a SDI
#### Casistica 3 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto reverse charge + Registro vendite: numero documento registro vendite
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quanto previsto dalla normativa vigente (si ricorda comunque che per il reverse interno la trasmissione del file xml rimarrà facoltativa).
INVIO a SDI
#### Casistica 4 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto reverse charge + Registro vendite: numero documento fatture di acquisto
Questa combinazione di parametri non permette la trasmissione a SDI del documento integrativo, poiché nel registro vendite si avrebbero dei dati non corrispondenti a quelli del file xml trasmesso. Il parametro “Numero documento fattura di acquisto” sul registro vendite non è utilizzabile se si intende trasmettere il file XML. Si ricorda che per il reverse charge interno la trasmissione del file xml rimarrà facoltativa, tuttavia, se si intende trasmetterlo, si consiglia di modificare il parametro, possibilmente a decorrere dalle annotazioni di gennaio, onde evitare di dover attivare sezionali in corso d’anno.
NO INVIO a SDI
### Gestire le configurazioni di base per acquisti UE
MENU: Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Ditte > Gestione ditte
L’integrazione degli acquisti intraUE di beni e servizi richiede:
– le impostazioni sulla doppia annotazione sui registri IVA
– la definizione dei parametri di emissione del documento integrativo: per i dettagli si rimanda alla scheda Definire i parametri di emissione dei documenti integrativi e autofatture
#### Definire le doppie annotazioni sui registri IVA
##### Gestione Ditte:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “IntraUE”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione acquisti IntraUE”, indicando:
– “Solo IntraUE” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti intracomunitari;
– “Anche IntraUE” per avere un solo sezionale che accoglie sia acquisti nazionali che intracomunitari.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti IntraUE” se desiderate separare la numerazione degli acquisti intracomunitari dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per l’annotazione IntraUE” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Intraue”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione IntraUE”, indicando:
– “Solo IntraUE” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti intracomunitari;
– “Anche IntraUE” per avere un solo sezionale che accoglie sia vendite nazionali/corrispettivi che intracomunitari.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti IntraUE” se desiderate separare la numerazione degli acquisti intracomunitari dalle vendite/corrispettivi.
Se la creazione dei documenti integrativi avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
#### Casistica 1 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento registro vendite
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quella attualmente proposta nei registri iva precompilati, anche se si tratta di una modalità di annotazione più consona alle autofatture, piuttosto che alle integrazioni.
INVIO a SDI
#### Casistica 2 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento fatture di acquisto
Questa combinazione di parametri non permette la trasmissione a SDI del documento integrativo, poiché nel registro vendite si avrebbero dei dati non corrispondenti a quelli del file xml trasmesso. Il parametro” Numero documento fattura di acquisto” sul registro vendite non è utilizzabile se si deve creare il file XML. Si consiglia di modificare il parametro, possibilmente a decorrere dalle annotazioni di gennaio, onde evitare di dover attivare sezionali in corso d’anno.
NO INVIO a SDI
#### Casistica 3 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto UE + Registro vendite: numero documento registro vendite
Queste combinazioni di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quanto previsto dalla normativa vigente.
INVIO a SDI
#### Casistica 4 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto UE + Registro vendita: numero documento fattura di acquisto
– Data del documento di acquisto: 07/11/2022
– Numero del documento di acquisto: 785/F
– Data di registrazione del documento di acquisto: 13/11/2022
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quanto previsto dalla normativa vigente
NO INVIO a SDI
### Gestire le configurazioni di base per acquisti fuori UE e Vaticano – Autofatture
MENU: Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Ditte > Gestione ditte
L’integrazione degli acquisti fuori UE e da Vaticano richiede:
– le impostazioni sulla doppia annotazione sui registri IVA
– la definizione dei parametri di emissione del documento integrativo: per i dettagli si rimanda alla scheda Definire i parametri di emissione dei documenti integrativi e autofatture
#### Acquisti fuori UE
Per configurare gli acquisti fuori UE procedere come da flusso riportato:
1. Richiamare “Registri IVA” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul registro acquisti e richiamare il tab “Autofatture”.
3. Aggiornare il campo “Registro per annotazione Autofatture”, indicando il tipo e il numero registro.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Autofatture” per separare la numerazione delle autofatture dagli altri acquisti.
5. Posizionarsi sul registro vendite e richiamare il tab “Autofatture”, nel caso di annotazione sul registro vendite.
6. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” per separare la numerazione delle autofatture dalle normali registrazioni di vendite. Per il caso di annotazione sul registro corrispettivi, l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” è attivata di default.
Se la creazione delle autofatture avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la descrizione.
#### Vaticano
Per configurare gli acquisti da Vaticano procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Autofatture”.
3. Aggiornare il campo “Registro per annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano”, indicando il tipo e il numero registro.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Autofatture S. Marino/Vaticano” per separare la numerazione delle autofatture relative a San Marino e al Vaticano.
5. Posizionarsi sul registro vendite e richiamare il tab “Autofatture”, nel caso di annotazione sul registro vendite.
6. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano” per separare la numerazione delle autofatture relative a San Marino e al Vaticano dalle normali registrazioni di vendite. Per il caso di annotazione sul registro corrispettivi, l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano” è attivata di default.
Se la creazione delle autofatture avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
### Gestire le configurazioni di base per acquisti San Marino
MENU: Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Ditte > Gestione ditte
L’integrazione degli acquisti San Marino di beni richiede la valorizzazione dei parametri presenti in gestione Ditte:
– le impostazioni sulla doppia annotazione sui registri IVA
– la definizione dei parametri di emissione del documento integrativo: per i dettagli si rimanda alla scheda Definire i parametri di emissione dei documenti integrativi e autofatture
#### Definire le doppie annotazioni sui registri IVA
Inquadramento:
– Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Integrazione
– Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Autofattura
##### Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Integrazione
Per configurare le integrazioni relative agli acquisti da San Marino senza indicare dell’IVA in fattura procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Acquisti S.Marino”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione acquisti San Marino”, indicando:
– “Solo acquisti San Marino” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti San Marino
– “Anche acquisti San Marino” per avere un solo sezionale che accoglie sia acquisti nazionali che quelli di San Marino.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti San Marino” se si desidera separare la numerazione degli acquisti San Marino dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per l’annotazione Acquisti San Marino” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Acquisti San Marino”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Acquisti San Marino”, indicando:
– “Solo acquisti San Marino” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti intracomunitari
– “Anche acquisti San Marino” per avere un solo sezionale che accoglie sia le vendite nazionali/corrispettivi che gli acquisti di San Marino.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti San Marino” se si desidera separare la numerazione degli acquisti San Marino dalle vendite/corrispettivi.
Se la creazione dei documenti integrativi avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
##### Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Autofattura
Per configurare le autofatture relative agli acquisti da San Marino senza indicazione dell’IVA in fattura procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “Dati IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Autofatture”.
3. Aggiornare il campo “Registro per annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano”, indicando il tipo e il numero di registro.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Autofatture S. Marino/Vaticano” per separare la numerazione delle autofatture relative a San Marino e al Vaticano dagli altri acquisti.
5. Posizionarsi sul registro vendite e richiamare il tab “Autofatture”, nel caso di annotazione sul registro vendite.
6. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano” per separare la numerazione delle autofatture relative a San Marino e al Vaticano dalle normali registrazioni di vendite. Ricorda che nel caso di annotazione sul registro corrispettivi, l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture S. Marino/Vaticano” è attivata di default.
Se la creazione delle autofatture avviene da parte dell’azienda su Sportello Fatture o su Sportello QUADRA ogni variazione che si esegue sui registri IVA deve essere riportata sull’applicazione web con la sincronizzazione.
#### Registri IVA – Numerazione
In gestione Ditte in corrispondenza dei registri IVA di acquisto è presente la possibilità di indicare un’eventuale appendice al protocollo IVA delle fatture e delle note credito/debito (nel caso in cui la numerazione di questi documenti sia singola).
Se si desidera avere una numerazione protocollo specifica per gli acquisti da San Marino con IVA esposta è necessario creare un sezionale dedicato a questa tipologia di operazioni.
#### Casistica 1 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento registro vendite
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quella attualmente proposta nei registri iva precompilati, anche se si tratta di una modalità di annotazione più consona alle autofatture, piuttosto che alle integrazioni.
INVIO a SDI
#### Casistica 2 – Registro acquisti: numero protocollo registro vendite/corrispettivi + Registro vendite: numero documento fattura di acquisto
Questa combinazione di parametri non permette la trasmissione a SDI del documento integrativo, poiché nel registro vendite si avrebbero dei dati non corrispondenti a quelli del file xml trasmesso. Il parametro “Numero documento fattura di acquisto” sul registro vendite non è utilizzabile se si deve creare il file XML. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione, si consiglia di modificare il parametro, possibilmente a decorrere dalle annotazioni di gennaio, onde evitare di dover attivare sezionali in corso d’anno.
NO INVIO a SDI
#### Casistica 3 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto UE + Registro vendite: numero documento registro vendite
Questa combinazione di parametri permette di trasmettere correttamente il file xml del documento integrativo e permette di ottenere una doppia annotazione coerente con quanto previsto dalla normativa vigente
INVIO a SDI
#### Casistica 4 – Registro acquisti: numero documento fattura di acquisto UE + Registro vendite: numero documento fattura di acquisto
Questa combinazione di parametri non permette la trasmissione a SDI del documento integrativo, poiché nel registro vendite si avrebbero dei dati non corrispondenti a quelli del file xml trasmesso. Il parametro “Numero documento fattura di acquisto” sul registro vendite non è utilizzabile se si deve trasmettere il file XML. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione, si consiglia di modificare il parametro, possibilmente a decorrere dalle annotazioni di gennaio, onde evitare di dover attivare sezionali in corso d’anno.
NO INVIO a SDI
### Definire i parametri di emissione dei documenti integrativi e autofatture
#### Dati anagrafici
MENU: Gestione Ditte > Dati anagrafici
**Tipo soggetto FTE**
Il campo deve essere valorizzato con uno tra i valori ammessi di seguito elencati:
a. “Pubblica Amministrazione”: indica che il soggetto è una Pubblica Amministrazione, obbligata a ricevere fatture in formato elettronico.
b. “Soggetto IVA/Privato – Invio a SDI”: indica che il soggetto, titolare o non titolare di partita IVA, gestisce la fatturazione in formato elettronico ed è abilitato a ricevere le fatture tramite uno dei seguenti canali:
– Servizio di cooperazione applicativa (web service), di solito fornito da un provider che utilizza il codice destinatario del provider.
– Posta Elettronica Certificata (PEC).
– Area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
c. “Soggetto IVA/Privato – Invio su altro canale”: indica che il soggetto, titolare o non titolare di partita IVA, gestisce la fatturazione in formato elettronico ma si affida a un servizio di terze parti per l’invio delle fatture a SDI.
**Codice destinatario SDI**
Indica l’ufficio “Pubblica amministrazione” o “B2B” a cui possono essere inviate le fatture in formato elettronico) se la ditta è:
– una “Pubblica amministrazione”
– oppure un “Soggetto IVA/Privato – Invio a SDI” e si è a conoscenza del codice destinatario.
Nel caso di Pubblica Amministrazione, il campo prevede una ricerca su tabella contenente l’elenco di tutti gli uffici collegati al codice fiscale; nel caso di Soggetto IVA con codice destinatario, il campo deve essere digitato.
La valorizzazione del “Codice destinatario” sul file XML della fattura elettronica per la “Pubblica Amministrazione” è obbligatoria.
**P.E.C.**
Se la ditta è un “Soggetto IVA/Privato – Invio a SDI” e si vuole trasmettere il file XML tramite P.E.C. deve essere inserito, nei “Dati anagrafici” della ditta sezione “Rubrica”, un nuovo recapito “P.E.C.” definendolo come “P.E.C. per invio SDI”.
Se sono stati indicati sia il codice destinatario SDI che l’indirizzo P.E.C., sul file XML verrà riportato solo il codice destinatario SDI.
#### Emissione FTE passive
MENU: Gestione Ditte > Dati contabili > Emissione FTE passive
I parametri ditta riferiti all’emissione FTE passive (compresi reverse charge) consentono di configurare i seguenti elementi:
– indirizzo per intestazione documenti
– informazioni utili per la fattura elettronica.
**Indirizzo per intestazione documenti**
La compilazione dell’indirizzo permette di ottenere, in sede di caricamento di un nuovo documento, la proposta automatica del recapito della ditta.
Tale informazione è utilizzata per:
- la creazione del file XML
- stampa del documento in formato .PDF (se richiesta).
**Fatturazione elettronica**
È possibile definire alcune informazioni, utili nella creazione della fattura elettronica, per ottenere una proposta automatica in sede di caricamento di un nuovo documento.
In particolare, si evidenziano i seguenti elementi:
- emittente: i dati del soggetto che emette la fattura per conto del cedente/prestatore.
Se non indicato la procedura proporrà, in sede di generazione file xml, i dati della ditta;
– trasmittente: i dati del soggetto che si occupa di trasmettere la fattura elettronica.
Se non indicato la procedura proporrà, in sede di generazione file xml, i dati dello Studio;
– possibilità di allegare il file .PDF al documento emesso in formato elettronico.
La procedura, contestualmente alla generazione del file XML, crea il file .PDF del documento.
Il documento in formato .PDF viene incluso nel file XML e diventa anche un allegato archiviato in Gestione Documentale.
#### Definire il soggetto che genera il documento di doppia annotazione
MENU: Tabelle di base e utilità > Ditte > Gestione Ditte
In gestione ditte potete indicare il soggetto che emettere il documento integrativo, se voi come Studio o il vostro cliente come Azienda.
A partire dall’anno IVA 2022 nei Dati Anno IVA potete definire se i documenti di doppia annotazione reverse e autofatture-integrazioni estere sono generati:
– dallo Studio (questa installazione)
oppure
– dall’Azienda (altra installazione)
oppure
-dall’Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA).
Se impostare Azienda (altra installazione) o Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA):
1. potete indicare la data dalla quale l’Azienda inizia a generare i documenti
2. non potrete generare il documento di doppia annotazione dall’apposita funzione Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere. In questo modo eviterete di generare nuovamente il documento da inviare a SDI perché già creato dall’Azienda su Sportello Fatture o Sportello QUADRA.
È inoltre possibile abilitare il controllo sulla presenza dei documenti di doppia annotazione generati da Azienda (altra installazione) oppure Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA) collegati alle registrazioni. Il controllo verrà eseguito in liquidazione IVA.
Per impostare in modo massivo per più ditte il soggetto che genera il documento di doppia annotazione e abilitare il controllo in liquidazione IVA è possibile utilizzare la funzione Impostazione generazione docum. Doppia annotazione come di seguito riportata.
**Flusso operativo:**
1. Entrare nella funzione Impostazione generazione docum. doppia annotazione che trovate in Tabelle di base e utilità > Utilità Utenti > Elaborazioni multiple.
2. Scegliere le ditte con la selezione multipla e l’anno IVA.
3. Definire per le ditte chi è il soggetto che genera il documento reverse-charge.
4. Definire per le ditte chi è il soggetto che genera il documento Autofatture-integrazioni estere.
5. Definire le ditte per le quali abilitate il controllo in liquidazione IVA.
La funzione Impostazione generazione docum. doppia annotazione permette di impostare come soggetto che genera il documento di doppia annotazione le opzioni Studio (questa installazione) oppure Azienda (altra installazione).
La scelta impostata sulla ditta \[Studio (questa installazione), Azienda (altra installazione), Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA)\] viene proposta anche sul movimento di registrazione della fattura di acquisto
### Gestire l’esonero dall’emissione XML documento integrativo reverse/acquisto estero
**Inquadramento normativo**
Dal 1° Gennaio 2019 è stato introdotto con la legge di Bilancio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica. La normativa prevede la possibilità di esonero da questo obbligo per alcune categorie sottoelencate:
– agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34 c.6 DPR 633/72
– soggetti identificati in Italia (soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia o identificazione diretta in Italia)
– soggetti non stabiliti in Italia.
**Gestione ditte**
Per agevolare la gestione di queste casistiche è possibile definire tra i dati dell’Anno IVA presenti nella sezione “Dati IVA” della Ditta, a partire dall’anno 2023, l’esonero dall’emissione di fattura elettronica passiva.
L’esonero dall’emissione di fattura elettronica riguarda le sole casistiche di documento passivo, pertanto non vengono effettuati controlli in merito in fase di emissione di fattura elettronica attiva.
Le cause di esonero previste sono:
– agricoli esonerati
– soggetti esteri identificati
– altre cause.
È possibile rilevare automaticamente la presenza di cause di esclusione per la ditta utilizzando il bottone **Controllo Esonero**.
Le cause di esclusione evidenziate automaticamente corrispondono a:
– agricoli esonerati
– soggetti identificati in Italia (soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia o identificazione diretta in Italia).
Per le restanti categorie la procedura non effettua alcun controllo di coerenza e possono essere valorizzate manualmente dall’utente.
Attivando l’opzione di esonero in ditta verrà inibita la creazione del file XML all’interno della funzione Gestione Reverse e XML per acquisti esteri.
**Funzione Gestione Reverse e XML per acquisti esterni**
All’interno della funzione, mediante la colonna in griglia delle avvertenze, è possibile distinguere le registrazioni contabili di ditte che risultano esonerate dall’emissione di FTE passiva.
Per queste ditte il documento integrativo reverse/acquisto estero:
– può essere creato in formato analogico PDF
– non può essere creato in formato elettronico XML.
Il documento integrativo generato è visualizzabile utilizzando l’apposito bottone in ribbon Visualizza documento reverse/acquisto estero.
Per ulteriori dettagli consultate l’help di videata attivabile sulla videata con la combinazione di tasti **Shift+F1** oppure spostandovi sulla scheda HELP presente in ribbon.
### Registrare gli acquisti in reverse charge interni
MENU: Servizi Contabili > Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere > Contabilizzazione documenti elettronici > Contabilizzazione fatture elettroniche
Dopo aver configurato la Gestione Ditte procedere alla registrazione come da flusso di seguito riportato:
1. Utilizzate i tipi di registrazione specifici dei reverse-charge (per ulteriori dettagli, consultate il paragrafo “Casistiche di reverse charge interno”).
2. Utilizzate un fornitore con “Nazionalità IVA = Italia”.
3. Utilizzate il codice IVA specifico (per ulteriori dettagli, consultate il paragrafo “Casistiche di reverse charge interno”).
4. Per le operazioni imponibili, selezionare **Integrazioni** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione; la registrazione crea automaticamente l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi ed è identificata ai fini IVA.
### Casistiche di Reverse Charge Interno
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di rottami
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** Art.74 c.7,8 DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 47 – Acquisti Art.74 c.7,8
– 147 - Nota credito acquisti Art.74 c.7,8
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA:
– RO10 – 10% – Acquisti art.74 C.7,8
– RO23 – 22% – Acquisti art.74 C.7,8
associati al raggruppamento IVA ”550 – Acquisto rottami art. 74″.
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di oro e argento
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** Imponibili art. 17 c. 5 DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 41 – Acquisti art.17 c.5
– 141 – Nota credito acquisti art.17 c.5
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA specifici in base alla casistica:
– per gli acquisti di oro da investimento per opzione: “OR14 – 22% – Acquisti di oro interno imponibile”, associato al raggruppamento IVA “512 – Acquisti di oro da investimento per opzione”
– per gli acquisti di Oro/Argento con applicazione del reverse charge: “OR15 – 22% – Acquisti Oro – Reverse charge”, associato al raggruppamento IVA “520 – Acquisti di oro industriale e argento puro con applicazione Reverse-charge art. 17 c. 5”
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di oro e argento
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** Esente Art.10 N. 11 DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 1 – Fattura fornitori
– 101 – Nota credito fornitori
**CODICE IVA:**
Utilizzate il codice IVA specifico “E011 - Esente Art.10 N. 11 DPR 633/72” associato al raggruppamento IVA “510 – Operazioni esenti art. 10 n. 11: oro da investimento”
per gli acquisti di Oro/Argento con applicazione del reverse charge: “OR15 – 22% – Acquisti Oro – Reverse charge”, associato al raggruppamento IVA “520 – Acquisti di oro industriale e argento puro con applicazione Reverse-charge art. 17 c. 5”
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA:
– PS03 – 4% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
– PS04 – 10% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
– PS25 – 22% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
associati al raggruppamento IVA “753 – Prestazioni art. 17 c.6 lett.a)”
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA:
– PS03 – 4% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
– PS04 – 10% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
– PS25 – 22% Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
associati al raggruppamento IVA “753 – Prestazioni art. 17 c.6 lett.a)”
**CASISTICA:** Acquisti di fabbricati
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA specifici, in base alla casistica:
– Fabbricati strumentali:
a. FA01 – 10% Fabbricati strumentali art.17 c.6
b. FA05 – 22% Fabbricati strumentali art.17 c.6
associati al raggruppamento IVA “755 – Fabbricati strumentali art.17 c.6”
– Fabbricati non ammortizzabili:
a.FA07 – 10% Fabbricati non ammortizzabili art.17 c.6
b. FA08 – 22% Fabbricati non ammortizzabili art.17 c.6.
associati al raggruppamento IVA “796 – Fabbricati non ammortizzabili art.17 c.6”
**CASISTICA:** Acquisti nazionali prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6.
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA specifici, in base alla casistica:
– Servizi da non ammortizzare:
a. 04AT – 4% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter
b. 10AT – 10% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter
c. 22AT – 22% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter
associati al raggruppamento IVA “786 - Prestazioni di servizi art.17 c.6 lett.a-ter)”
– Beni ammortizzabili:
a. B04T – 4% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter – Beni ammortizzabili
b. B10T – 10% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter – Beni ammortizzabili
c. B22T – 22% Prestazioni art.17 c.6 lett.a-ter – Beni ammortizzabili
associati al raggruppamento IVA “795 - Prestazioni di servizi art.17 c.6 lett.a-ter) – beni ammortizzabili”
**CASISTICA:** Acquisti nazionali trasferimento unità e certificati relativi a gas ed energia elettrica
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c. 6 lett. d-ter) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6.
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA:
– 04DT – 4% Trasferimento unità e certificati art.17 c.6 lett.d-ter
– 10DT – 10% Trasferimento unità e certificati art.17 c.6 lett.d-ter
– 22DT – 22% Trasferimento unità e certificati art.17 c.6 lett. d-ter.
– associati al raggruppamento IVA “788 - Trasferimenti unità e certificati art.17 c.6 lett.d-ter)”.
**CASISTICA:** Acquisti gas/energia di soggetto passivo-rivenditore
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c. 6 lett. d-quater) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art.17 c.6
– 135 – Nota credito acquisti art.17 c.6
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA:
– 04DQ – 4% Acquisto gas/energia art.17 c.6 lett.d-quater
– 10DQ – 10% Acquisto gas/energia art.17 c.6 lett.d-quater
– 22DQ – 22% Acquisto gas/energia art.17 c.6 lett.d-quater
associati al raggruppamento IVA “789 Acquisti/cessioni gas e energia elettrica art.17 c.6 lett.d-quater)”.
**CASISTICA:** Acquisti nazionali di cellulari, console da gioco, tablet PC
**RIFERIMENTO NORMATIVO:** art. 17 c. 6, lett. b) e c) DPR 633/72
**TIPO REGISTRAZIONE (*):**
– 35 – Acquisti art. 17 c. 6
– 135 – Nota credito acquisti art. 17 c. 6.
**CODICE IVA:**
Utilizzate i codici IVA specifici, in base alla casistica:
– Beni destinati alla rivendita:
a. TC22 – 22% – Acquisto di telefoni cellulari art. 17 c. 6 per gli acquisti di telefoni cellulari (collegato al Raggruppamento IVA “562 – Telefoni cellulari art. 17 c. 6”).
b. PC22 – 22% – Acquisti art. 17 c. 6, lett.c) per gli acquisti di tablet, console, PC (collegato al Raggruppamento IVA ” 560 – Acquisti/cessioni art. 17 c.6 lett. c)”).
– Attività ventilante – monte acquisti:
a. VPC5 – 22% – Acquisti di telefoni cellulari art. 17 c. 6 – ventilante per gli acquisti di telefoni cellulari (collegato al Raggruppamento IVA “34 – Telefoni cellulari art.17 c.6 - ventilazione”).
b. VPC6 – 22% – Acquisti art. 17 c. 6, lett.c) – ventilante per gli acquisti di tablet, console, PC (collegato al Raggruppamento IVA “33 – Acquisti/cessioni art.17 c.6 lett.c) – ventilazione”).
– Beni ammortizzabili:
a. TC4B – 22% – Acquisto di telefoni cellulari art. 17 c. 6 – Beni ammortizzabili per gli acquisti di telefoni cellulari (collegato al Raggruppamento IVA “563 – Telefoni cellulari art. 17 c. 6 – Beni ammortizzabili”).
b. PC4B – 22% – Acquisti art. 17 c. 6, lett.c) – Beni ammortizzabili per gli acquisti di tablet, console, PC (collegato al Raggruppamento IVA “561 – Acquisti/cessioni art. 17 c.6 lett. c) – Beni ammortizzabili”).
### Acquisti esterni (Autofatture, integrazioni, importazioni)
#### Registrare le operazioni che danno origine ad autofatture e integrazioni esterne
Inquadramento:
– Registrare gli acquisti intracomunitari di beni
– Registrare le operazioni che danno origine ad autofattura
– Acquistare beni esteri già presenti in Italia
– Registrare gli acquisti da fornitore estero non rilevanti IVA in Italia
– Registrare gli acquisti di servizi internazionali
– Registrare gli acquisti da San Marino
– Registrare gli acquisti da fornitori esteri con imposta
– Registrare gli acquisti da Vaticano
– Registrare gli acquisti da fornitore fuori UE identificato nella UE
– Registrare gli acquisti da fornitore Italia identificato nella UE
– Registrare gli acquisti da fornitore UE/ fuori UE identificato in Italia
– Registrare gli acquisti da Apple con identificazione in Italia
– Registrare gli acquisti da fornitore UE identificato in altro Paese UE
– Registrare gli acquisti da fornitore fuori UE con partita IVA UE
– Registrare i documenti di acquisto con rappresentante fiscale
– Registrare gli acquisti da fornitore estero con stabile organizzazione in Italia
##### Registrare gli acquisti intracomunitari di beni
Dopo aver configurato la Gestione Ditte procedere alla registrazione come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– 5 – Acquisto di beni UE
– 105 – Nota credito acquisto di beni UE.
2. Richiamare un fornitore con Nazionalità IVA = UE.
3. Utilizzare qualsiasi codice IVA proposto in ricerca (per un dettaglio consultare il paragrafo “Casistiche di acquisti intracomunitari”).
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione.
5. La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Beni UE”.
###### Casistiche di acquisti intracomunitari
**CASISTICA -> CODICE IVA**:
– Acquisti intracomunitari di rottami (art.74 c.7,8 DPR 633/72) -> Utilizzate un codice IVA generico (es.: 22%)
– Acquisti intracomunitari di oro e argento -> Utilizzate un codice IVA generico (es.: 22%)
– Acquisti intracomunitari di oro e argento esenti -> Utilizzate il codice IVA E011 - Esente art.10 N. 11 DPR 633/72″ associato al raggruppamento IVA ”510 – Operazioni esenti art. 10 n. 11: oro da investimento”
– Acquisti intracomunitari gas/energia/prestazioni servizi edifici (art. 17 c. 6 lett. a-ter, d-bis, d-ter e d-quater DPR 633/72) -> Utilizzate un codice IVA generico (es.: 22%)
– Acquisti intracomunitari di cellulari, console da gioco, tablet PC (art. 17 c. 6, lett. b) e c) DPR 633/72) -> Utilizzate un codice IVA generico (es.: 22%)
##### Registrare le operazioni che danno origine ad autofattura
In caso di cessioni o prestazioni effettuate da non residenti privi di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia, è l’acquirente o il committente il soggetto obbligato ad emettere la fattura (autofattura).
L’autofattura deve essere emessa in unico esemplare e deve essere registrata su registro acquisti e annotata su registro vendite/corrispettivi.
L’ammontare delle autofatture deve essere riportato nella Dichiarazione Annuale IVA.
Dopo aver effettuato le configurazioni in Gestione Ditte procedete con il caricamento come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– “30 – Autofatture art. 17 c. 2”
– “80 – Autofatture art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
– “130 – Nota Credito art. 17 c. 2”
– “180 – Nota Credito art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
2. Richiamare il Fornitore soggetto dell’operazione.
3. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione.
La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Autofatture” o “Autofatture/Ventilazione”.
Se l’operazione è imponibile IVA, utilizzare i codici IVA specifici per le autofatture (per un dettaglio dei codici IVA da utilizzare si rimanda al paragrafo “Dettaglio codici IVA da utilizzare” della presente scheda).
###### Registrazione documento originario
Se si desidera anche registrare il documento originario, procedere come da flusso di seguito riportato:
**Caricamento Registrazioni – Documento originario sul registro Acquisti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “6 – Prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione” o “106 – NC prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione”.
2. Utilizzare un fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare nella griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Utilizzare un codice IVA specifico per le importazioni “ES7B – Escluso art. 7 bis DPR 633/72”.
**Caricamento Registrazioni – Autofattura:**
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– “30 – Autofatture art. 17 c. 2”
– “80 – Autofatture art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
– “130 – Nota Credito art. 17 c. 2”
– “180 – Nota Credito art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione.
La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Autofatture” o “Autofatture/Ventilazione”.
**Caricamento Registrazioni – Documento originario ai soli fini contabili:**
Nel caso in cui la fattura, non sia stata ricevuta o non la si voglia rilevare sul Registro acquisti:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito Prima nota specifico:
– 505 – Documenti prima nota no IVA – Fornitori.
2. Utilizzare un fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Impostare nella griglia di caricamento il conto di costo e l’importo in euro.
**Caricamento Registrazioni – Autofattura:**
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– “30 – Autofatture art. 17 c. 2”
– “80 – Autofatture art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
– “130 – Nota Credito art. 17 c. 2”
– “180 – Nota Credito art. 17 c. 2 cod. ventilazione libero”
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Utilizzare nella griglia di caricamento come Conto di Costo il conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite) con l’indicazione del Fornitore indicato in Testata.
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione.
La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Autofatture” o “Autofatture/Ventilazione”.
###### Dettaglio codici IVA da utilizzare
**CASISTICA -> RAGGRUPPAMENTO IVA -> CODICE IVA**:
*RAGGRUPPAMENTO IVA* -> 762 – Autofatture art. 17 c. 2:
Utilizzate i codici IVA:
– 04A – 4% – ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2
– 05A – 5% – ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2
– 10A – 10% – ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2
– 22A – 22% – ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2
*nelle CASISTICHE*:
– Triangolazione fuori UE (soggetto UE che vende a soggetto fuori UE, che vende a soggetto Italia)
– Acquisto di gas/energia
– Mancato ricevimento della bolla doganale
*CASISTICA*: Acquisto di beni ammortizzabili/non ammortizzabili
*RAGGRUPPAMENTO IVA*:
a. 763 – Autofatture – Beni ammortizzabili
Utilizzate i codici IVA:
– BA4A – 4% – ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2
– BA1A – 10% – ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2
– BA5A – 22% – ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2
b. 765 – Autofatture – Beni non ammortizzabili
Utilizzate il codice IVA:
– BNA4 – 22% – ACQUISTI BENI NON AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART.17 C.2
###### Numerazione autofatture
Utilizzate la numerazione progressiva del registro Vendite/Corrispettivi su cui viene effettuata la doppia annotazione e non il numero del documento di origine di acquisto.
Per ulteriori dettagli fate riferimento alla scheda del manuale [Numerazione documento autofattura](https://supporto.sistemi.com/?man=529&sch=2404&ver=&codlinea=linea.PROFIS3)
###### Riferimenti documento di acquisto estero
Richiamare il bottone **Rif.doc.orig.** presente nella testata della registrazione e indicare la data e il numero del documento di origine.
L’indicazione dei riferimenti del documento di origine di acquisto vengono riportati automaticamente nella causale IVA e nella causale contabile.
Per ulteriori dettagli fate riferimento alla scheda del manuale [Riferimenti documento di acquisto estero – autofattura.](https://supporto.sistemi.com/?man=529&sch=2408&ver=&codlinea=linea.PROFIS3)
##### Acquisire beni esteri già presenti in Italia
Di seguito sono riepilogate le principali casistiche relative ad acquisti di beni esteri già presenti in Italia. Per ciascuna casistica vengono indicati:
– il trattamento IVA in base alla nuova normativa
– i codici IVA e i raggruppamenti da utilizzare per la registrazione.
L’eventuale presenza di un rappresentante fiscale o di una identificazione diretta è irrilevante ai fini IVA perché l’operazione avviene tra il fornitore estero e l’acquirente italiano.
Al fine di poter integrare correttamente la fattura ricevuta vi consigliamo di effettuare le seguenti verifiche:
– la fattura deve contenere la partita IVA estera (nel caso di fornitore UE) oppure il numero identificativo estero (nel caso di fornitore Fuori UE) oltre eventualmente alla partita IVA italiana. L’integrazione deve avvenire sulla partita IVA estera, ne deriva che il partitario fornitore debba essere il soggetto estero mentre la partita IVA italiana (se presente) può essere indicata nella causale dei registri IVA;
– la fattura può contenere l’annotazione “Inversione contabile Art. 194 direttiva 2006/112/C”
Poiché il cliente italiano deve emettere autofattura (nel caso di beni Fuori UE già in Italia) o deve integrare il documento (nel caso di beni UE già in Italia) con IVA italiana indicando su di essa i dati del fornitore estero, occorre chiedere a quest’ultimo il codice identificativo che gli è stato attribuito dallo stato di residenza e che utilizza normalmente per fatturare. In altri termini, in assenza degli elementi sopra indicati (punti 1 e 2) è opportuno richiedere l’emissione di un nuovo documento dal quale si evinca l’elemento identificativo del fornitore, utilizzabile per l’emissione dell’autofattura/integrazione.
###### CASISTICA: [Acquisti di beni UE già presenti in Italia - (per la configurazione della ditta si rimanda alla scheda pratica dedicata)](https://supporto.sistemi.com/?man=529&sch=3500&ver=&codlinea=linea.PROFIS3)
**Ditta UE** -> Tipo registrazione:
– 8 - Acquisto di beni UE già in Italia – art. 17 c.2
– 58 - Acquisto di beni esteri già in Italia – art. 17 c.2 – cod.ventilaz. libero.
Fornitore: nazionalità UE.
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 31 - Acquisti di Beni UE già presenti in Italia – ventilazione (es.: VA4U)
verrà assegnato l’Uso particolare 53 – Acquisti di Beni UE già presenti in Italia - Ventilazione
– 776 - Acquisti di Beni UE già presenti in Italia (es.: 04UA)
– 778 - Acquisti di Beni ammortizzabili UE già presenti in Italia (es.: B4UA).
verrà assegnato l’Uso particolare 51 – Acquisti di Beni UE già presenti in Italia.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
**Rappresentante fiscale/Identificazione diretta ditta UE** -> Il rappresentante fiscale di una ditta UE non può più emettere fattura.
###### CASISTICA: [Acquisti di beni Fuori UE già presenti in Italia (per la configurazione della ditta si rimanda alla scheda pratica dedicata)](https://supporto.sistemi.com/?man=529&sch=3504&ver=&codlinea=linea.PROFIS3)
**Ditta Fuori UE** -> Tipo registrazione:
– 34 – Autofattura beni esteri già in Italia – art. 17 c.2
– 83 – Autofattura beni esteri già in Italia – art. 17 c.2 – cod.ventilaz. libero.
Fornitore: nazionalità Fuori UE.
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 32 - Acquisto di Beni Fuori UE già presenti in Italia – ventilazione (es.: VA4F)
verrà assegnato l’Uso particolare 54 - Acquisto di Beni Fuori UE già presenti in Italia – Ventilazione
– 777 - Acquisto di Beni Fuori UE già presenti in Italia (es.: 04FA)
– 779 - Acquisto di Beni ammortizzabili Fuori UE già presenti in Italia (es.: B4FA)
verrà assegnato l’Uso particolare 52 - Acquisto di Beni Fuori UE già presenti in Italia.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
**Rappresentante fiscale/Identificazione diretta ditta Fuori UE** -> Il rappresentante fiscale di una ditta UE non può più emettere fattura.
##### Registrare gli acquisti da fornitore esterno non rilevanti IVA in Italia
L’art.12 del DL 73/2022 (DL Semplificazioni) esclude dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Tuttavia, al momento non è stato chiarito cosa si intenda per “operazione”.
###### Operazioni di importo NON superiore a 5.000 euro di beni e servizi
Per le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia che non vengono inviate a SDI bisogna utilizzare:
- un tipo registrazione che non comporta la doppia annotazione.
Esempio - 1 – Fattura fornitori
– un codice IVA generico fuori campo.
Esempio - NI90 – Operazioni escluse IVA.
###### Operazioni di importo superiore a 5.000 euro di servizi
Per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro di servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia che vengono inviate a SDI con tipo documento TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, utilizzare:
– un tipo registrazione che prevede la doppia annotazione:
a. 4 – Prestazioni di servizi UE
b. 30 – Autofattura art.17 c.2
c. 31 – Autofattura art.17 c.2 – San Marino
d. 32 – Autofattura art.17 c.2 – Vaticano
– il codice IVA:
a. ES73 – Escluso art. 7 ter DPR 633/72 – Operazioni non rilevanti Intrastat
b. ES74 – Escluso art. 7 quater DPR 633/72 FUE/SM/VAT
c. ES75 – Escluso art. 7 quinquies DPR 633/72 FUE/SM/VAT
d. ES80 – Escluso art. 7 quater soggetti passivi UE
e. ES81 – Escluso art. 7 quinquies soggetti passivi UE
###### Operazioni di importo superiore a 5.000 di beni
Per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro di beni non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia che vengono inviate a SDI con tipo documento TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72, utilizzare:
– un tipo registrazione che prevede la doppia annotazione:
a. 5 – Acquisto di beni UE
b. 30 – Autofattura art.17 c.2
c. 13 – Integrazione fattura San Marino
d. 32 – Autofattura art.17 c.2 – Vaticano
– il codice IVA:
a. NI90 – NI90 – Operazioni escluse IVA
b. ES7B – Escluso art. 7 Bis DPR 633/72
c. ES72 – Escluso art. 7 Bis DPR 633/72 – Triangolazioni non comunitarie.
##### Registrare gli acquisti di servizi internazionali
Nei paragrafi che seguono sono riepilogate le principali casistiche relative ad acquisti/cessioni di servizi internazionali. Per ciascuna casistica vengono indicati:
– il trattamento IVA in base alla nuova normativa
– i codici IVA e i raggruppamenti IVA da utilizzare per la registrazione.
Inquadramento:
– Servizio art. 7-ter per il quale è dovuta l’imposta
– Servizio art. 7-ter per il quale non è dovuta l’imposta
– Servizio art. 7-quater/7-quinquies (Italia)
– Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (F. UE)
– Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (San Marino)
– Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (Vaticano)
– Servizio art. 7-quarter/7-quinquies (Estero)
###### Servizio art. 7-ter per il quale è dovuta l’imposta
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore UE
**ADEMPIMENTI: **
– Integrazione della fattura originale
– Autofattura art.17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
– Si elenco INTRASTAT
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione:
– Se integrazione fattura: 4 – Prestazioni di servizi
– Se autofattura: 30 – Autofattura art. 17 c.2
Fornitore: Nazionalità UE
Codice IVA con raggruppamento IVA:
– 806 – Prestazioni di servizi rilevanti INTRASTAT (es.: PS27)
– 808 – Prestazioni di servizi rilevanti INTRA – Beni ammortizzabili (es.: PS29)
Verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazione di servizi UE.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
###### Servizio art. 7-ter per il quale non è dovuta l’imposta
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore UE
**ADEMPIMENTI: **
– Integrazione della fattura originale
– Autofattura art.17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
– Si elenco INTRASTAT
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione:
– Se integrazione fattura: 4 – Prestazioni di servizi
– Se autofattura: 30 – Autofattura art. 17 c.2
Fornitore: nazionalità UE
Codice IVA:
– Esenti:
a. se si integra la fattura originale del fornitore, occorre utilizzare i normali codici IVA esenti; verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazioni di servizi UE
b. con raggruppamento IVA 423 – Autofatture – operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A), verrà assegnato l’Uso particolare 49 – Autofatture UE.
– Non imponibili: codici IVA non imponibili normali.
###### Servizio art. 7-quater/7-quinquies (Italia)
\[Esempio: Acquisto di prestazioni settore edile (art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72)\]
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore UE
**ADEMPIMENTI: **
– Integrazione della fattura originale
– Autofattura art.17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
– Si elenco INTRASTAT
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione:
– Se integrazione fattura: 4 – Prestazioni di servizi
– Se autofattura: 30 – Autofattura art. 17 c.2
Fornitore: nazionalità UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE (es.: PS26)
– 747 – Prestazioni di servizi UE/F.UE – Beni ammortizzabili (es.: PS28)
verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazioni di servizi UE
– 765 – Beni non ammortizzabili Autofat. art.17 c.2 (es.: BNA4)
– 423 – Autofatture – operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A)
verrà assegnato l’Uso particolare 49 – Autofatture UE.
Se si integra la fattura originale del fornitore, occorre utilizzare i normali codici IVA previsti per beni non ammortizzabili o per operazioni esenti; verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazioni di servizi UE.
Per le operazioni non imponibili, utilizzare i codici IVA non imponibili normali.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
###### Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (F. UE)
\[Esempio – Acquisti di prestazioni settore edile (art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72)\]
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore Fuori UE
**ADEMPIMENTI: **
– Autofattura art. 17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione: 30 Autofattura art. 17 c.2
Fornitore: nazionalità Fuori UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 750 - Prestazioni di servizi UE/F.UE (es.: PS26)
- 747 - Prestazioni di servizi UE/F.UE – Beni ammortizzabili (es.: PS28)
verrà assegnato l’Uso particolare 46 – Prestazioni di servizi Fuori UE
- 765 - Beni non ammortizzabili Autofat. art.17 c.2 (es.: BNA4)
- 423 - Autofatture – operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A)
verrà assegnato l’Uso particolare 13 – Autofattura.
Per le operazioni non imponibili, utilizzare i codici IVA non imponibili normali.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
###### Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (San Marino)
\[Esempio – Acquisti di prestazioni settore edile (art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72)\]
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore San Marino
**ADEMPIMENTI: **
– Autofattura art. 17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione: 31 Autofattura San Marino art. 17 c.2
Fornitore: nazionalità San Marino
In sede di creazione di un nuovo Fornitore, digitate manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerate il filtro sulla colonna APPARTENENZA UE per selezionare lo Stato.
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE (es.: PS26)
– 747 – Prestazioni di servizi UE/F.UE – Beni ammortizzabili (es.: PS28)
– 765 – Beni non ammortizzabili Autofat. art.17 c.2 (es.: BNA4)
– 423 – Autofatture – operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A)
verrà assegnato l’Uso particolare 18 – Autofattura San Marino.
Per le operazioni non imponibili, utilizzare i codici IVA non imponibili normali.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
###### Servizio art. 7-ter/7-quater/7quinquies (Vaticano)
\[Esempio – Acquisti di prestazioni settore edile (art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72)\]
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato in Italia – prestatore Vaticano
**ADEMPIMENTI: **
– Autofattura art. 17, comma 2
– Registrazione su registro acquisti e vendite
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione: 32 Autofattura Vaticano art. 17 c.2
Fornitore: nazionalità Vaticano
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE (es.: PS26)
– 747 – Prestazioni di servizi UE/F.UE – Beni ammortizzabili (es.: PS28)
– 765 – Beni non ammortizzabili Autofat. art.17 c.2 (es.: BNA4)
– 423 – Autofatture – operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A)
verrà assegnato l’Uso particolare 19 – Autofattura Vaticano.
Per le operazioni non imponibili, utilizzare i codici IVA non imponibili normali.
In liquidazione IVA, l’IVA a credito e l’IVA a debito relative a tali operazioni rientreranno tra l’IVA a credito e l’IVA a debito delle Autofatture.
###### Servizio art. 7-quarter/7-quinquies (Estero)
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato all’estero
**ADEMPIMENTI: **
– Acquisto non rilevante IVA
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione: 6 – Prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione
Fornitore: qualsiasi nazionalità estera
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 802 – 802 – Prestazioni di servizi art.7 quater FUE/SM/VAT (es.: ES74)
– 803 – 803 – Prestazioni di servizi art.7 quinquies FUE/SM/VAT (es.: ES75)
– 651 – Operazioni non territoriali senza obbligo di fatturazione (ESNA)
e fornitore con nazionalità IVA Fuori UE, San Marino e Vaticano.
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 672 – Escluso art.7quater soggetti passivi UE (es.: ES80)
– 673 – Escluso art.7quinquies soggetti passivi UE (es.: ES81)
– 651 – Operazioni non territoriali senza obbligo di fatturazione (ESNA)
e fornitore con nazionalità IVA UE.
I documenti registrati con codice IVA “ESNA” collegato al raggruppamento IVA 651:
– non vengono predisposti nell’adempimento “Comunicazione dati fatture”
– non vengono predisposti nell’adempimento “Comunicazione operazioni transfrontaliere” nel caso in cui il documento abbia solo operazioni con codice IVA ESNA.
###### Servizio art. 7-ter (Estero)
**LUOGO DI TASSAZIONE DEL SERVIZIO:** Tassato all’estero
**ADEMPIMENTI: **
– Acquisto non rilevante IVA
**NOTE OPERATIVE:**
Tipo registrazione:
– 4 – Prestazioni di servizi UE
– 30 – Autofattura art.17 c.2
– 31 – Autofattura art.17 c.2 – San Marino
– 32 – Autofattura art.17 c.2 – Vaticano
Fornitore con nazionalità IVA estera a seconda del tipo registrazione utilizzato
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
662 – Prestazioni di servizi UE\Fuori UE non tassate in Italia (ES73)
##### Registrare gli acquisti da San Marino
Dopo aver configurato la Gestione ditte procedere alla registrazione dei documenti come da flussi di seguito riportati.
###### Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Integrazione:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– Integrazione fattura San Marino
– Integrazione fattura San Marino – codice ventilazione libero
– Nota credito integrazione fattura San Marino
– Nota credito integrazione fattura San Marino – codice ventilazione libero.
2. Richiamare un Fornitore con Nazionalità IVA = UE e con Stato UE = San Marino.
3. Utilizzare un codice IVA NON specifico delle autofatture (es.: 22) o uno collegato ad uno dei seguenti raggruppamenti IVA:
– Operazioni esenti art. 10 n. 11: oro e argento da investimento
– Acquisto beni ammort. S. Marino.
– Importazioni non soggette all’imposta art. 68 eccetto lett.a)
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione. La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA “Integr/Autft S.Marino” o “Integ/autft.vent.SM”.
In sede di creazione di un nuovo Fornitore, digitare manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerare il filtro sulla colonna appartenenza UE per selezionare lo Stato.
###### Acquisti senza indicazione dell’IVA in fattura – Autofattura:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– Autofatture art. 17 c. 2 – S.Marino
– Autofatture art. 17 c. 2 – S.Marino cod. ventilazione libero
– Nota Credito art. 17 c. 2 – S.Marino
– Nota Credito art. 17 c. 2 – S.Marino cod. ventilazione libero.
2. Richiamare un Fornitore con Nazionalità IVA = UE e con Stato UE = San Marino.
3. Utilizzare un codice IVA collegato ad uno dei seguenti raggruppamenti IVA:
– Autofatture – acquisti da ventilare
– Operazioni esenti art. 10 n. 11: oro e argento da investimento
– Acquisto beni ammort. S. Marino
– Autofatture art. 17 c. 2
– Autofatture – Beni ammortizzabili
– Autofatture – Beni non ammortizzabili
– Canoni leasing/locazione beni strumentali.
– Importazioni non soggette all’imposta art. 68 eccetto lett.a)
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione. La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA “Autofatture S. Marino” o “Autofatture ventil. San Marino”.
In sede di creazione di un nuovo Fornitore, digitare manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerare il filtro sulla colonna appartenenza UE per selezionare lo Stato.
###### Acquisti con indicazione dell’IVA in fattura
**Regime IVA Normale:**
1. Richiamare il tipo registrazione 14 – Acquisti San Marino con imposta.
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA = UE” e “Stato UE = San Marino”.
3. Utilizzare il codice IVA specifico in caso di acquisto generico di merci da San Marino:
– SM04 – 4% – Acquisti da San Marino con imposta
– SM05 – 5% – Acquisti da San Marino con imposta
– SM10 – 10% – Acquisti da San Marino con imposta
– SM22 – 22% – Acquisti da San Marino con imposta.
In caso di acquisto di un bene ammortizzabile utilizzare:
– SMB4 – 4% – Acquisti di beni ammortizzabili da San Marino con imposta
– SMB5 – 5% – Acquisti di beni ammortizzabili da San Marino con imposta
– SMB1 – 10% – Acquisti di beni ammortizzabili da San Marino con imposta
– SMB3 – 22% – Acquisti di beni ammortizzabili da San Marino con imposta.
In sede di creazione di un nuovo Fornitore, digitate manualmente ”San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerate il filtro sulla colonna appartenenza UE.
**Regime IVA Ventilante:**
1. Richiamare il tipo registrazione 14 – Acquisti San Marino con imposta.
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA = UE” e “Stato UE = San Marino”.
3. Utilizzare il codice IVA specifico:
– V022 – 10% – Acquisti da ventilare da San Marino con imposta
– V023 – 4% – Acquisti da ventilare da San Marino con imposta
– V027 – 22% – Acquisti da ventilare da San Marino con imposta
– V028 – 5% – Acquisti da ventilare da San Marino con imposta.
La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Ventilazione”.
In sede di creazione di un nuovo Fornitore, digitate manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerate il filtro sulla colonna APPARTENENZA UE.
###### Esito controlli eseguiti dall’HUB di San Marino e dall’Agenzia delle Entrate
La registrazione della fattura e la relativa detrazione dell’imposta è consentita solo a fronte del buon esito dei controlli eseguiti dall’HUB di SM e dall’Agenzia delle Entrate.
In attesa di tale esito la procedura non gestisce la sospensione dell’imposta per questa tipologia di operazioni, l’utente deve quindi contabilizzare la fattura solo nel momento in cui può detrarsi l’imposta.
Nel caso in cui si renda necessario rilevare il costo ai fini contabili si può effettuare una registrazione di prima nota contabile come da flusso di seguito riportato.
Flusso operativo:
1. Richiamare il tipo registrazione 500 – Prima nota contabile.
2. Indicare nel corpo della registrazione il conto di costo e come contropartita il conto “Fatture da ricevere”.
3. Una volta ottenuto l’esito positivo della fattura procedere alla contabilizzazione del documento stornando nel corpo della registrazione il conto “fatture da ricevere” precedentemente utilizzato.
##### Registrare gli acquisti da fornitori esterni con imposta
**Regime IVA Normale:**
1. Richiamare il tipo registrazione 14 – Acquisti San Marino/esteri con imposta o “114 – Nota credito Acquisti San Marino/esteri con imposta”
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA” = estera
3. Utilizzare i codici IVA generici ad aliquota IVA propria del bene:
– 04 – 4% generico
– 05 – 5% generico
– 10 – 10% generico
– 22 – 22% generico
In caso di acquisto di un bene ammortizzabile utilizzare:
– BA15 – Acquisti/cessioni beni ammortizzabili al 4%
– BA05 – 05% Acquisti/cessioni beni ammortizzabili
– BA10 – Acquisti/cessioni beni ammortizzabili al 10%
– BA26 – 22% – Acquisti/cessioni beni ammortizzabili
**Regime IVA Ventilante:**
1. Richiamare il tipo registrazione 14 – Acquisti San Marino/esteri con imposta o “114 – Nota credito Acquisti San Marino/esteri con imposta”
2. Richiamare un Fornitore con “Nazionalità IVA” = estera
3. Utilizzare il codice IVA specifico:
– V004 – 4% – Acquisti da ventilare
– V005 – 5% – Acquisti da ventilare
– V010 – 10% – Acquisti da ventilare
– V026 – 22% – Acquisti da ventilare
La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Ventilazione”.
##### Registrare gli acquisti da Vaticano
Dopo aver configurato la Gestione ditte, procedere alla registrazione dei documenti come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– 32 – Autofatture art. 17 c. 2 – Vaticano
– 82 – Autofatture art. 17 c. 2 – Vaticano cod.ventilazione libero
– 132 – Nota Credito art. 17 c.2 – Vaticano
– 182 – Nota Credito art. 17 c.2 – Vaticano cod. ventilazione libero.
2. Richiamare un Fornitore con Nazionalità IVA = Fuori UE.
3. Utilizzare un codice IVA collegato ad uno dei seguenti raggruppamenti IVA:
– 28 – Autofatture – acquisti da ventilare
– 762 – Autofatture art. 17 c. 2
– 763 – Autofatture – Beni ammortizzabili
– 765 – Autofatture – Beni non ammortizzabili
– 641 – Autofatture – Canoni leasing/locazione beni strumentali.
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento dell’annotazione. La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Autofatture Vaticano” o “Autofatture/Ventilazione”.
##### Registrare gli acquisti da fornitore fuori UE identificato nella UE
La base per la corretta registrazione della fatture è l’individuazione della casistica di acquisto da fornitore Fuori UE identificato nella UE (es.: acquisto, anche tramite Amazon, da fornitore cinese con partita IVA UE francese)
**Individuare la casistica**
Di seguito forniamo le linee guida per individuare la casistica dal documento ricevuto:
– nella sezione “Venduto da”, dove è riportato il venditore, sono presenti i dati anagrafici del fornitore estero (es.: cinese) e la sua partita UE (es.: FRXXXXXXXXXXX)
– l’aliquota IVA è a 0
– in calce alla fattura potrebbe essere riportata la dicitura “Cessione intracomunitaria di beni esenti – Articolo 138 Direttiva 2006/112/EC”.
**Registrare il documento**
Per registrare il documento procedere come da flusso d seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– 5 – Acquisto di beni UE
– 105 – Nota credito acquisto di beni UE.
2. Richiamare un fornitore con Nazionalità IVA = UE (per maggiori dettagli consultare Creare Fornitore Estero con identificazione diretta in Stato diverso da Italia).
3. Utilizzare qualsiasi codice IVA proposto in ricerca (per un dettaglio consultare Registrare gli acquisti intracomunitari di beni).
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione; la registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Beni UE”.
5. Integrare i dati Intrastat.
**Gestione integrazione estera in formato elettronico**
L’integrazione del documento in formato elettronico, per il documento registrato come sopra indicato, attribuisce alla fattura elettronica:
- i dati dell’intestatario documento, nella sezione dati anagrafici, così esposti:
a. **IdPaese** valorizzato con lo stato UE indicato come stato di identificazione
b. **IdCodice** valorizzato con la partita IVA UE
– dati anagrafici e indirizzo del soggetto fuori UE
- il tipo documento TD18, come riportato nella seguente tabella:
**TAB INTEGRAZIONI ESTERE**:
– *Fattura di acquisto:* Acquisto da fornitore UE
– *Rilevanza IVA:* Regime IntraUE
– *Territorialità:* UE
– *Casistica IVA:* Beni
– *Tipo documento:* TD18
##### Registrare gli acquisti da fornitore Italia identificato nella UE
La base per la corretta registrazione della fattura è l’individuazione della casistica di acquisto da fornitore italiano identificato nella UE (es.: acquisto da fornitore italiano con partita IVA UE francese).
**Individuare la casistica**
Di seguito forniamo le linee guida per individuare la casistica dal documento ricevuto:
– nella sezione “Venduto da”, dove è riportato il venditore, sono presenti i dati anagrafici del fornitore italiano e la sua partita UE (es.: FRXXXXXXXXXXX)
– l’aliquota IVA è a 0
– in calce alla fattura potrebbe essere riportata la dicitura “Cessione intracomunitaria di beni esenti – Articolo 138 Direttiva 2006/112/EC” (oppure una dicitura simile a “Operazione soggetta reverse charge”).
**Registra il documento**
Per registrare il documento procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– 5 – Acquisto di beni UE
– 105 – Nota credito acquisto di beni UE.
2. Richiamare un fornitore con Nazionalità IVA = UE.
3. Utilizzare qualsiasi codice IVA proposto in ricerca.
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione; la registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Beni UE”.
5. Integrare i dati Intrastat.
**Gestire integrazione estera in formato elettronico**
L’integrazione del documento in formato elettronico, per il documento registrato come sopra indicato, attribuisce alla fattura elettronica:
- i dati dell’intestatario documento, nella sezione dati anagrafici, così esposti:
a. **IdPaese** valorizzato con lo stato UE indicato come stato di identificazione
b. **IdCodice** valorizzato con la partita IVA UE
c. dati anagrafici e indirizzo del soggetto italiano (dati indicati nel tab “Anagrafica” del fornitore)
– il tipo documento TD18, come riportato nella seguente tabella:
**TAB INTEGRAZIONI ESTERE**:
– *Fattura di acquisto:* Acquisto da fornitore UE
– *Rilevanza IVA:* Regime IntraUE
– *Territorialità:* UE
– *Casistica IVA:* Beni
– *Tipo documento:* TD18
##### Registrare gli acquisti da fornitore UE/ fuori UE identificato in Italia
In base alla risoluzione 21/E del 2015 il documento emesso con la sola partita IVA italiana da un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA.
**Individuare la casistica**
Di seguito forniamo le linee guida per individuare la casistica dal documento ricevuto:
– nella sezione “Venduto da”, dove è riportato il venditore, sono presenti i dati anagrafici del fornitore UE/F.UE (es. francese/cinese) e la sua partita IVA italiana (es.: ITXXXXXXXXXXX)
– è assente la P.IVA UE (per i fornitori UE), o un qualsiasi altro codice identificativo estero (per i fornitori fuori UE)
– l’aliquota IVA è a 0
– in calce alla fattura potrebbe essere riportata la dicitura “Inversione contabile Art. 194 direttiva 2006/112/C”.
L’assenza della P.IVA UE (per i fornitori UE), o di un qualsiasi altro codice identificativo estero (per i fornitori fuori UE), comporta che non si dispone di tutti i dati necessari per registrare correttamente la fattura.
**Fornitore UE**
È necessario richiedere l’emissione di una nuova fattura da parte del fornitore, recante la partita IVA UE, poiché occorre procedere all’integrazione della fatturazione stessa con l’IVA italiana.
**Fornitore fuori UE**
Poiché il cliente italiano deve emettere autofattura con IVA italiana, indicando su di essa i dati del fornitore estero, occorre chiedere a quest’ultimo il codice identificativo che gli è stato attribuito dallo stato di residenza e che utilizza normalmente per fatturare. In altri termini, è opportuno richiedere l’emissione di un nuovo documento dal quale si evinca l’elemento identificativo del fornitore, utilizzabile per l’emissione dell’autofattura.
**Registrare il documento**
Dopo aver ricevuto il documento di acquisto corretto è possibile procedere al caricamento del documento come riportato nella scheda Acquistare beni esteri già presenti in Italia.
##### Registrare gli acquisti da Apple con identificazione in Italia
Nel presente documento forniamo alcune linee guida per gestire la casistica di ricezione da SDI di fattura di acquisto da fornitore Apple con identificazione in Italia.
Nella casistica:
– CedentePrestatore: Apple Distribution International Limited con sede in Irlanda
– CessionarioCommittente: ditta italiana
– Merce spedita da Italia a ditta italiana.
Apple emette Fattura Elettronica a ditta italiana via SDI con P.IVA italiana nel modo seguente:
– Cedente/Prestatore: Apple Distribution International Limited con sede in Irlanda e la sua partita IVA italiana;
– aliquota IVA è 0 e natura IVA valorizzata N6.9
La fattura così ricevuta è errata, in quanto sarebbe dovuta essere emessa con la partita IVA UE di Apple
[“Si ricorda che, qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P.”]
Tuttavia, trattandosi di una fattura transitoria da SDI, il cessionario deve registrare la fattura e la deve registrare sulla partita IVA italiana (essendo questa emessa con partita IVA italiana).
Dopodiché si possono ipotizzare due soluzioni operative:
1. Richiedere ad Apple l’emissione di una NC (sempre con partita IVA italiana) che andrà a stornare la fattura registrata errata, e la successiva emissione della fattura corretta con partita IVA UE
2. Regolarizzare la fattura errata emettendo un’autofattura in doppia annotazione sulla partita IVA UE da trasmettere tramite SDI con TD20, come indicato nella GUIDA.
**Creazione anagrafica per contabilizzare fattura errata**
Per contabilizzare la fattura errata (in entrambe le soluzioni) suggeriamo di creare un’anagrafica fornitore Apple con:
– partita IVA italiana
– ragione sociale ed indirizzo con i dati della sede irlandese.
Il fornitore così configurato serve per la registrazione, perché riteniamo non corretto contabilizzare la fattura sull’anagrafica fornitore Apple con partita IVA UE (sarebbe come contabilizzare su un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura).
###### Soluzione 1 – Ricezione nota credito di storno e fattura corretta
La soluzione comprende la registrazione dei seguenti documenti:
a. Registrazione/contabilizzazione della fattura errata come segue:
– Intestatario documento Apple con identificazione diretta in Italia e quindi partita IVA italiana (come indicato nella presente scheda, paragrafo “Creazione anagrafica per contabilizzazione fattura errata”)
– Tipo registrazione “1 – Fattura fornitori”
– Codice IVA fuori campo IVA (es.: NI90)
b. Registrazione/contabilizzazione della nota credito di storno come segue:
– Intestatario documento Apple con identificazione diretta in Italia e quindi partita IVA italiana
– Tipo registrazione “101 – Nota credito fornitori”
– Codice IVA fuori campo IVA (es.: NI90)
La fattura e la nota credito, registrate come normali fatture senza doppia annotazione, non sono inviate a SDI.
c. Registrazione della fattura corretta intestata al fornitore Apple con partita IVA UE come acquisto da fornitore UE di beni già presenti in Italia, per i dettagli consultate la scheda Acquistare beni esteri già presenti in Italia.
– La fattura corretta è registrata in doppia annotazione e viene effettuato l’invio a SDI con TD19.
###### Soluzione 2 – Regolarizzazione fattura errata
La soluzione implica la registrazione dei seguenti documenti:
a. Registrazione/contabilizzazione della fattura errata come segue:
– Fornitore: intestatario documento Apple con identificazione diretta in Italia e quindi partita IVA italiana (indicato nella presente scheda, paragrafo “Creazione anagrafica per contabilizzazione fattura errata”)
– Conto patrimoniale di testata senza la gestione delle partite di finanziaria
– Righe di registrazione: utilizzare lo stesso conto indicato in testata del documento (conto senza la finanziaria). Utilizzando sulle righe di registrazione lo stesso conto di testata (avente il partitario fornitore) in contabilità non si ha la movimentazione del reddito.
– Tipo registrazione “1 – Fattura fornitori”
– Codice IVA fuori campo IVA (es.: NI90).
b. Registrazione dell’autofattura per regolarizzazione intestata al fornitore Apple con partita IVA UE (è necessario ottenere la corretta partita IVA UE di Apple) come acquisto da fornitore UE di beni già presenti in Italia, per i dettagli consultate la scheda Acquistare beni esteri già presenti in Italia. La scheda di “Acquisti beni esteri già presenti in Italia” espone le caratteristiche per gestire l’acquisto di beni UE già presenti in Italia: per la regolarizzazione è però necessario utilizzare il tipo registrazione “30 – Autofattura art.17 c.2” con i codice IVA specifici delle autofatture (es.: 22A). In questo modo si ottiene il TD20 per l’invio a SDI (anziché il TD19).
##### Registrare gli acquisti da fornitore UE identificato in altro Paese
La base per la corretta registrazione della fattura è l’individuazione della casistica di acquisto da fornitore UE identificato in altro Paese UE (es.: acquisto da fornitore spagnolo con partita IVA UE francese).
**Individuare la casistica**
Di seguito forniamo le linee guida per individuare la casistica dal documento ricevuto:
– nei dati del venditore sono presenti i dati anagrafici del fornitore UE (es.: spagnolo) e la sua partita aperta in altro Paese UE (es.: FRXXXXXXXXXXX)
– l’aliquota IVA è a 0.
**Registrare il documento**
Per gestire correttamente la registrazione procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico:
– 5 – Acquisto di beni UE
– 105 – Nota credito acquisto di beni UE.
2. Richiamare un fornitore con Nazionalità IVA = UE (per maggiori dettagli consultare la scheda Creare Fornitore Estero con identificazione diretta in Stato diverso da Italia).
3. Utilizzare qualsiasi codice IVA proposto in ricerca (per un dettaglio consultare la scheda Registrare gli acquisti intracomunitari di beni).
4. Selezionare **Integrazione** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione; la registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi e viene identificata ai fini IVA come “Beni UE”.
5. Integrare i dati Intrastat.
**INTRASTAT**
Il documento registrato deve essere presentato negli elenchi INTRASTAT.
L’integrazione dei dati INTRASTAT viene effettuata con i dati dell’intestatario del documento, tenendo conto del paese di identificazione.
**Gestire integrazione estera in formato elettronico**
L’integrazione del documento in formato elettronico, per il documento registrato come sopra indicato, attribuisce alla fattura elettronica:
- i dati dell’intestatario documento, nella sezione dati anagrafici, così esposti:
a. **IdPaese** valorizzato con lo stato UE indicato come stato di identificazione
b. **IdCodice** valorizzato con la partita IVA UE aperta nello stato di identificazione
c. dati anagrafici e indirizzo del soggetto UE (dati indicati nel partitario fornitore)
– il tipo documento TD18, come riportato nella seguente tabella:
**TAB INTEGRAZIONI ESTERE**:
– *Fattura di acquisto:* Acquisto da fornitore UE
– *Rilevanza IVA:* Autofattura DPR 633/72 art. 17 c. 2
– *Territorialità:* UE
– *Casistica IVA:* Beni
– *Tipo documento:* TD18
##### Registrare gli acquisti da fornire fuori UE con partita IVA UE
La base per la corretta registrazione della fattura è l’individuazione della casistica di acquisto da fornitore Fuori UE con partita EU (es.: acquisto da fornitore americano con partita IVA EU).
**Individuare la casistica**
Di seguito forniamo le linee guida per individuare la casistica dal documento ricevuto:
– dove è riportato il venditore, sono presenti i dati anagrafici del fornitore estero (es.: americano) e la sua partita europea (es.: EUXXXXXXXXXXX)
– l’aliquota IVA è a 0.
Un soggetto estero (es.: americano) che vuole aderire al regime OSS per le vendite a privati UE, si deve identificare in un paese UE (es.: Italia) ottenendo così una partita IVA che ha come prefisso EU. Tale partita IVA deve essere utilizzata esclusivamente per le vendite in regime OSS; pertanto, se tale soggetto effettua una vendita al di fuori del regime OSS, la partita IVA con prefisso EU non è rilevante e il documento deve essere trattato come un normale acquisto da fornitore fuori UE NON identificato nella UE.
**Registrare il documento**
Per registrare il documento ricevuto procedete come di seguito riportato. I dettagli nelle schede indicare:
1. creazione dell’anagrafica del fornitore estero, non riportando la partita IVA con prefisso EU, non essendo questa rilevante per l’acquisto, scheda Creare soggetti Esteri UE/fuori UE non identificati in Paesi diversi da quello della sede legale
2. registrazione acquisto da fornitore fuori UE:
- beni: sezione Importazioni e bolla doganale oppure scheda Registrare le operazioni che danno origine ad autofattura
- servizi: scheda Registrare gli acquisti di servizi internazionali.
**Adempimenti**
Il documento ricevuto:
– non è rilevante INRASTAT
– deve essere comunicato tramite SDI e deve riportare come:
a. Id Paese l’ISO del paese del fornitore estero (es.: US)
b. Id Codice un qualsiasi codice identificativo attribuito al soggetto nel paese di residenza.
##### Registrare i documenti di acquisto con rappresentante fiscale
Vengono di seguito descritte le operazioni da effettuare nelle casistiche di:
– acquisto da fornitori UE/Fuori UE con rappresentante fiscale fuori UE
– acquisto da fornitori UE/Fuori UE con rappresentante fiscale UE
al fine di poter registrate la fattura in capo al rappresentante fiscale ma con indicazione del soggetto estero rappresentato.
**Configurazione preliminare**
Per gestire correttamente la registrazione della fattura di acquisto l’anagrafica deve essere predisposta come di seguito riportato:
– ENTITÀ -> Partitario rappresentante fiscale con fornitore estero nella sezione “Altri soggetti”
– DESCRIZIONE OPERAZIONI:
a. Create il partitario rappresentante fiscale con tutti i suoi dati anagrafici.
b. Inserite i dati del fornitore estero nella sezione “Altri soggetti” dell’anagrafica generale.
Il valore del campo “Tipo legame” deve essere = “Rappresentato fiscalmente”.
**Registrazione della fattura di acquisto intestata al Rappresentante Fiscale:**
1. Richiamare il tipo registrazione in ambito acquisti specifico.
Esempio:
– “5 – Acquisto di beni UE” per acquisti UE
– “30 – Autofattura art.17 c.2”.
2. Utilizzare l’anagrafica “Rappresentante fiscale”.
3. Caricare normalmente la fattura con il codice IVA appropriato alla casistica.
Nel flusso sopra esposto, il debito sorge nei confronti del Rappresentante Fiscale. Per ottenere il debito nei confronti del Fornitore Estero procedete come da flusso di seguito riportato.
**Registrazione del “trasferimento” del debito dal Rappresentante Fiscale al Fornitore Estero**
1. Richiamare la funzione “Prima nota contabile”.
2. Richiamare il tipo registrazione “500 – Prima nota generica” oppure “501 – Operazioni di cassa/banca”.
3. Chiudere il debito verso il Rappresentante Fiscale registrando un normale saldaconto della fattura.
4. Richiamare il tipo registrazione “500 – Prima nota generica” e aprire il debito verso il Fornitore Estero registrando un’apertura partita. Indicare tutti i dati in modo che coincidano con la partita chiusa sulla riga precedente: tipo documento, data, numero. Dettagliare nella causale contabile l’operazione effettuata, poiché il giroconto verrà riportato sul libro giornale. In alternativa, poter effettuare il saldaconto automatico del fornitore dalla testata della registrazione e rilevare nella prima nota contabile l’apertura partita sul fornitore estero.
**Stampa registri IVA**
Sul registro IVA viene stampata l’anagrafica del rappresentante fiscale.
**Gestione integrazione/autofattura estera in formato elettronico**
L’integrazione del documento in formato elettronico, per il documento registrato come sopra indicato, attribuisce alla fattura elettronica:
– i dati dell’intestatario documento, nella sezione dati anagrafici, così esposti:
a. **IdPaese** valorizzato con lo stato UE/F.UE del rappresentante fiscale
b. **IdCodice** valorizzato con la partita IVA UE/identificativo F.UE del rappresentante fiscale
c. dati anagrafici e indirizzo UE/F.UE del soggetto estero (dati indicati negli altri soggetti)
– il tipo documento in caso di rappresentante fiscale UE “TD18” o “TD19” in caso di rappresentante fiscale F.UE come riportato nella seguente tabella:
**TAB INTEGRAZIONI ESTERE**:
Fattura di acquisto -> Rilevanza IVA -> -> Territorialità -> Casistica IVA -> Tipo documento:
– Acquisto da fornitore UE -> Regime intraUE -> -> UE -> Beni -> TD18
– Acquisto da fornitore F.UE -> Autofattura DPR 633/72 art. 17 c. 2 -> -> F.UE -> Beni -> TD19
**Dati del cedente/prestatore**
Le informazioni riportate sul file XML sono derivate come segue:
– l’identificativo fiscali ai fini IVA è valorizzato con la partita IVA aperta dal rappresentante fiscale per conto del soggetto estero (tale dato è derivato dal campo “Partita IVA” del partitario fornitore)
– denominazione o nome e cognome e i dati della sede legale sono i dati del soggetto estero (tali dati sono derivati dalla sezione “Altri soggetti” del partitario fornitore).
**Dati del rappresentante fiscale del cedente/prestatore**
Non essendo mai disponibile in fattura la partita iva “personale” del rappresentante fiscale (dato che peraltro non ha nessuna rilevanza per l’operazione in oggetto), l’identificativo fiscale ai fini IVA è valorizzato con la stessa partita IVA aperta dal rappresentante fiscale per conto del soggetto rappresentato, derivata dal campo “Partita IVA” del partitario cliente:
– l’identificativo fiscali ai fini IVA è valorizzato con la partita IVA aperta dal rappresentante fiscale per conto del soggetto estero. L’identificativo IVA derivato coincide quindi con l’identificativo indicato nel blocco “Dati del cedente/prestatore” (tale dato è derivato dal campo “Partita IVA” del partitario fornitore);
– denominazione o nome e cognome sono dati del rappresentante fiscale (tale dato è derivato dall’anagrafica del partitario fornitore).
##### Registrare gli acquisti da fornitore estero con stabile organizzazione in Italia
La base per la corretta registrazione della fattura è l’individuazione della casistica di acquisto da fornitore estero con stabile organizzazione in Italia
**Individuare la casistica**
Linee guida:
- dove è riportato il venditore, sono presenti:
a. la denominazione della stabile organizzazione italiana
b. i dati anagrafici del fornitore estero (es.: sede estera)
c. la partita IVA italiana della stabile organizzazione (es.: ITXXXXXXXXXXX)
- l’aliquota IVA è valorizzata.
**Registrare il documento**
Il documento ricevuto deve essere trattato come un normale acquisto italiano di beni/servizi.
**Acquisti ricevuti da SDI di fattura Amazon sede Luxemburgo e partita IVA italiana**
In questa casistica rientrano le fatture ricevute da SDI con IVA italiana e con il seguente cedente/prestatore:
Identificato fiscalmente ai fini IVA: IT********
Denominazione: Amazon UE Sa r.l (Société à responsabilité limitée), succursale italiana
Nazione: Luxemburgo
#### Importazioni e bolla doganale
##### Registrare la bolla doganale
Per la registrazione della bolla doganale relativa ai beni rivendita procedere come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “20 – Bolla doganale” o “120 – Nota credito bolla doganale”.
2. Utilizzare un Fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”. Ai fini degli adempimenti Comunicazione dati fatture emesse e ricevute e Comunicazione operazioni transfrontaliere, è necessario utilizzare il fornitore estero e non una anagrafica fittizia “Bolla doganale”.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 33.03.11 – Bolla doganale, nei PdC Correlati Sistemi ORD, PROF e SEMP il conto 570311 – Bolla doganale).
4. Utilizzare nella griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata e come codice IVA un qualunque codice IVA proposto in ricerca; la registrazione verrà identificata ai fini IVA come “Importazione”.
In caso di immissione in libera pratica con sospensione di imposta per merce destinata ad essere ceduta ad altro Paese UE, occorre utilizzare il codice IVA NI11 – Altre operazioni non imponibili.
##### Registrare la bolla doganale beni rivendita (regime IVA ventilane)
Per la registrazione della bolla doganale relativa ai beni rivendita procedere come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo di registrazione specifico tra le seguenti opzioni:
– “20 – Bolla doganale”
– “70 – Bolla doganale cod.ventilazione libero”
– “120 – Nota credito bolla doganale”
– “170 – Nota credito bolla doganale cod.ventilazione libero”.
2. Utilizzare un Fornitore con Nazionalità IVA = Fuori UE.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS 33.03.11, nei PdC correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP 570311 – Bolla doganale).
4. Utilizzare nella griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Utilizzare uno dei Codici IVA proposti da ricerca Codici IVA, appartenente alla categoria IVA “Ventilante”. La registrazione verrà identificata ai fini IVA come “Importazione/Ventilazione”.
Dal 2017, la Comunicazione Polivalente ed il Quadro BL sono stati abrogati. Ne deriva che non è più necessario indicare il fornitore appartenente alla black list.
##### Registrare la fattura spedizioniere
Lo spedizioniere curerà le pratiche relative alla bolletta doganale ed emetterà una fattura che conterrà:
– l’importo dei propri servizi (imponibile IVA);
– l’importo dell’IVA sui propri servizi;
– l’importo dei dazi anticipati in dogana (importo escluso dalla base imponibile art. 15, DPR 633/72);
– l’importo dell’IVA sull’importazione anticipato in dogana (importo escluso dalla base imponibile art. 15, DPR 633/72);
Per la registrazione della fattura spedizioniere procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo di registrazione specifico tra le seguenti opzioni:
– “25 – Fattura spedizioniere”
– “125 – Nota credito fattura spedizioniere”.
2. Per la registrazione dei servizi dello spedizioniere, indicare un conto di prestazioni e un codice IVA imponibile.
3. Per la registrazione dei dazi doganali, indicare un conto di anticipazioni dazi doganali e come codice IVA il codice “ES15 – Escluso art. 15 DPR 633/72”.
4. Per la registrazione IVA sull’importazione anticipata in Dogana:
– Indicare il conto associato al Fornitore utilizzato nella registrazione della Bolla doganale di riferimento (Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili: nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 33.03.11 – Bolla doganale, nei PdC Correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP il conto 570311 – Bolla doganale);
– Indicare il codice IVA “ES15 – Escluso art. 15 DPR 633/72” (questa riga non deve essere indicata se sono stati importati oro/argento o Art.74 c.7,8).
##### Registrare la fattura fornitore estero
Al ricevimento della fattura, l’importatore deve rilevare in contabilità il costo sostenuto per l’acquisto delle merci.
La registrazione è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Per la registrazione della fattura fornitore estero procedere come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni – Fattura di acquisto sul registro acquisti:**
Per procedere con la registrazione, seguire le seguenti istruzioni:
1. Richiamare il tipo di registrazione “6 – Prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione” o “106 – NC prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione”.
2. Utilizzare un fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Utilizzare un codice IVA specifico per le importazioni “ES7B – Escluso art. 7 bis DPR 633/72”.
**Caricamento Registrazioni – Fattura di acquisto ai soli fini contabili:**
Nel caso in cui la fattura, non sia stata ricevuta o non la si voglia rilevare sul Registro acquisti:
1. Richiamare il tipo di registrazione di ambito Prima nota specifico “505 – Documenti prima nota no IVA – Fornitori”.
2. Utilizzare un fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Impostare nella griglia di caricamento il conto di costo e l’importo in euro.
Nel caso in cui la fattura del fornitore estero venga registrata con il tipo registrazione di ambito Prima nota specifico “505 – Documenti prima nota no IVA – Fornitori”, la procedura non effettua la derivazione dell’importo sul rigo “VF29 campo 3 – Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi” della Dichiarazione IVA.
##### Registrare le prestazioni di servizi ed acquisti esterni no doppia annotazione
Il tipo registrazione “6 – Prestazioni di servizi ed acquisti esterni no doppia annotazione”, in precedenza utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni Fuori UE, abbinato alla bolla doganale, è stato implementato per accogliere gli acquisti di beni e servizi esterni esclusi non soggetti a doppia annotazione.
Nel seguito le caratteristiche:
**Territorialità IVA:**
il tipo registrazione è valido per tutti i fornitori esteri: UE, Fuori UE, San Marino e Vaticano.
**Casistiche IVA:**
le casistiche IVA accolte dal tipo registrazione sono:
1. Acquisti di beni 7 bis:
a. Raggruppamenti IVA: ES7B
Territorialità IVA:
– UE
– Fuori UE
– San Marino
– Vaticano
2. Prestazioni di servizi 7 quater:
a. Raggruppamenti IVA: ES74
Territorialità IVA:
– Fuori UE
– San Marino
– Vaticano
b. Raggruppamenti IVA: ES80
Territorialità IVA:
– UE
3. Prestazioni di servizi 7 quinquies:
a. Raggruppamenti IVA: ES75
Territorialità IVA:
– Fuori UE
– San Marino
– Vaticano
b. Raggruppamenti IVA: ES81
Territorialità IVA:
– UE
4. Prestazioni di servizi ed acquisto di beni non territoriali senza obbligo di fatturazione:
a. Raggruppamenti IVA: ESNA
Territorialità IVA:
– Fuori UE
– San Marino
– Vaticano
– UE
5. Acquisti di beni fuori campo IVA:
a. Raggruppamenti IVA: NI90
Territorialità IVA:
– Fuori UE
– San Marino
– Vaticano
– UE
Il codice IVA “ESNA – Operazioni non territoriali senza obbligo di fatturazione”, utilizzabile a partire dal 01/01/2018, identifica gli acquisti di beni e servizi non territoriali in Italia e senza obbligo di fatturazione.
Tale codice IVA viene automaticamente escluso dall’adempimento Comunicazione dati fatture.
##### Registrare le importazioni di oro e argento
Per le importazioni di Oro e Argento imponibili procedere come da flusso di seguito riportato.
**Gestione Ditte:**
1. Richiamare il ramo “Doppia Annotazione/Reverse-charge” dal tab “IVA”.
2. Posizionarsi sul registro acquisti e richiamare il tab “Acquisti art.17 c.5”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione Acquisti art.17 c.5”, indicando:
– “Solo art.17 c.5” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti Oro/Argento
– “Anche art.17 c.5” per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli di Oro/Argento.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti art.17 c.5” se desiderare separare la numerazione degli acquisti Oro/Argento dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per annotazione art.17 c.5” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Acquisti art.17 c.5”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Acquisti art.17 c.5”, indicando:
– “Solo art.17 c.5” per gestire un sezionale distinto per le annotazioni Oro/Argento
– “Anche art.17 c.5” per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni di Oro/Argento.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti art.17 c.5” se desiderare separare la numerazione delle annotazioni degli acquisti di Oro/Argento dalle altre fatture emesse/corrispettivi.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “46 – Bolla doganale art.17 c.5” o “146 – Nota credito bolla doganale art.17 c.5”.
2. Utilizzare un Fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare sulla griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Utilizzare il codice IVA specifico OR15 – 22% – Acquisti Oro – Reverse charge.
6. Selezionare **Integrazioni** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione; la registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi ed è identificata ai fini IVA come “Importazione Oro/Argento”.
Per gli acquisti nazionali di oro e argento esenti o esenti perché il venditore ha optato per l’opzione del suo paese, procedere come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “20 – Bolla doganale” e “120 – Nota credito bolla doganale”.
2. Utilizzare un fornitore con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare sulla griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Utilizzare il codice IVA “ES68 – importazioni non soggette art.68 c.1 no lett.A” (fino al 31/12/2017 si poteva utilizzare il codice IVA E011); la registrazione è identificata ai fini IVA come “Importazione”.
##### Registrare le impostazioni di rottami art. 74 c.7, 8
Per le importazioni Art. 74 c. 7, 8 procedere come da flusso di seguito riportato.
**Gestione Ditte:**
1. Richiamare il ramo “Doppia annotazione” dal tab “IVA”.
2. Posizionarsi sul ramo “Reverse-charge” e richiamare il tab “Art.74 c.7,8”.
3. Aggiornare il campo “Registrazione Acquisti Art.74 c.7,8”, indicando:
– “Solo Art.74 c.7,8” per gestire un sezionale distinto per gli acquisti Art.74 c.7,8.
– “Anche Art.74 c.7,8” per avere un solo sezionale che accoglie tutti gli acquisti compresi quelli Art.74 c.7,8.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Acquisti Art.74 c.7,8” se desiderare separare la numerazione degli acquisti Art.74 c.7,8 dagli altri acquisti.
5. Indicare il “Registro per l’annotazione Art.74 c.7,8” (tipo e numero).
6. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e richiamare il tab “Reverse-charge”.
7. Aggiornare il campo “Annotazione Art.74 c.7,8”, indicando:
– “Solo Art.74 c.7,8” per gestire un sezionale distinto per le annotazioni Art.74 c.7,8.
– “Anche Art.74 c.7,8” per avere un solo sezionale che accoglie sia le fatture emesse/corrispettivi che le annotazioni di Art.74 c.7,8.
8. Attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Acquisti Art.74 c.7,8” se desiderare separare la numerazione delle annotazioni degli acquisti Art.74 c.7,8 dalle altre fatture emesse/corrispettivi.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “49 – Bolla doganale Art.74 c.7,8” o “149 – Nota credito bolla doganale Art.74 c.7,8”.
2. Utilizzare un Fornitore con Nazionalità IVA = Fuori UE.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare sulla griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Utilizzare il codice IVA specifico relativo agli acquisti Art.74 c.7,8:
– RO23 – 22% – Acquisti Art.74 c.7,8
– RO10 – 10% – Acquisti Art.74 C.7,8
– BAR1 – 22% – Acquisti di beni ammortizzabili art.74 c.7 e 8
– BAR3 – 10% – Acquisti di beni ammortizzabili art.74 c.7 e 8
6. Selezionare **Integrazioni** e richiamare il tab “Doppia annotazione” per visualizzare i dati di riferimento della annotazione.
La registrazione crea in automatico l’annotazione sul registro vendite/corrispettivi ed è identificata ai fini IVA come “Importazione Art.74 c.7,8”.
### Gestire l’autofattura per regolarizzazione fatture estere
**Inquadramento Generale**
La guida FTE pubblicata dall’Agenzia delle Entrate prevede che il cessionario/committente di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di mancato ricevimento della fattura o fattura irregolare, provveda a regolarizzare l’operazione tramite l’emissione o la regolarizzazione della fattura stessa.
L’acquirente deve trasmettere allo SDI:
- un tipo documento TD20 con:
a. l’indicazione dell’imponibile e del relativo sottocodice della natura N6 a cui si riferisce l’autofattura;
b. l’indicazione del fornitore come C/P;
c. l’indicazione di se stesso come C/C.
- un tipo documento TD16, con l’indicazione della relativa imposta.
#### Emissione fattura con TD20
**Gestione Tabelle > Codici IVA:**
1. Richiamare la funzione “Codici IVA” e create il codice IVA da utilizzare in sede di emissione documento.
2. Creare il codice IVA copiandolo dal codice IVA NI90.
**Gestire fatture c/fornitori e autofatture:**
1. Richiamare la funzione “Gestione fatture c/fornitori e autofatture” e selezionare **Nuovo documento (F4)**.
2. Selezionare il fornitore.
3. Selezionare la tipologia documento “Autofattura”.
4. Selezionare il tipo registrazione “29 – Autofattura per regolarizzazione (mancato ricevimento della fattura)”.
5. Compilare il corpo del documento avendo cura di indicare il codice IVA creato in precedenza.
Nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente, è necessario indicare la fattura di riferimento nel tag 2.1.6 **DatiFattureCollegate**. Tale informazione deve essere inserita nella sezione Collegamenti, impostando “DatiFattureCollegate” nella colonna Sezione.
Per stampare tali dati anche nella copia fattura è necessario creare un formato di stampa personalizzato e gestire le variabili specifiche.
6. Salvare il documento per generare la fattura elettronica.
7. Non contabilizzate il documento creato.
#### Emissione fattura con TD16
Per gestire tale casistica procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare la funzione “Caricamento registrazioni” e procedere con il caricamento utilizzando i tipi registrazione specifici delle operazioni in reverse charge.
2. Richiamare la funzione “Gestione reverse, integrazioni – autofatture estere” e posizionarsi sul ramo “Reverse interni”.
3. Selezionare la registrazione e procedere con la creazione del documento integrativo in formato elettronico.
### Reverse e XML per acquisti esteri
Inquadramento:
– Emettere un documento integrativo o autofattura
– Emettere una fattura elettronica TD28
– Variare la registrazione della fattura di acquisto successiva all’emissione del documento integrativo/autofattura
– Variare la registrazione della fattura successiva all’emissione del TD28
– Controllare la liquidazione IVA
– Collegare i documenti XML di doppia annotazione alle registrazioni contabili (adempimento gestito in azienda)
#### Emettere un documento integrativo o autofattura
Per emettere la fattura in formato elettronico o analogico, procedere come da flusso di seguito riportato.
**Prerequisiti:**
1. Definire i parametri ditta (“Gestione Ditte > Dati contabili > Emissione FTE passive”).
2. Definire il regime fiscale sul cedente/prestatore (“Gestione Fornitori > Emissione FTE passive > Fatturazione elettronica”).
In assenza del regime fiscale sul fornitore in fase di creazione del file XML, verrà richiesto tale dato. La funzione proporrà il regime fiscale presente nel file XML del documento di acquisto.
**Emissione documento:**
1. Richiamare la funzione “Gestione Reverse e XML per acquisti esteri” presente nel menu “Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere” e posizionarsi sul ramo d’interesse.
2. Selezionare le fatture di acquisto per cui si vuole creare il documento integrativo.
3. Selezionare l’azione desiderata **Crea FTE (F3)** o **Crea PDF (F7)**.
Il documento verrà automaticamente archiviato. Nel caso di fattura elettronica, il documento assumerà lo stato FTE “Da inviare”.
Sarà cura dell’utente richiamare la funzione “Flussi fatture elettroniche passive” per inviare la fattura a SDI.
**Crea FTE (F3)**: anomalie
Se viene rilevata un’anomalia nel corso della scrittura del file XML della fattura elettronica, la fattura su cui è stata rilevata l’anomalia non viene emessa e non viene creato il file XML, in quanto il file verrebbe comunque respinto dal Sistemi di Interscambio.
La procedura riepiloga l’elenco delle anomalie riscontrate per consentire all’utente di variare la fattura e seguire l’emissione.
##### Fatture di acquisto per cui si vuole creare il documento integrativo non visibile tra le fatture da selezionare
Se in Gestione Reverse e xml per acquisti esteri la fattura di acquisto non è visibile per la creazione del documento integrativo, il problema è dovuto al fatto che tali xml sono stati acquisiti nei flussi documenti elettronici dalla cartella “fatture passive da inviare”.
Le fatture acquisite da quella cartella non sono visualizzate nella “Gestione reverse e xml per acquisti esteri”.
Per risolvere seguire i seguenti passaggi:
1. Eliminare la contabilizzazione della fattura di acquisto.
2. Eliminare il documento dalla gestione flussi fatture passive.
3. Riacquisire la fattura in gestione flussi dalla cartella parametrizzata FTE_PASSIVE.
4. Rieseguire la contabilizzazione ed emettere il documento integrativo.
##### Il processo di emissione
All’interno della funzione Gestione Reverse e XML per acquisti esteri per la categoria Reverse interni, Autofatture esterne ed Integrazioni esterne è possibile generare il documento integrativo/autofattura utilizzando alternativamente i seguenti formati:
Documento elettronico XML, aggiungendo eventualmente in Gestione ditte l’opzione di creare il file PDF come allegato
Documento analogico PDF.
Per le casistiche Autofatturare ed Integrazioni esterne la creazione del documento analogico PDF è consentita solamente se risulta presente il file XML della fattura di acquisto estera già transitata da SDI allegata alla registrazione contabile.
La procedura non ha altri elementi per valutare se la fattura di acquisto è stata prodotta in xml e inviata a SDI se non collegata alla relativa registrazione.
Di seguito viene riepilogato il comportamento della funzione per le singole casistiche:
a. Reverse Interni:
– Fattura di acquisto originale XML transitata da SDI: Sì (file XML)
– Modalità di emissione Documento Integrato/Autofattura: PDF ed XML
– Modalità di emissione documento integrativo alternative
b. Autofatture estere
– Fattura di acquisto originale XML transitata da SDI: NO
– Modalità di emissione Documento Integrato/Autofattura: XML
– Emissione del documento autofattura in formato elettronico obbligatoria
oppure
– Fattura di acquisto originale XML transitata da SDI: SI (file XML allegato alla registrazione contabile)
– Modalità di emissione Documento Integrato/Autofattura: PDF ed XML
– Modalità di emissione documento autofattura alternative
c. Integrazioni estere
– Fattura di acquisto originale XML transitata da SDI: NO
– Modalità di emissione Documento Integrato/Autofattura: XML
– Emissione del documento integrativo in formato elettronico obbligatoria
oppure
– Fattura di acquisto originale XML transitata da SDI: SI (file XML allegato alla registrazione contabile)
– Modalità di emissione Documento Integrato/Autofattura: PDF ed XML
– Modalità di emissione documento autofattura alternative
Si ricorda che in caso di generazione ed invio del documento integrativo/autofattura in formato XML secondo i termini di legge previsti per l’Esterometro è necessario allegare il documento analogico PDF per adempiere alle disposizioni in materia Reverse charge.
##### Il processo di emissione documento XML
L’emissione del documento integrativo in formato elettronico è un processo che potrebbe concludersi con l’invio della stessa allo SDI, tramite le funzionalità di gestione flussi fatture elettroniche.
In questo caso, dalla gestione flussi fatture elettroniche passive richiamare la sezione “Ft.passive,doppie annot. da inviare” per procedere all’invio a SDI.
Il processo di emissione si articola nelle seguenti fasi:
**Creare un nuovo documento e relativo file XML**: La memorizzazione del documento genera in automatico il file XML che viene automaticamente archiviato.
**Firmare le fatture – Inviare il file XML allo SDI – Acquisire le ricevute da SDI**: Nel caso in cui il documento integrativo venga inviato a SDI, si rimanda al Manuale Applicativo Gestione flussi fattura elettronica e corrispettivi per tutte le informazioni su questa attività.
Tali documenti vengono acquisiti nella funzione “Flussi fatture elettroniche passive” come “Da non contabilizzare”.
##### Il processo di emissione del documento PDF
Creare un nuovo documento e relativo file PDF: la memorizzazione del documento genera in automatico il file PDF che viene automaticamente archiviato.
##### Documenti archiviati
La creazione del documento correla automaticamente il documento integrativo al documento di acquisto originario in formato elettronico.
Questo significa che tra i documenti archiviati del documento di acquisto è presente anche il documento integrativo corrispondente; viceversa, tra i documenti archiviati del documento integrativo è presente la corrispondente fattura di acquisto.
#### Emettere una fattura elettronica TD28
Di seguito viene riportato il flusso operativo da seguire per l’emissione della fattura elettronica TD28
**Prerequisiti:**
1. Definire i parametri ditta (“Gestione Ditte > Dati contabili > Emissione FTE passive”).
2. Definire il regime fiscale sul cedente/prestatore (“Gestione Fornitori > Emissione FTE passive > Fatturazione elettronica”).
In assenza del regime fiscale sul fornitore in fase di creazione del file XML viene impostato automaticamente il regime fiscale “RF18 – Altro”.
**Emissione documento:**
1. Richiamare la funzione “Gestione Reverse e XML per acquisti esteri” presente nel menu “Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere” e posizionatevi sul ramo “Acquisti SM/esteri con imposta”.
2. Selezionare le fatture di acquisto per cui si vuole creare il documento in formato elettronico.
3. Selezionare l’azione **Crea FTE (F3)**.
Il documento viene automaticamente archiviato. Il documento assume lo stato FTE “Da inviare”.
Sarà cura dell’utente richiamare la funzione “Flussi fatture elettroniche passive” per inviare la fattura a SDI.
**Gestione Reverse e XML per acquisti esteri**
La funzione visualizza esclusivamente le registrazioni contabili con tipo registrazione specifico che non hanno un file XML collegato al documento di acquisto originale, questo perché il TD28 deve essere generato solo in presenza di fattura di acquisto originale ricevuta in modalità cartacea.
**Crea FTE: anomalie**
Se viene rilevata un’anomalia nel corso della scrittura dei file XML della fattura elettronica, la fattura su cui è stata rilevata l’anomalia non viene emessa e non viene creato il file XML, in quanto il file verrebbe comunque respinto dal Sistema di Interscambio.
La procedura riepiloga l’elenco delle anomalie riscontrate per consentire all’utente di variare la fattura e rieseguire l’emissione.
##### Il processo di emissione documento XML
L’emissione del documento TD28 in formato elettronico è un processo che potrebbe concludersi con l’invio della stessa allo SDI, tramite le funzionalità di gestione flussi fatture elettroniche.
In questo caso, dalla gestione flussi fatture elettroniche passive richiamare la sezione “Fatture passive emesse/Acquisti SM con IVA” per procedere all’invio a SDI.
**Creare un nuovo documento e relativo file XML:** La memorizzazione del documento genera in automatico il file XML che viene automaticamente archiviato.
**Firmare le fatture – Inviare il file XML allo SDI – Acquisire le ricevute da SDI:** Nel caso in cui il documento TD28 venga inviato a SDI, si rimanda al Manuale Applicativo Gestione flussi fattura elettronica e corrispettivi per tutte le informazioni su questa attività.
Tali documenti vengono acquisiti nella funzione “Flussi fatture elettroniche passive” come “Da non contabilizzare”.
##### Documenti archiviati
La creazione del documento in formato elettronico correla automaticamente il documento TD28 al documento di acquisto originario in formato PDF, se presente.
Questo significa che tra i documenti archiviati del documento di acquisto originario è presente anche il documento TD28 corrispondente; viceversa, tra i documenti archiviati del TD28 è presente la corrispondente fattura di acquisto in formato PDF.
#### Variare la registrazione della fattura di acquisto successiva all’emissione del documento integrativo autofattura
La variazione ed eliminazione della registrazione contabile è condizionata dalla presenza del documento integrativo (nazionale ed estero)/autofattura.
Si configurano le seguenti situazioni:
1. **Variazione/eliminazione della registrazione contabile per cui non è stato emesso il file XML o PDF relativo al documento integrativo/autofattura:**
– Documento autofattura non emesso.
– È consentita la variazione totale della registrazione contabile.
– È consentita l’eliminazione della registrazione.
2. **Variazione/eliminazione della registrazione contabile cui è stato emesso il file XML o PDF relativo al documento integrativo/autofattura:**
a. Stato XML non bloccato o PDF non conservato:
– La variazione totale della fattura non è consentita.
– È possibile effettuare variazioni parziali di alcuni dati non contenuti nel documento integrativo/autofattura, come il numero di riferimento registrazione del registro Vendite/Corrispettivi o la data registrazione della fattura di acquisto (solo per autofattura).
– È consentita la modifica del codice IVA solo se il nuovo codice ha le stesse caratteristiche dell’IVA precedente.
– È possibile annullare la registrazione, eliminando anche il documento integrativo/autofattura prodotto.
– Per una variazione totale della registrazione, è necessario eliminare il file XML o PDF del documento integrativo/autofattura.
b. Stato XML bloccato o PDF conservato:
– La variazione totale/eliminazione della registrazione non è consentita.
– È possibile effettuare variazioni parziali di alcuni dati non contenuti nel documento integrativo/autofattura, come il numero di riferimento registrazione del registro Vendite/Corrispettivi o la data registrazione della fattura di acquisto (solo per autofattura).
– È consentita la modifica del codice IVA solo se il nuovo codice ha le stesse caratteristiche dell’IVA precedente.
– Non è possibile procedere alla variazione totale/eliminazione della registrazione poiché non è possibile eliminare il file XML o PDF del documento integrativo/autofattura.
La variazione parziale della registrazione contabile per cui è stato emesso il file XML o PDF del documento integrativo/autofattura, non consentirà di modificare il partitario fornitore.
#### Variare la registrazione della fattura successiva all’emissione del TD28
La variazione ed eliminazione del documento di acquisto estero o della registrazione contabile è condizionata dalla presenza del documento TD28.
**Configurazione delle seguenti situazioni:**
**DOCUMENTO DI ACQUISTO/REGISTRAZIONE CONTABILE:**
– Variazione/eliminazione del documento di acquisto o della registrazione contabile per cui non è stato emesso il file XML relativo al TD28
*DOCUMENTO INTEGRATIVO ESTERO:* non emesso
*VARIAZIONE/ELIMINAZIONE DELLA REGISTRAZIONE ACQUISTO:*
La variazione totale della fattura è consentita.
L’eliminazione della registrazione è consentita.
**DOCUMENTO DI ACQUISTO/REGISTRAZIONE CONTABILE:**
– Variazione/eliminazione del documento di acquisto o della registrazione contabile per cui è stato emesso il file XML TD28
*DOCUMENTO INTEGRATIVO ESTERO:* stato XML non bloccato
*VARIAZIONE/ELIMINAZIONE DELLA REGISTRAZIONE ACQUISTO:*
La variazione totale della fattura non è consentita.
È possibile effettuare la variazione parziale di alcuni dati non contenuti nella fattura elettronica tra cui la data registrazione della fattura di acquisto.
Dei dati che compongono il file XML, invece, è modificabile il codice IVA solo se il codice sostitutivo ha le stesse caratteristiche di aliquota iva e/o natura, tipo operazione e casistica IVA (distinta tra Beni e Servizi) del codice IVA precedente.
È consentito inoltre l’annullamento della registrazione che eliminerà anche il documento TD28 prodotto in formato elettronico.
Per poter procedere alla variazione totale/eliminazione della registrazione occorre eliminare il file XML TD28.
La variazione del codice IVA comporterà un disallineamento tra la registrazione contabile ed il file XML già emesso.
*DOCUMENTO INTEGRATIVO ESTERO:* stato XML bloccato
*VARIAZIONE/ELIMINAZIONE DELLA REGISTRAZIONE ACQUISTO:
La variazione totale/eliminazione della fattura non è consentita.
È possibile effettuare la variazione parziale di alcuni dati non contenuti nella fattura elettronica tra cui la data registrazione della fattura di acquisto.
Dei dati che compongono il file XML, invece, è modificabile il codice IVA solo se il codice sostitutivo ha le stesse caratteristiche di aliquota iva e/o natura, tipo operazione e casistica IVA (distinta tra Beni e Servizi) del codice IVA precedente.
Non è possibile procedere alla variazione totale/eliminazione della registrazione in quanto non è possibile eliminare il file XML TD28.
La variazione del codice IVA comporterà un disallineamento tra la registrazione contabile ed il file XML bloccato.
La variazione parziale del documento di acquisto o della registrazione contabile per cui è stato emesso il file XML TD28, non consentirà di modificare il partitario fornitore.
#### Controllare la liquidazione IVA
Nel calcolo della liquidazione IVA potete:
a. controllare in sede di calcolo della liquidazione IVA se per il periodo selezionato è presente almeno una registrazione contabile relativa a:
– un’operazione di doppia annotazione
– acquisto da San Marino con imposta
per cui non risulta presente il relativo documento normativamente previsto
b. selezionare il bottone **Controllo reverse/acquisto estero** per accedere direttamente alla funzione “Gestione Reverse e XML per acquisti esteri”.
In tale funzione vengono filtrati i documenti di acquisto:
– per cui non è ancora stato emesso il documento integrativo (reverse-charge/estero)
– per cui non è ancora stato emesso autofattura (XML o PDF)
– ricevuti in modalità cartacea per cui non è ancora stato emesso il documento TD28
per il periodo IVA richiesto nel calcolo della liquidazione.
Accedendo direttamente alla funzione si potrà creare:
– il documento integrativo (reverse-charge/estero)
– il documento autofattura
– il documento TD28
E successivamente procedere al calcolo definitivo.
##### Documenti autofatture esterne generati da Azienda
Se selezionata l’opzione in gestione ditte di “Controllo dei documenti di doppia annotazione generati da Azienda in liquidazione IVA”, verrà controllata anche la presenza di movimenti di acquisto non collegati a documento di doppia annotazione generati da Azienda (altra installazione) o da Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA). Dovrete controllare la situazione della specifica azienda valutando come procedere.
#### Collegare i documenti XML di doppia annotazione alle registrazioni contabili (adempimento gestito in azienda)
MENU: Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere > Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere
Nella casistica in cui sia l’azienda (altra installazione) a gestire in modo autonomo la creazione dei file XML di doppia annotazione, lo Studio ha la possibilità di collegare alle registrazioni contabili i file XML relativi alla doppia annotazione prodotti dall’azienda e acquisiti dalla gestione “Flussi fatture elettroniche passive”.
L’associazione tra le due entità consente, inoltre, allo studio di archiviare/conservare tutti i documenti riferiti a queste tipologie di operazioni IVA.
Per collegare la registrazione contabile al file XML di doppia annotazione prodotto dall’azienda, procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare la funzione “Gestione reverse, integrazioni – autofatture estere” presente nel menu “Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere”.
2. Per ogni tipologia di documento (Reverse interni, autofatture estere, integrazioni estere), selezionare le registrazioni per cui si vuole collegare il file XML.
3. Selezionare il comando nella barra dei comandi **Collega a registrazione contabile**.
4. Nella schermata “Collega XML doppia annotazione a registrazione contabile”, verranno visualizzate le registrazioni precedentemente selezionare che non presentano un file XML di doppia annotazione già associato (emesso dallo Studio o emesso dall’azienda e già collegato): controllare eventuali anomalie segnalate e selezionare i documenti da collegare.
5. Selezionare il comando nella barra dei comandi **Salva** per rendere definitiva l’associazione tra registrazione contabile e file XML. Il collegamento imposterà sull’informazione di documento di doppia annotazione generato da “Azienda (altra installazione)” oppure da “Azienda (Sportello Fatture o Sportello QUADRA)”.
6. Nella schermata principale “Gestione reverse, integrazioni – autofatture estere”, visualizzare gli XML di doppia annotazione collegati alle registrazioni contabili.
La procedura, per associare in automatico i file XML di doppia annotazione alla registrazione contabile, confronta i seguenti elementi:
– Ditta
– P.IVA e Codice Fiscale del fornitore
– Data e numero documento doppia annotazione
– Data e numero del documento di acquisto.
In base alle informazioni presenti sulla registrazione contabile e sul file XML, viene attribuito uno “Stato collegamento (quadrato colore grigio)” che vi consente di verificare eventuali anomalie riscontrate nell’associazione dei documenti, in modo da poter modificare la registrazione contabile e procedere con il collegamento.
Per maggiori dettagli sullo “Stato collegamento (quadrato colore grigio)”, potete fare riferimento all’Help a video attivabile sulla videata con la combinazione di tasti **Shift+F1** oppure spostandovi sulla scheda HELP presente in ribbon bar.
##### Registrazioni contabili non associate automaticamente al documento XML
Le registrazioni contabili per cui non è stata trovata in automatico corrispondenza con i file XML relativi alla doppia annotazione prodotti dall’azienda e acquisiti dalla gestione “Flussi fatture elettroniche passive”, vengono contrassegnate con lo “Stato collegamento (quadrato colore rosso)”.
Per queste registrazione contabili è possibili, utilizzando la funzione presente in ribbon bar **Associa**, associare manualmente un file XML acquisito anche se privo di elementi coerenti con la registrazione selezionata.
Nella griglia della videata “Associazione manuale cml reverse/acquisto estero a registrazione contabile” vengono visualizzati i file XML acquisiti per la ditta, non associati ad alcuna registrazione contabile e che presentano le seguenti caratteristiche:
– Definire la categoria di archiviazione come “500 – Documento reverse e integrazione-autofattura estera”.
– Specificare la tipologia del documento come “fatture passive” o “fatture passive da inviare”.
– Assicurarsi che la chiave di archiviazione sia “135 – ID Doc.Origine – ID allegato (numerico)” e che sia assente.
– Verificare che la fonte di archiviazione sia diversa da “emesso da contabilità”.
In automatico i file XML vengono filtrati per:
– Data documento uguale alla data della registrazione contabile
– registrazione sociale del fornitore che “contiene” la ragione sociale del partitario delle registrazioni contabili.
Selezionando un file XML, l’associazione manuale imposta lo stato collegamento alla registrazione contabile da contabilizzare.
Nel flusso operativo che segue, viene esposto come collegare manualmente un file xml di doppia annotazione alla registrazione contabile:
1. Collegare il file xml di doppia annotazione alla registrazione contabile
Selezionare la registrazione a cui associare i file xml ed attivare il comando **Collega a registrazione contabile**
2. Associare manualmente le due entità
Visualizzare le associazioni generate in automatico dalla procedura. Se presenti documento non associati automaticamente e che si intende associare manualmente, posizionarsi sulla riga della griglia corrispondente ed attivare il comando **Associa**.
3. Gestore i filtri per ricercare il file XML
Variare, se necessario, i filtri proposti al fine di visualizzare in griglia il file XML che si intende collegare alla registrazione contabile e selezionarlo.
4. Salvare il collegamento manuale
Verificare le associazioni effettuate. Quelle eseguite manualmente sono identificate con un simbolo che le distingue dalle altre. Selezionare il comando **Salva** per renderle definitive.
5. Visualizzare il risultato dell’associazione
Confermata l’operazione, saranno visualizzati gli xml di doppia annotazione collegati alle registrazioni contabili.
### Dati riportati sul documento integrativo in formato elettronico o analogico
ELEMENTI:
1. Indirizzo Ditta:
La procedura utilizza l’indirizzo indicato nella sezione “Emissione FTE passive” presente nei “Dati contabili” della Gestione Ditte.
È possibile modificare la tipologia di indirizzo scegliendo tra:
– Sede legale/Residenza
– Domicilio fiscale
– Sede operativa
– Altro indirizzo
SOLO PER EMISSIONE IN FORMATO ELETTRONICO
2. Emittente:
Viene impostato quanto definito nella sezione “Emissione FTE passive” presente nei documenti “Dati contabili” della Gestione Ditte. Se non è stato impostato alcun valore, viene proposto compilato con il codice della ditta.
3. Trasmittente:
Viene impostato quanto definito nella sezione “Emissione FTE passive” presente nei “Dati contabili” della Gestione Ditte. Se non è stato impostato alcun valore, viene proposto compilato con il codice dello Studio.
4. Codice destinatario:
Viene impostato automaticamente il codice destinatario della ditta in base all’indirizzo indicato della sezione “Emissione FTE passive” presente nei “Dati contabili” della Gestione Ditte. Nel caso in cui la ditta abbia tipo soggetto FTE = Pubblica Amministrazione, è possibile richiamare la ricerca dei codici uffici PA. Il campo può essere modificato manualmente dall’utente, indicando, dove si ritiene, il codice destinatario del fornitore. In tal caso, il tipo soggetto FTE del fornitore deve prevedere lo stesso formati di trasmissione della ditta.
5. Indirizzo P.E.C.:
Viene proposto automaticamente l’indirizzo P.E.C. della ditta in base all’indirizzo indicato nella sezione “Emissione FTE passive” presente nei “Dati contabili” della Gestione Ditte. Il campo può essere modificato manualmente dall’utente, indicando, dove si ritiene, l’indirizzo P.E.C. del fornitore. Nel caso in cui la ditta abbia FTE = Pubblica Amministrazione, il campo è disabilitato.
**Caratteristiche fattura elettronica**
Il cessionario (ditta) emette quindi una fattura elettronica con le seguenti caratteristiche:
– Cedente = Fornitore
– Cessionario = Ditta
– Data e Numero Documento = Data e numero presente nell’integrazione della fattura d’acquisto
– Dati fattura collegate = Data e numero del documento della fattura d’acquisto o IDSDI, dove presente
**Caratteristiche fattura elettronica TD28**
Il cessionario (ditta) emette quindi una fattura elettronica con le seguenti caratteristiche:
– Cedente = Dati del fornitore San Marino
– Cessionario = Dati della Ditta
– Tipo documento = TD28
– Numero documento = viene composto riportando: numero registrazione fattura di acquisto + eventuale appendice numero protocollo registro acquisti + SM + partita IVA fornitore.
– Dati fatture collegate = riferimenti del documento (data e numero) di acquisto
– Regime fiscale = da anagrafica fornitore (Dati FTE) se non presente sull’anagrafica biene riportato in automatico RF18
– Descrizione: Viene riportata la dicitura “Acquisto da San Marino con addebito di imposta – Beni”. La parola “Beni” viene derivata automaticamente in base alle informazioni presenti sulla casistica IVA del codice IVA utilizzato sulla riga del documento.
**Emissione note di credito TD28**
Il tipo documento TD28 viene impostato anche in sede di emissione delle note di credito: in questo caso, gli importi indicati nel file XML (righe e totale documento) sono esposti con segno negativo.
### Assegnazione tipo documento
### Numerazione documento integrativo reverse charge interni
La normativa prevede che l’emissione del documento integrativo reverse-charge avvenga in formato elettronico eventualmente da inviare a SDI o in formato analogico.
**Documento integrativo**
Per l’emissione del documento integrativo in formato elettronico, la normativa prevede l’emissione di un altro documento “Autofattura” la cui numerazione deve essere distinta.
Nella sezione “Reverse-charge” per tipo registro Vendite/Corrispettivi è possibile scegliere come assegnare il numero documenti dell’annotazione acquisti Reverse-Charge.
L’assegnazione del numero avviene in base all’opzione selezionata:
– numero documento fattura di Acquisto
– numero documento registro Vendite/Corrispettivi
**Documento integrativo emesso in formato elettronico**
Per l’emissione del documento integrativo in formato elettronico, è necessario creare un nuovo sezionale Vendite/Corrispettivi su cui annotare le autofatture reverse-charge. Nel sezionale occorre impostare l’opzione Numero documento registro Vendite/Corrispettivi nella sezione “Assegnazione numero documento annotazione acquisti”.
Ove necessario, al fine di evitare problemi nella numerazione (ad esempio in presenza di più sezionali), tali documenti devono essere identificati univocamente con l’utilizzo di un prefisso e/o suffisso.
In caso di emissione del documento integrativo in formato elettronico, questa modalità di numerazione è l’unica prevista dalla procedura.
Un’impostazione diversa della numerazione (fattura di Acquisto anziché registro Vendite/Corrispettivi) comporta un messaggio bloccante in fase di creazione del file XML in quanto la numerazione del documento integrativo con la fattura di acquisto non rispetterebbe quanto indicato dalla normativa.
**Documento integrativo emesso in formato analogico**
In questa casistica è possibile numerare il documento integrativo assegnando o il numero della fattura di acquisto o il numero documento del registro Vendite/Corrispettivi.
**Assegnazione numero documento annotazione acquisti Art. 17 c.5 – Art. 74 c. 7,8 – Art. 17 c.6**
L’opzione Numero documento fattura di Acquisto consente di attribuire al documento integrativo la data ed il numero documento della fattura di acquisto.
L’opzione Numero documento registro Vendite/Corrispettivi consente di attribuire al documento integrativo la data registrazione del documento di acquisto ed il primo numero libero del registro Vendite/Corrispettivi scelto per la doppia annotazione.
### Numerazione documento autofattura
Le registrazioni contabili relative alle autofatture comportano la creazione di un nuovo documento a cui deve essere assegnato il numero progressivo del registro Vendite/Corrispettivi su cui viene effettuata la doppia annotazione.
È quindi indispensabile che il numero documento indicato in testata della registrazione coincida con il numero documento del registro Vendite/Corrispettivi.
Per evitare problemi nella numerazione si consiglia di utilizzare un sezionale specifico e, se necessario, di identificare univocamente tali documenti con l’utilizzo di un prefisso e/o suffisso.
Gli estremi autofattura sono compilati in automatico dalla procedura in base alle seguenti condizioni:
– Data = data estremi registrazione
– Numero = numero progressivo del registro Vendite/Corrispettivi su cui viene effettuata la doppia annotazione
Il numero documento indicato in testata della registrazione viene automaticamente riportato nella sezione “Doppia annotazione” delle integrazioni del documento.
Sezione “Doppia Annotazione” presente nelle integrazione della registrazione contabile.
Il numero documento, riportato in automatico viene confrontato con il numero documento del registro vendite su cui avviene la doppia annotazione, anch’esso proposto in automatico dalla procedura:
– se la numerazione coincide viene emesso il documento in formato elettronico o analogico
– se la numerazione non coincide viene data segnalazione di anomalia nella funzione “Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere”.
Nel confronto non vengono considerati eventuali prefissi/suffissi al numero documento o appendici al numero protocollo.
**Personalizzazione delle causali**
Al fine di creare delle causali personalizzate, che prevalgono su quelle standard, potete inserire le seguenti variabili all’interno della sezione ‘Componi causale’ direttamente sui tipi registrazione:
– **NDO_DOC_ORIG** – Numero documento origine
– **DDO_DOC_ORIG** – Data documento origine
– **RIF_DOC_ORIG** – Riferimenti documento origine.
Qualora invece non si desideri stampare tali informazioni è necessario fare come segue:
– per i documenti (es.: Tipo registrazione “30 -Autofattura art.17 c.2”) occorre togliere la variabile **RIF_DOC_ORIG**
– per i pagamenti occorre sostituire le variabili:
a. **TUTTI_I_DOCUMENTI** con **TUTTI_I_DOCUMENTI_NO_RIF_DOC_ORIGINE** (es: Tipo registrazione “500 -Prima nota generica”)
b. **GESTIONE_INC_PAG** con **GESTIONE_INC_PAG_NO_RIF_DOC_ORIGINE** (Tipo registrazione “580 -Gestione incassi e pagamenti”).
La causale IVA utilizzata nella creazione del documento analogico viene anche riportata nella stampa del registro IVA Acquisti.
Chi desiderasse avere la stessa descrizione anche sull’annotazione del registro IVA Vendite/Corrispettivi deve modificare manualmente la causale presente nella sezione della “Doppia annotazione” delle integrazioni della registrazione.
### Numerazione documento integrativo estero
La normativa prevede che l’emissione del documento integrativo estero avvenga in formato elettronico eventualmente da inviare a SDI.
**Documento integrativo estero**
Per l’emissione del documento integrativo estero in formato elettronico, la normativa prevede l’emissione di un altro documento la cui numerazione deve essere distinta.
Nelle sezioni “IntraUE” e “Acquisti S.Marino” per il tipo registro Vendite/Corrispettivi potete scegliere come assegnare il numero documento dell’annotazione acquisti IntraUE e San Marino.
L’assegnazione del numero, in base all’opzione selezionata:
– numero documento fattura di Acquisto
– numero documento registro Vendite/Corrispettivi
può corrispondere al numero documento di acquisto o al primo numero libero del registro Vendite/Corrispettivi (per ulteriori dettagli fate riferimento al paragrafo “Assegnazione numero documento annotazione acquisti IntraUE e San Marino”).
**Documento integrativo emesso in formato elettronico**
Per l’emissione del documento integrativo estero in formato elettronico, è necessario creare un nuovo sezionale Vendite/Corrispettivi su cui annotare le integrazioni estere. Nel sezionale occorre impostare l’opzione Numero documento registro Vendite/Corrispettivi nella sezione “Assegnazione numero documento annotazione acquisti”.
In caso di emissione del documento integrativo estero in formato elettronico, questa modalità di numerazione è l’unica prevista dalla procedura.
Un’impostazione diversa della numerazione (fattura di Acquisto anziché registro Vendite/Corrispettivi) comporta un messaggio bloccante in fase di creazione del file XML in quanto la numerazione del documento integrativo estero con la fattura di acquisto non rispetterebbe quanto indicato dalla normativa.
**Assegnazione numero documento annotazione acquisti IntraUE e San Marino**
L’opzione Numero documento fattura di Acquisto consente di attribuire al documento integrativo estero la data ed il numero documento della fattura di acquisto.
L’opzione Numero documento registro Vendite/Corrispettivi consente di attribuire al documento integrativo estero la data registrazione del documento di acquisto ed il primo numero libero del registro Vendite/Corrispettivi scelto per la doppia annotazione.
### Numerazione fattura elettronica TD28
L’indicazione normativa per l’esposizione del numero documento è quella di utilizzare una numerazione progressiva univoca.
Sistemi ha adottato la regola sotto riportata per la composizione del numero documento TD28. Tale regola consente l’identificazione univoca del numero documento, per questo motivo rispetto ai reverse interni ed esterni, dove è obbligatorio attivare l’appendice per garantire l’univocità, per questa tipologia di operazioni l’appendice non è necessaria.
**Composizione numero documento TD28**
Parametri registro acquisti:
**Appendice protocollo registro acquisti NON valorizzata**
Regola di composizione del numero documento:
Il numero documento viene automaticamente “composto” dalla procedura riportando:
– il numero di registrazione della fattura di acquisto (protocollo IVA)
seguito dal formalismo
– / + identificativo IVA del paese del cedente/fornitore + Partita iva fornitore
[Esempio per fornitore San Marino:]
– Fattura numero registrazione: 545
– Campo partita IVA in anagrafica fornitore: 12345
il numero documento viene così derivato: 545/SM12345
[Esempio per fornitore Francese:]
– Fattura numero registrazione: 545
– Campo partita IVA in anagrafica fornitore: 12345
il numero documento viene così derivato: 545/FR12345
**Appendice protocollo registro acquisti valorizzata**
Il numero documento viene automaticamente “composto” dalla procedura riportando:
– il numero di registrazione della fattura di acquisto (protocollo IVA)
– appendice numero protocollo registro acquisti
seguito dal formalismo
– / + identificativo IVA del paese del cedente/fornitore + Partita IVA del fornitore
[Esempio per fornitore San Marino:]
– Fattura numero registrazione: 545
– Appendice numero protocollo registro acquisti: A1
– Campo partita IVA in anagrafica fornitore: 12345
il numero documento viene così derivato: 545/A1/SM12345
[Esempio per fornitore Francese:]
– Fattura numero registrazione: 545
– Appendice numero protocollo registro acquisti: A1
– Campo partita IVA in anagrafica fornitore: 12345
il numero documento viene così derivato: 545/A1/FR12345
### Riferimento documento di acquisto Esterno – Autofattura
**Autofattura emessa in formato elettronico**
La creazione del documento in formato elettronico riporta nel tag 2.1.6 **DatiFattureCollegate**:
– IDSDI, se presente il file XML del documento di acquisto
oppure
– i riferimenti del documento di origine indicati nella testata della registrazione, se non presente IDSDI.
Se non sono stati indicati i riferimento del documento di origine e non è presente l’IDSDI, viene data segnalazione di anomalia nella funzione “Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere”.
L’indicazione del numero documento di origine è obbligatorio per la creazione del file XML.
**Autofattura emessa in formato analogico**
La creazione del documento in formato analogico riporta nel piede del documento la causale IVA e la causale contabile presenti nella registrazione.
La causale viene composta con:
– il riferimento al fornitore originale e
– i riferimenti del documento di origine indicati nel bottone **Rif.doc.orig.** presente nella testata della registrazione.
Se non sono stati indicati i riferimento del documento di origine, viene data segnalazione di anomalia nella funzione “Gestione reverse, integrazione – autofatture estere”.
### Esportazione riferimenti documento di origine sugli elaborati IVA e contabili
**Stampa registri IVA**
La funzione, richiamata dal menu “Libri e Registri”, consente di stampare le registrazioni IVA e i riepiloghi IVA per il periodo selezionato.
Nella stampa del registro IVA Acquisti, all’interno della colonna causale operazione IVA, viene riportata la causale IVA utilizzata nella creazione del documento in formato analogico.
La causale suddetta viene composta con:
- il riferimento al fornitore originale
– i riferimenti del documento di origine indicati nel bottone **Rif.doc.orig.** presente nella testata della registrazione.
**Elaborati contabili e partite**
Le seguenti funzioni sugli elaborati contabili consentono di esporre i riferimenti del documento di origine di acquisto:
– interrogazione schede: presenta una colonna denominata “Riferimenti doc. di origine” che si affianca ai riferimenti del documento;
– stampa schede: consente, mediante l’opzione di elaborazione (opzioni avanzate) “Stampa riferimenti documento di origine”, di stampare tali informazioni nella causale contabile;
– archiviazione Schede Contabili per Esercizio: richiamata dalla voce di menu “Elaborazioni di fine anno” consente, mediante l’opzione di elaborazione (opzioni avanzate) “Stampa riferimenti documento di origine”, di procedere con l’archiviazione di tali informazioni.
Nei seguenti elaborati delle partite contabili, in presenza di autofatture estere, vengono stampati i riferimenti del documento di origine nella colonna “Riferimenti documento”:
– Stampa scadenzario
– Stampa estratto conto Fornitori
– Lista partite per conto.
Le suddette informazioni sono disponibili per tutte le tipologie di contabilità e per tutti i formati di stampa standard previsti.
Per eventuali personalizzazioni le variabili disponibili sui riferimenti documento di origine sono:
– cod. 7200 – data documento origine
– cod. 7300 – numero documento origine
– cod. 7600 – riferimenti documento origine (numero e data)
– cod. 7601 – riferimenti documento origine (intestazione).
**Stampa schede contabili**
La funzione consente di stampare la scheda contabile dell’esercizio indicato in interfaccia.
Con il bottone **Opzioni avanzate** è possibile visualizzare una serie di preferenze tra cui la Stampa riferimenti documento di origine (autofatture estere): si tratta di un’impostazione di default che consente di riportare nella stampa i riferimenti documento di origine se non presenti nella causale contabile.
La procedura verifica la presenza nella causale contabile di numero e data (formato gg/mm/aa) documento di origine, replicando la stringa dei riferimenti in caso di mancanza o formato diverso di tali dati. Il suddetto controllo viene effettuato sulle registrazioni di autofatture estere e non sui relativi saldaconti.
Al fine di chiarire tale meccanismo si riporta in seguito un esempio.
Contabilizzazione Autofattura estera con tipo registrazione 30 – Autofattura art.17 c.2
| CODICE CONTO | CAUSALE CONTABILE | CAUSALE CONTABILE INDICATA IN STAMPA SCHEDE CONTABILI |
| 55.01.01 Acquisti materie prime | Autofattura emessa per FORNITORE ESTERO | Autofattura emessa per FORNITORE ESTERO Rif. doc. origine: 111a 13/02/22 |
| 35.01.01 IVA su acquisti | IVA su Ft emessa per FORNITORE ESTERO | IVA su Ft emessa per FORNITORE ESTERO Rif. doc. origine: 111a 13/02/22 |
| 35.01.03 IVA su vendite | IVA su Ft emessa per FORNITORE ESTERO | IVA su Ft emessa per FORNITORE ESTERO Rif. doc. origine: 111a 13/02/22 |
| 33.03.03 Fornitori terzi estero | Autofattura emessa per FORNITORE ESTERO Riferimenti documento di origine 111a 13/02/22 | Autofattura emessa per FORNITORE ESTERO Riferimenti documento di origine 111a 13/02/22 |
## Cessioni estere e reverse charge interni (vendite)
### Cessione di beni intracomunitari
Per la cessione di beni intracomunitari procedere come nel flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni – Cessioni di beni intracomunitari:**
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito vendite specifico: “205 – Cessione beni UE” o “305 – Nota credito cessione beni UE”.
2. Richiamare un cliente con Nazionalità IVA = UE.
3. Utilizzare un codice IVA con il titolo di non imponibilità corretto; la registrazione viene identificata ai fini IVA come “Beni UE”.
### Cessione di beni San Marino
Ai sensi dell’art. 71, c. 1 DPR 633/72 e della Circolare Ministeriale 158/E dell’11/08/2000, per le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, deve essere annotata sul registro vendite, a margine della scrittura effettuata a fronte dell’emissione della fattura, la data dell’avvenuto ricevimento dell’esemplare della fattura vidimata dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino.
In base al DM 24/12/1993:
a. l’operatore economico italiano deve:
– emettere documento di trasporto o consegna dei beni
– emettere la fattura non imponibile in 4 esemplari, 3 dei quali devono essere consegnati all’acquirente;
b. l’acquirente deve restituire all’operatore un esemplare della fattura vista mediante apposita sezione su di essa o di una impronta recante la documentazione di introduzione del territorio sanmarinese;
c. il cedente italiano deve:
– registrare la fattura sul registro vendite secondo le modalità ordinarie annotando la data di ricezione della fattura vistata;
– conservare la fattura vistata;
– presentare l’elenco INTRASTAT per le cessioni compilato solo per la parte fiscale.
Per la registrazione delle fatture cessioni di beni a San Marino procedere come da flusso di seguito riportato.
Caricamento Registrazioni:
1. Richiamare il tipo registrazione specifico:
– 207 – Cessioni di beni San Marino
– 247 – Cessioni di oro/argento San Marino
– 257 – Cessioni San Marino Art.74 c.7,8
– 307 – Nota credito cessioni di beni San Marino
– 347 – Nota credito cessioni di oro/argento San Marino
– 357 – Nota credito cessioni San Marino Art.74 c.7,8.
2. Richiamare un Cliente con Nazionalità IVA = UE e Stato UE = San Marino.
3. Utilizzare il codice IVA specifico “71 – Cessioni San Marino/Vaticano art. 71 c. 1 DPR 633/72”.
4. Selezionare **Dettagli** ed inserite la data di ricezione della fattura vistata nel campo “Data di ricezione della fattura vistata da parte dell’ufficio tributario della Repubblica di San Marino”. La data verrà stampata sul registro IVA nel campo “Note”.
In sede di creazione di un nuovo Cliente, digitare manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerare il filtro sulla colonna APPARTENENZA UE per selezionare lo Stato.
### Cessione di beni Vaticano
Per la registrazione delle fatture per cessioni di beni a Vaticano procedere come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico:
– 208 – Cessioni di beni Vaticano
– 248 – Cessioni di oro/argento Vaticano
– 258 – Cessioni Vaticano Art.74 c.7,8
– 308 – Nota credito cessioni di beni Vaticano
– 348 – Nota credito cessioni di oro/argento Vaticano
– 358 – Nota credito cessioni Vaticano Art.74 c.7,8.
2. Richiamare un Cliente con Nazionalità IVA = Fuori UE.
3. Utilizzare il codice IVA specifico “71 – Cessioni San Marino/Vaticano art. 71 c. 1 DPR 633/72”.
### Registrare le cessioni di reverse charge interni
MENU: Servizi Contabili > Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere > Contabilizzazione documenti elettronici > Contabilizzazione fatture elettroniche
Procedere alla registrazione come da flusso di seguito riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione specifico (per un dettaglio consultare il paragrafo “Casistiche di reverse charge interno”).
2. Richiamare un Cliente con “Nazionalità IVA = Italiana”.
3. Utilizzare il codice IVA specifico (per un dettaglio consultare il paragrafo “Casistiche di reverse charge interno”).
#### Casistiche di reverse charge interno
**Cessioni di rottami**
Art.74 c.7,8 DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
251 – Cessioni Art.74 c.7,8
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA RO21 – Cessioni interne Art.74 c.7,8 (senza IVA)
**Cessioni di oro e argento**:
– Imponibili art. 17 c. 5 DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
241 – Cessioni art. 17 c. 5
CODICE IVA:
Utilizzate i codici IVA specifici in base alla casistica:
– per le cessioni di oro da investimento per opzione: OR18 – Cessione oro da investimento imponibile per opzione
– per le altre cessioni di Oro/Argento: OR16 – Cessioni interne di oro industriale e argento”
– Esente Art.10 N. 11 DPR 633/72
201 – Fattura clienti
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA specifico E011 - Esente Art.10 N. 11 DPR 633/72
**Cessioni di prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori**
art. 17 c.6 lett. a) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA PS06 – Prestazioni art.17 comma 6, lett.a)
**Cessioni di fabbricati**
art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6
CODICE IVA: Utilizzate i codici IVA specifici, in base alla casistica:
– Fabbricati strumentali: FA03 – Fabbricati strumentali art.17 c.6
– Fabbricati non ammortizzabili: FA06 – Fabbricati non ammortizzabili art.17 c.6
**Cessioni di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici**
art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA specifico NIAT – Prestazioni non imponibili art.17 c.6 lett.a-ter
**Cessioni trasferimento quote di emissioni di gas a effetto serra**
art. 17 c. 6 lett. d-bis) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA specifico NIDB – Trasferimento quote non imponibili art.17 c.6 lett.d-bis
**Cessioni trasferimento unità e certificati relativi a gas ed energia elettrica**
art. 17 c. 6 lett. d-ter) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6.
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA specifico NIDT – Trasferimento unità e certificati non imponibili art.17 c.6 lett.d-ter
**Cessioni gas/energia di soggetto passivo-rivenditore**
art. 17 c. 6 lett. d-quater) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
212 – Cessioni/ prestazioni art.17 c.6.
CODICE IVA: Utilizzate il codice IVA specifico NIDQ – Cessione gas/energia non imponibile art.17 c.6 lett.d-quater
**Cessioni di cellulari, console da gioco, tablet PC**:
– art. 17 c. 6, lett. b) e c) DPR 633/72
TIPO REGISTRAZIONE (*):
– 212 – Cessioni/ prestazioni art. 17 c. 6
– 312 - Nota credito cessioni/prestazioni art. 17 c. 6
– 213 – Nota debito cessioni/prestazioni art. 17 c. 6
CODICE IVA:
Utilizzate i codici IVA specifici, in base alla casistica:
– Beni destinati alla rivendita:
a. PCNI – Cessioni art. 17 c. 6, lett.c)
b. TCNI – Cessioni interne di telefoni cellulari art. 17 c. 6
– Beni ammortizzabili: TCBA – Cessioni di telefoni cellulari art. 17 c. 6 – Beni ammortizzabili
### Registrare le cessioni di servizi internazionali
Nella tabella che segue sono riepilogate le principali casistiche relative ad acquisti/cessioni di servizi internazionali. Per ciascuna casistica vengono indicati:
– il trattamento IVA in base alla nuova normativa
– i codici IVA e i raggruppamenti IVA da utilizzare per la registrazione.
#### Prestazioni di servizi internazionali
Distinguiamo le casistiche in base al Luogo di tassazione del servizio:
**Servizio tassato in Italia:**
Fattura IVA Italia – NO elenco INTRASTAT
Tipo registrazione: 201 Fattura cliente
Cliente: qualunque nazionalità
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 1 – Generico
oppure
Tipo registrazione:
– 204 Prestazioni di servizi UE
– 206 Fattura clienti fuori UE
– 202 Prestazioni di servizi S. Marino
– 203 Prestazioni di servizi Vaticano
Cliente: nazionalità IVA coerente con il tipo registrazione
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 750 – Prestazioni di servizi UE/Fuori UE imponibili
**Servizio art. 7-ter tassato nel Paese del committente – committente UE:**
a. Fattura fuori campo art. 7-ter – SI elenco INTRASTAT – NON genera plafond
Tipo registrazione: 204 – Prestazioni di servizi UE
Cliente: nazionalità UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 807 – Prestazioni di servizi rilevanti INTRASTAT (es.: ES78)
b. Fattura fuori campo art. 7-ter – NO elenco INTRASTAT – NON genera plafond
Tipo registrazione: 204 – Prestazioni di servizi UE
Cliente: nazionalità UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 662 – Prestazioni di servizi UE\Fuori UE non tassate in Italia (es.: ES73) (fino al 2017 raggruppamento IVA 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE)
IN ENTRAMBI I CASI – verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazioni di servizi UE.
**Servizio art. 7-ter tassato nel Paese del committente – committente Fuori UE:**
Fattura fuori campo art. 7-ter – NO elenco INTRASTAT – NON genera plafond
Tipo registrazione: 206 – Prestazioni di servizi Fuori UE
Cliente: nazionalità Fuori UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 662 - Prestazioni di servizi UE\Fuori UE non tassate in Italia (es.: ES73) (fino al 2017 raggruppamento IVA 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE)
verrà assegnato l’Uso particolare 46 – Prestazioni di servizi Fuori UE.
**Servizio art. 7-ter tassato nel Paese del committente – committente San Marino:**
Fattura fuori campo art. 7-ter – NO elenco INTRASTAT – NON genera plafond
Tipo registrazione: 202 – Prestazioni di servizi San Marino
Cliente: nazionalità San Marino
In sede di creazione di un nuovo Cliente, digitate manualmente “San Marino” nel campo “Stato UE” oppure richiamare l’elenco degli Stati esteri e azzerate il filtro sulla colonna APPARTENENZA UE per selezionare lo Stato.
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 662 – Prestazioni di servizi UE\Fuori UE non tassate in Italia (es.: ES73) (fino al 2017 raggruppamento IVA 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE)
verrà assegnato l’Uso particolare 22 – Prestazioni di servizi San Marino.
**Servizio art. 7-ter tassato nel Paese del committente – committente Vaticano:**
Fattura fuori campo art. 7-ter – NO elenco INTRASTAT – NON genera plafond
Tipo registrazione: 203 – Prestazioni di servizi Vaticano
Cliente: nazionalità Vaticano
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 662 - Prestazioni di servizi UE/Fuori UE non tassate in Italia (es.: ES73) (fino al 2017 raggruppamento IVA 750 – Prestazioni di servizi UE/F.UE)
verrà assegnato l’Uso particolare 23 – Prestazioni di servizi Vaticano.
**Servizio art. 7-quater/7-quinquies tassato nel Paese del committente – committente UE/Fuori UE soggetto passivo d’imposta:**
Fattura fuori campo art. 7-quater/7-quinquies – NO elenco INTRASTAT – NON genera plafond
a. Cliente UE
Tipo registrazione: 204 – Prestazioni di servizi UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 672 – Escluso art.7quater soggetti passivi UE (es.: ES80)
– 673 – Escluso art.7quinquies soggetti passivi UE (es.: ES81)
in presenza di fornitore UE soggetto passivo d’imposta
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 676 – Escluso art.7quater soggetti privati UE (es.: ES83)
– 677 – Escluso art.7quinques soggetti privati UE (es.: ES84)
– 651 – Operazioni non territoriali senza obbligo di fatturazione (ESNA)
in presenza di fornitore UE soggetto privato
verrà assegnato l’Uso particolare 8 – Prestazioni di servizi UE.
Fino al 2017 raggruppamenti IVA 802 (codice IVA ES74) e 803 (codice IVA ES75).
I documenti registrati con codice IVA “ESNA” collegato al raggruppamento IVA 651:
– non vengono predisposti nell’adempimento “Comunicazione dati fatture”
– non vengono predisposti nell’adempimento “Comunicazione operazioni transfrontaliere” nel caso in cui il documento abbia solo operazioni con codice IVA ESNA.
b. Cliente Fuori UE
Tipo registrazione: 206 – Prestazioni di servizi Fuori UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 802 - Prestazioni di servizi art. 7 quater DPR 633/72 (es.: ES74)
- 803 - Prestazioni di servizi art. 7 quinquies DPR 633/72 (es.: ES75)
verrà assegnato l’Uso particolare 46 – Prestazioni di servizi Fuori UE.
c. Cliente Vaticano
Tipo registrazione: 203 – Prestazioni di servizi Vaticano
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 802 – Prestazioni di servizi art. 7 quater DPR 633/72 (es.: ES74)
– 803 – Prestazioni di servizi art. 7 quinquies DPR 633/72 (es.: ES75)
verrà assegnato l’Uso particolare 23 – Prestazioni di servizi Vaticano.
d. Cliente San Marino
Tipo registrazione: 202 – Prestazioni di servizi San Marino
Codice IVA: con raggruppamento IVA:
– 802 – Prestazioni di servizi art. 7 quater DPR 633/72 (es.: ES74)
– 803 – Prestazioni di servizi art. 7 quinquies DPR 633/72 (es.: ES75)
verrà assegnato l’Uso particolare 22 – Prestazioni di servizi San Marino.
**Servizio art. 7-septies tassato all’estero:**
Fattura fuori campo art. 7-septies – NO elenco INTRASTAT
Tipo registrazione: 206 – Prestazioni di servizi Fuori UE
Cliente: con nazionalità Fuori UE
Codice IVA: con raggruppamento IVA: 805 - Prestazioni di servizi art. 7 septies DPR 633/72 (es.: ES77)
verrà assegnato l’Uso particolare 46 – Prestazioni di servizi Fuori UE.
### Cessioni a viaggiatori residenti fuori UE
L’art. 38 quarter comma 1 DPR 633/72 afferma che le cessioni di beni, per uso personale, di valore superiore a euro 154,94, fatte a viaggiatori residenti fuori UE possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
A questo proposito si possono avere le seguenti situazioni:
– il venditore emette fattura con l’indicazione della non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 38 quarter c. 1;
– il venditore emette fattura con l’indicazione dell’imposta. Ai sensi dell’art. 38 quarter c. 2, il venditore deve rimborsare l’IVA all’acquirente. Per effettuare tale operazione può avvalersi di un’Agenzia che si occupa di effettuare tale rimborso, rivalendosi poi sul venditore.
#### Cessioni ex art. 38 quater, c.1 DPR 633/72
Nel caso in cui il venditore intenda emettere la fattura senza l’indicazione dell’imposta, si seguirà la seguente procedura:
– il venditore emette una fattura non imponibile:
– il venditore riceve la fattura vistata dalla Dogana, che conferma l’avvenuta uscita della merce dal territorio comunitario.
– se, nei quattro mesi successivi il venditore non riceve la fattura vistata, deve emettere una nota di addebito per il recupero della sola IVA.
**Caricamento Registrazioni > Fattura clienti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “201 – Fattura clienti”.
2. Selezionare un Cliente con “Nazionalità IVA = Fuori UE”.
3. Utilizzare il codice IVA “NI38 – Operazioni non imponibili art.38 quater, c.1 DPR 633/72”.
**Caricamento Registrazioni > Nota di Addebito**
1. Richiamare il tipo registrazione “285 – Documenti di sola Iva (fattura clienti)”.
2. Indicare come ricavo il conto di IVA a debito.
3. Lasciare l’importo dell’imponibile a zero.
4. Indicare il codice IVA imponibile relativo al bene ceduto in precedenza.
5. Manuale l’importo dell’IVA da addebitare, abilitando il campo “Imposta” tramite il tasto funzione **Varia IVA (F9)**.
#### Cessioni ex art. 38 quater, c.2 DPR 633/72
Nel caso in cui il venditore intenda emettere la fattura con l’indicazione dell’imposta, si seguirà la seguente procedura:
– il venditore emette un documento denominato “Tax-Free Shopping Cheque” simile ad una fattura;
– l’acquirente paga l’IVA ma viene rimborsato dall’Agenzia alla consegna del Tax-Free;
– il documento, debitamente vidimato dalla dogana competente, viene elencato dall’Agenzia su un estratto conto che raccoglie tutti gli eventuali importi dell’IVA rimborsata all’acquirente straniero dall’Agenzia stessa;
– il venditore, per recuperare l’importo dell’IVA è autorizzato ad effettuare per ogni singola operazione, un’annotazione diretta sul registro acquisti, senza emettere nota di variazione, essendo la controparte un privato;
– nel Modello IVA le operazioni effettuate mediante “Tax-Free Shopping Cheque” confluiscono tra le vendite imponibili.
Per la rilevazione delle operazioni contabili connesse al Tax-Free procedete come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni > “Tax-Free Shopping Cheque”:**
1. Richiamare il tipo di registrazione specifico “235 – Rilevazione fatture Tax-Free” come una normale fattura di vendita nel sistema.
2. Selezionare un cliente con “Nazionalità IVA = Fuori UE” per indicare la controparte dell’operazione.
3. Rilevare l’incasso con un normale tipo registrazione di saldaconto.
**Caricamento Registrazioni > Rimborso IVA da Agenzia:**
1. Richiamare il tipo di registrazione specifico “87 – Rimborso IVA Tax-Free da Agenzia” sul registro acquisti.
2. Selezionare come conto di costo il conto di IVA a credito e lasciare l’importo dell’imponibile a zero.
3. Indicare il codice IVA “38TF – 22% – Tax-Free shopping art. 38 quarter DPR 633/72”.
4. Specificare manualmente l’importo dell’IVA da rimborsare.
5. Registrare il pagamento utilizzando un normale tipo di registrazione di saldaconto.
### Cessione di beni nei confronti di soggetti residenti nel Regno Unito dopo la Brexit
#### Introduzione alla cessione di beni nei confronti di soggetti residenti nel Regno Unito dopo la Brexit
Di seguito si analizza le casistiche di cessione di beni a soggetti residenti in UK dopo la Brexit:
– Casistica A – Vendita (diretta, tramite proprio sito On line, o tramite OMP) di beni superiori a 135 £ – Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK
– Casistica B – Vendita (diretta o tramite proprio sito On line) di beni NON superiori a 135 £ (B2C) – Identificazione in UK (Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK)
– Altre casistiche relative a cessioni di beni UK dopo la Brexit
##### Casistica A – Vendita (diretta, tramite proprio sito On line, o tramite OMP) di beni superiori a 135 £ – Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK
La vendita è di beni che si trovano al di fuori di UK al momento della vendita al cliente finale, effettuata a una ditta identificata in UK.
**Punto 1 – Passaggio di merci da P.IVA IT a P.IVA UK**
Trasferimento della merce all’estero
Casistica -> Invio merci a se stessi (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Conto transitorio (no finanziaria) | Ricavo c/trans | 1000 |
| Ricavo c/trans | Conto transitorio (no finanziaria) | 1000 |
**Punto 2 – Pagamento dell’IVA (due alternative: in dogana oppure postponed VAT):**
A1. Pagamento effettuato direttamente dalla ditta italiana:
– Registrazione della bolla (registrazione su reg. IVA)
Reg. IVA: Registro specifico no adempimenti IVA
Tipo registrazione ”20 - Bolla doganale”
Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria)
Imponibile 1000
IVA 200
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Diversi | Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | 1200 |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | – | 1000 |
| IVA credito UK | – | 200 |
– Pagamento IVA (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | Banca | 200 |
A2. Pagamento effettuato tramite spedizioniere:
– Registrazione fattura spedizioniere (registrazione su reg. IVA)
Reg. IVA: Registro IVA normale
Tipo registrazione normale
Fornitore Spedizioniere con gestione della finanziaria
imponibile 297,60
Spese di trasporto 80
IVA a credito ITA 17,60
Transitorio IVA versata in dogana 200
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Diversi | Fornitore Spedizioniere | 297,60 |
| Spese di trasporto | – | 80 |
| IVA credito ITA | – | 17,60 |
| Transitorio IVA versata in dogana (art. 15) | – | 200 |
– Pagamento Spedizioniere (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Fornitore Spedizioniere | – | 297,60 |
Registrazione bolla doganale (registrazione su reg. IVA)
Reg. IVA: Registro specifico no adempimenti IVA
Tipo registrazione “20- Bolla doganale”
Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria)
Imponibile 1000
IVA 200
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Diversi | Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | 1200 |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | – | 1000 |
| IVA credito UK | – | 200 |
– Chiusura conti (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | C/Transitorio IVA versata in dogana | 200 |
B. Postponed VAT:
– Registrazione documento acquisto
Reg. IVA: Registro specifico no adempimenti IVA
Tipo registrazione “1 – Fattura fornitori”
Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria)
Imponibile 1000
IVA paese destinazione 200
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Diversi | Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | 1200 |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | – | 1000 |
| IVA credito UK | – | 200 |
– Registrazione documento di vendita
Reg. IVA: Registro specifico no adempimenti IVA
Tipo registrazione “201 Fattura clienti”
Cliente Ditta (no finanziaria)
Imponibile 1000
IVA paese destinazione 200
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Cliente Ditta (no finanziaria) | Diversi | 1200 |
| – | Cliente Ditta (no finanziaria) | 1000 |
| – | IVA debito UK | 200 |
– Chiusura conti transitori (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Fornitore Ditta/Dogana (no finanziaria) | – | 200 |
| – | Cliente Ditta (no finanziaria) | 200 |
**Punto 3 – Vendita al cliente finale UK:**
1. Registrazione documento vendita rilevante in Italia:
Reg. IVA: Registro normale
Fattura P.IVA IT
Tipo registrazione “206 - Fattura cliente Fuori UE”
Cliente effettivo (no finanziaria)
Imponibile Art. 8 (N3.1)
Transfrontaliera/XML con natura N3.1
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Cliente Ditta (no finanziaria) | Cliente Ditta (no finanziaria) | 1500 |
2. Registrazione documento di vendita rilevante per IVA estera:
Reg. IVA: Registro specifico no adempimenti IVA
Fattura deve contenere anche la P.IVA UK del cedente
Tipo registrazione “206 – Fattura cliente Fuori UE”
Cliente effettivo (si finanziaria)
Imponibile (es.: 1500)
IVA aliquota paese destinazione (es. 300)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Cliente Ditta (si finanziaria) | Diversi | 1800 |
| – | Ricavo | 1500 |
| – | IVA debito UK | 300 |
**Punto 4 – Registrazione incasso:**
Incasso fattura (PNC)
Libro Giornale:
| Dare | Avere | Importo |
| Banca | Cliente effettivo (si finanziaria) | 1800 |
**(!) Utilizzo Conti**
Le registrazioni IVA di cui sopra movimentano i conti erariali standard IVA su vendite e IVA su acquisti. Poiché in questo caso siamo in presenza di iva estera (UK), l’utente deve effettuare un giroconto manuale di prima nota dai conti standard impostati in automatico nella registrazione contabile ai conti specifici (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS i conti “350147 – IVA assolta in altro stato” e “350148 – IVA su acquisti estera”, nei PdC Correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP il conto “590163 – IVA assolta in altro stato” e “590164 – IVA su acquisti estera”).
##### Casistica B – Vendita (diretta o tramite proprio sito On line) di beni NON superiori a 135 £ (B2C) – Identificazione in UK (Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK)
La vendita è di beni che si trovano al di fuori di UK al momento della vendita al cliente finale, effettuata da una ditta identificata in UK.
Seguire la soluzione operativa della Casistica A ad eccezione del Punto 2 – Pagamento dell’IVA (due alternative: in dogana oppure postponed VAT).
**(!) Utilizzo Conti**
Le registrazioni IVA di cui sopra movimentano i conti erariali standard IVA su vendite e IVA su acquisti. Poiché in questo caso siamo in presenza di iva estera (UK), l’utente deve effettuare un giroconto manuale di prima nota dai conti standard impostati in automatico nella registrazione contabile ai conti specifici (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS i conti “350147 – IVA assolta in altro stato” e “350148 – IVA su acquisti estera”, nei PdC Correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP il conto “590163 – IVA assolta in altro stato” e “590164 – IVA su acquisti estera”).
##### Altre casistiche relative a cessioni di beni UK dopo la Brexit
Le cessioni di beni a soggetti residenti in UK dopo la Brexit comportano diversi altri scenari meno frequenti, di seguito elencati:
a. vendite senza identificazione nella UK di beni che si trovano di fuori del UK al momento della vendita al cliente finale:
– Vendita di beni superiori a 135 £ (B2B e B2C) – Direttamente, tramite proprio sito Online o OMP (Casistica C)
– Vendita di beni NON superiori a 135 £ (B2B) – Direttamente o tramite proprio sito Online (Casistica D)
– Vendita di beni NON superiori a 135 £ (B2C) – Tramite Online Marketplace (Casistica E)
– Vendita di beni NON superiori a 135 £ (B2B) – Tramite Online Marketplace (Casistica F)
b. vendite con identificazione nella UK di beni che si trovano già in UK al momento della vendita al cliente finale:
– Vendita al cliente UK (B2B) – Direttamente o tramite proprio sito Online (Casistica G)
– Vendita al cliente UK (B2B) – Tramite OMP (Casistica H)
– Vendita al cliente UK (B2C) – Direttamente tramite proprio sito Online (Casistica I)
– Vendita al cliente UK (B2C) – Tramite OMP (Casistica L)
Se dovete gestire tali casistiche potete contattare l’assistenza, avendo cura di dettagliare tutti i passaggi da gestire, in modo da individuare il corretto iter operativo.
#### Casistica A – Vendita (diretta, tramite proprio sito On line, o tramite OMP) di beni superiori a 135 £ – Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK
La ditta italiana vende direttamente beni a cliente privato (B2C) o a cliente titolare di P.IVA (B2B). I beni al momento della cessione sono al di fuori dell’UK.
La cessione può avvenire anche tramite proprio sito Online ed è relativa a beni di valore superiore a 135 £.
La ditta italiana si deve identificare in UK.
La soluzione prevede i seguenti documenti:
1. registrazione per il passaggio della merce dall’Italia all’UK tramite PNC (non obbligatorio)
2. il pagamento dell’IVA in entrata nell’UK, trattandosi di merci di valore superiore a 135 £, che può avvenire alternativamente con:
- il pagamento dell’IVA in dogana effettuato direttamente dalla ditta italiana oppure tramite spedizioniere
- il metodo del postponed VAT
3. emissione di due documenti verso il cliente inglese:
- uno rilevante per l’IVA italiana
- uno rilevante per l’IVA estera
4. registrazione dell’incasso della fattura.
##### Punto 1 – Passaggio di merci da P.IVA IT a P.IVA UK
Se si ritiene, il trasferimento della merce all’estero può essere documentato con una scrittura di prima nota come da esempio sotto riportato.
Non è presente l’obbligo di fatturazione poiché l’operazione non configura un’esportazione e non fa plafond, in quanto non c’è il passaggio di proprietà.
Prima nota contabile (relativa alla vendita):
| Conto Dare Avere | Dare | Avere |
| Conto transitorio | 1000 | |
| Ricavo c/transitorio | 1000 |
Prima nota contabile (relativa all’acquisto):
| Conto Dare Avere | Dare | Avere |
| Ricavo c/transitorio | 1000 | |
| Conto transitorio | 1000 |
##### Punto 2 – Pagamento dell’IVA
**A. Pagamento dell’IVA in dogana**
**A1. Pagamento effettuato direttamente dalla ditta italiana**
Al fine di liquidare l’iva da versare in UK, la bolla doganale deve essere annotata su registro IVA escluso da adempimenti IVA.
La registrazione ha rilevanza contabile e pertanto viene stampata sul libro giornale.
Per registrare la bolla doganale utilizzate:
– il registro IVA acquisti specifico con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
– il tipo registrazione ”20 – Bolla doganale”
– in testata del documento indicare
a. un conto senza la gestione della finanziaria
b. come partitario il fornitore Ditta/Dogana
– sulle righe utilizzate:
a. come conto, lo stesso conto indicato in testata del documento (conto senza la finanziaria) e il fornitore Ditta/Dogana
b. codici IVA imponibili, che prevedono l’aliquota UK (MRU1-MRU2)
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Ditta o Dogana | 1200 | |
| Fornitore Ditta o Dogana | 1000 | |
| IVA a credito UK (*) | 200 |
La bolla doganale, aperta per il solo importo dell’IVA (200) deve essere chiusa con il versamento dell’IVA UK in dogana.
Registrazione di prima nota contabile:
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Ditta o dogana | 200 | |
| Banca | 200 |
**A2. Pagamento effettuato tramite spedizioniere**
La fattura dello spedizioniere, contenente anche l’iva versata in dogana, deve essere registrata nel registro IVA acquisti rilevante per l’IVA italiana
Per registrare il documento utilizzate:
– un tipo documento normale
– il registro IVA acquisti normale
– compilare il corpo del documento con:
a. una riga relativa al servizio dello spedizioniere
b. una riga relativa all’IVA anticipata in dogana, che prevede:
1. importo che coincide con l’IVA
2. codice IVA escluso (esempio “ES15 – Esclusi Art.15 DPR 633/72”)
3. conto transitorio per l’IVA versata in dogana.
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Spedizioniere | 297,60 | |
| Spese di trasporto | 80 | |
| IVA a credito ITA | 17,60 | |
| Transitorio iva versata in dogana (ES art.15) | 200 |
Registrate il saldo della fattura dello spedizioniere:
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Spedizioniere | 297,60 | |
| Banca | 297,60 |
Al fine di liquidare l’IVA da versare in UK, va effettuata anche la registrazione dell’IVA sul registro escluso da adempimenti IVA.
Per registrare la bolla doganale utilizzate:
– il registro IVA acquisti specifico con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
– il tipo registrazione “ 20 – Bolla doganale”
– nel corpo della registrazione indicare:
a. un conto senza la gestione della finanziaria
b. come “Fornitore” l’anagrafica della Ditta/Dogana
– sulle righe utilizzate:
a. come conto, lo stesso conto indicato in testata del documento (conto senza la finanziaria) e il partitario Ditta/Dogana
b. codici IVA imponibili, che prevedono l’aliquota UK (MRU1-MRU2).
| CONTO | DARE | AVERE |
| Fornitore Ditta/Dogana | 1200 | |
| Fornitore Ditta/Dogana | 1000 | |
| IVA a credito UK (*) | 200 |
La bolla doganale, aperta per il solo importo dell’IVA (200) deve essere chiusa con il conto movimentato in sede di registrazione della fattura dello spedizioniere.
Registrazione di prima nota contabile:
| CONTO | DARE | AVERE |
| Fornitore Ditta/Dogana | 200 | |
| C/Transitorio IVA versata in dogana | 200 |
**B. Pagamento dell’iva con il metodo del Postponed VAT**
Nell’ambito di una cessione a cliente residente nel Regno Unito dopo la Brexit, è possibile optare per il metodo “postponed VAT”: l’IVA non viene versata in dogana ma viene fatta rientrare nella prima liquidazione IVA periodica successiva, effettuata in UK.
Con il metodo “postponed VAT” occorre quindi rilevare, relativamente alla merce sdoganata:
– il debito dell’iva UK che non è stata versata in dogana
– il credito della stessa iva
Per ottenere quanto descritto è necessario registrare sui registri IVA esclusi da adempimenti:
– un documento di acquisto, per movimentare l’IVA a credito
– un documento di vendita, per movimentare l’IVA a debito
I due documenti sono stampati sul libro giornale.
Per registrare il documento di acquisto utilizzate:
– il registro IVA acquisti specifico con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
– un tipo registrazione “1 – Fattura fornitori”
– in testata del documento il conto Ditta o Dogana senza la gestione della finanziaria
– sulle righe utilizzate:
a. come conto, lo stesso conto indicato in testata del documento (conto senza la finanziaria) e il partitario intestatario del documento
b. codici IVA imponibili, che prevedono l’aliquota UK (MRU1-MRU2)
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Ditta o Dogana | 1200 | |
| Fornitore Ditta o Dogana | 1000 | |
| IVA a credito UK (*) | 200 |
Per registrare il documento di vendita utilizzate:
– il registro IVA vendite specifico con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
– un tipo registrazione “201 – Fattura clienti”
– in testata del documento il conto Ditta senza la gestione della finanziaria
– sulle righe utilizzate:
a. come conto, lo stesso conto indicato in testata del documento (conto senza la finanziaria) e il partitario intestatario del documento
b. codici IVA imponibili, che prevedono l’aliquota UK (MRU1-MRU2)
| Conto | Dare | Avere |
| Cliente Ditta | 1200 | |
| Cliente Ditta | 1000 | |
| IVA a debito UK (*) | 200 |
Registrazione di prima nota contabile per chiudere i conti transitori cliente/fornitore:
| Conto | Dare | Avere |
| Fornitore Ditta o Dogana | 200 | |
| Cliente Ditta | 200 |
##### Punto 3 – Vendita al cliente finale inglese
La vendita è rilevante:
– in Italia con obbligo di emissione fattura al cliente inglese. L’operazione non è territoriale ai sensi dell’articolo 8 DPR 633/72
– in UK con obbligo di emissione fattura con IVA inglese al cliente inglese.
La registrazione di tale operazione si realizza con l’emissione di due documenti:
A. fattura emessa con partita IVA IT e rilevanza IVA italiana (a cliente finale)
B. fattura emessa anche con partita IVA UK e rilevanza IVA inglese (a cliente finale)
**A. Fattura emessa con partita IVA IT e rilevanza IVA italiana (a cliente finale)**
La fattura rilevante in Italia deve essere emessa nei confronti del cliente finale inglese, tale operazione essendo rilevante per l’IVA italiana rientra negli adempimenti IVA (liquidazione, LIPE, ecc.) e nel volume d’affari determinato in sede di dichiarazione IVA annuale.
Il documento è rilevante per la stampa del libro giornale, ma non per il reddito.
Per registrare il documento utilizzate:
- il registro IVA vendite normale
- tipo registrazione 206 - Fattura cliente Fuori UE
- in testata il conto patrimoniale senza la gestione della finanziaria e come partitario il cliente effettivo
- per compilare il corpo della registrazione utilizzate:
a. il conto che coincide con quello utilizzato in testata e come partitario l’intestatario del documento (cliente effettivo)
b. importo che coincide con l’imponibile dell’operazione da fatturare
c. codice IVA NI08 – Operazioni non imponibili art.8 c.1 lett. a) e b) (Natura N3.1).
| Conto | Dare | Avere |
| Cliente effettivo (no finanziaria) | 1500 | |
| Cliente effettivo (no finanziaria) | 1500 |
Se il documento viene generato con file XML la natura indicata deve essere N3.1
**B. Fattura emessa con partita IVA UK e rilevanza IVA inglese (a cliente finale)**
La fattura rilevante in UK deve essere emessa nei confronti del cliente finale inglese, tale operazione non essendo rilevante per l’IVA italiana non deve rientrare negli adempimenti IVA italiani.
Dal punto di vista giuridico si tratta della vera cessione e quindi fa sorgere il ricavo, di conseguenza il documento è stampato sul libro giornale e rilevante ai fini del reddito.
Per registrare il documento utilizzate:
- il registro IVA vendite specifico, con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
- tipo registrazione 206 – Fattura clienti fuori UE
- in testata il conto patrimoniale con gestione della finanziaria ed il cliente effettivo (deve sorgere il credito verso il cliente inglese)
- per compilare il corpo del documento utilizzate:
a. il conto di ricavo effettivo
b. i codici IVA imponibili che prevedono l’aliquota inglese (MRU1-MRU2-MRU3-MRU4)
| Conto | Dare | Avere |
| Cliente finale inglese | 1800 | |
| Ricavo | 1500 | |
| IVA a debito UK (*) | 300 |
Il documento PDF di tale fattura deve contenere anche la P.IVA UK della ditta (oltre alla P.IVA italiana, che pur non rilevante in questa sede, non può essere omessa in quanto costituisce l’identificativo anagrafico della ditta, sulla base del quale viene emesso il documento).
##### Punto 4 – Incasso della fattura
Registrate l’incasso della fattura con una registrazione di prima nota contabile di saldaconto:
| Conto | Dare | Avere |
| Banca | 1800 | |
| Cliente finale inglese | 1800 |
##### (!) Utilizzo conti
Le registrazioni in ambito IVA di cui sopra (punti 2 e 3) movimentano i conti erariali standard IVA su vendite e IVA su acquisti. Poiché in questo caso siamo in presenza di iva estera (UK) , l’utente deve effettuare un giroconto manuale di prima nota dai conti standard impostati in automatico nella registrazione contabile ai conti specifici (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS i conti “350147 – IVA assolta in altro stato” e “350148 – IVA su acquisti estera”, nei PdC Correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP il conto “590163 – IVA assolta in altro stato” e “590164 – IVA su acquisti estera”).
#### Casistica B – Vendita (diretta o tramite proprio sito On line) di beni NON superiori a 135 £ (B2C) – Identificazione in UK (Rappresentante fiscale o posizione IVA aperta in UK)
La ditta italiana vende direttamente beni a cliente privato (B2C). I beni al momento della cessione sono al di fuori dell’UK.
La cessione può avvenire anche tramite proprio sito Online ed è relativa a beni di valore non superiore a 135 £.
La soluzione prevede i seguenti documenti:
1. registrazione passaggio della merce all’estero tramite PNC (non obbligatorio)
Trattandosi di merci di valore inferiore a 135 £ non è previsto il pagamento dell’IVA in entrata, ma l’IVA inglese si applica esclusivamente sulla cessione al cliente finale e verrà versata periodicamente con la dichiarazione IVA periodica in UK
2. emissione di due documenti verso il cliente inglese:
- uno rilevante per l’IVA italiana
- uno rilevante per l’IVA estera
3. registrazione dell’incasso della fattura.
##### Punto 1 – Passaggio di merci da P.IVA IT a P.IVA UK
Se si ritiene, il trasferimento della merce all’estero può essere documentato con una scrittura di prima nota come da esempio sotto riportato.
Non è presente l’obbligo di fatturazione poiché l’operazione non configura un’esportazione e non fa plafond, in quanto non c’è il passaggio di proprietà.
Prima nota contabile (relativa alla vendita):
| Conto Dare Avere | Dare | Avere |
| Conto transitorio | 100 | |
| Ricavo c/transitorio | 100 |
Prima nota contabile (relativa all’acquisto):
| Conto Dare Avere | Dare | Avere |
| Ricavo c/transitorio | 100 | |
| Conto transitorio | 100 |
##### Punto 2 – Vendita al cliente finale inglese
La vendita è rilevante:
– in Italia con obbligo di emissione di fattura al cliente inglese. L’operazione non è territoriale ai sensi dell’articolo 8 DPR 633/72
- in UK con obbligo di emissione fattura con IVA inglese al cliente inglese.
La registrazione di tale operazione si realizza con l’emissione di due documenti:
A. fattura emessa con partita IVA IT e rilevanza IVA italiana (a cliente finale)
B. fattura emessa anche con partita IVA UK e rilevanza IVA inglese (a cliente finale).
**A. Fattura emessa con partita IVA IT e rilevanza IVA italiana (a cliente finale)**
La fattura rilevante in Italia deve essere emessa nei confronti del cliente finale inglese, tale operazione essendo rilevante per l’IVA italiana rientra negli adempimenti IVA (liquidazione, LIPE, ecc.) e nel volume d’affari determinato in sede di dichiarazione IVA annuale.
Il documento è rilevante per la stampa del libro giornale, ma non per il reddito.
Per registrare il documento utilizzate:
- il registro IVA vendite normale
– tipo registrazione 206 - Fattura cliente Fuori UE
- conto patrimoniale di testata senza la gestione della finanziaria
- per compilare il corpo della registrazione indicare:
a. conto che coincide con quello utilizzato in testata e come partitario l’intestatario del documento
b. importo che coincide con l’imponibile dell’operazione da fatturare
c. codice IVA NI08 – Operazioni non imponibili art.8 c.1 lett. a) e b) (Natura N3.1)
| Conto Dare Avere | Dare | Avere |
| Cliente effettivo (no finanziaria) | 100 | |
| Cliente effettivo (no finanziaria) | 100 |
Se il documento viene generato con file XML la natura indicata deve essere N3.1.
**B. Fattura emessa con partita IVA UK e rilevanza IVA inglese (a cliente finale)**
La fattura rilevante in UK deve essere emessa nei confronti del cliente finale inglese, tale operazione non essendo rilevante per l’IVA italiana non deve rientrare negli adempimenti IVA italiani.
Dal punto di vista giuridico si tratta della vera cessione e quindi fa sorgere il ricavo, di conseguenza il documento è stampato sul libro giornale e rilevante ai fini del reddito.
Per registrare il documento utilizzate:
- il registro IVA vendite specifico, con attivazione del flag “Registro escluso dagli adempimenti IVA”
- tipo registrazione 206 – Fattura clienti fuori UE
– conto patrimoniale di testata con la gestione della finanziaria, in quanto deve sorgere il credito verso il cliente inglese
- per compilare il corpo del documento utilizzate:
a. il conto di ricavo effettivo
b. i codici IVA imponibili che prevedono l’aliquota inglese (MRU1-MRU2-MRU3-MRU4)
| Conto | Dare | Avere |
| Cliente finale inglese | 120 | |
| Ricavo | 100 | |
| IVA a debito UK (*) | 20 |
Il documento PDF di tale fattura deve contenere anche la P.IVA UK della ditta (oltre alla P.IVA italiana, che pur non rilevante in questa sede, non può essere omessa in quanto costituisce l’identificativo anagrafico della ditta, sulla base del quale viene emesso il documento).
##### (!) Utilizzo conti
Le registrazioni in ambito IVA di cui sopra (punti 2 e 3) movimentano i conti erariali standard IVA su vendite e IVA su acquisti. Poiché in questo caso siamo in presenza di iva estera (UK) , l’utente deve effettuare un giroconto manuale di prima nota dai conti standard impostati in automatico nella registrazione contabile ai conti specifici (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS i conti “350147 – IVA assolta in altro stato” e “350148 – IVA su acquisti estera”, nei PdC Correlati SISTEMI ORD, PROF e SEMP il conto “590163 – IVA assolta in altro stato” e “590164 – IVA su acquisti estera”).
##### Punto 3 – Incasso della fattura
Registrate l’incasso della fattura con una registrazione di prima nota contabile di saldaconto:
| Conto | Dare | Avere |
| Banca | 120 | |
| Cliente finale inglese | 120 |
#### Registro escluso da adempimenti IVA
Le soluzioni applicative illustrate nelle schede del manuale comportano l’utilizzo di un registro IVA definito come “Registro escluso dagli adempimenti IVA”.
Tale registro rileva ai fini del reddito ma non rileva ai fini IVA (liquidazione IVA, LIPE, Rimborso IVA, Dichiarazione annuale IVA etc.)
**Creazione di un nuovo registro**
L’informazione “Registro escluso dagli adempimenti IVA” può essere valorizzata su tutti i registri IVA (acquisti, vendite e corrispettivi).
Per poter abilitare l’opzione è pero necessario creare un nuovo sezionale, in quanto su questo registro IVA non deve essere presente alcun movimento o progressivo IVA registrato precedentemente l’impostazione della nuova informazione.
##### Casistiche non gestite
Il nuovo registro non gestisce le seguenti tipologie di operazioni:
– IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012
– IVA in sospeso art.6 c.5
– Split payment
– Distinta contabile riepilogativa mensile (prodotti farmaceutici ceduti dai farmacisti)
– Integrazione dei movimenti con Modello Intrastat e Plafond (tali operazioni, se necessario, dovranno essere gestite dalle funzioni esterne)
– Doppie annotazione (ad eccezione degli acquisti intraUE e della Autofatture che sono invece gestite)
Per tale ragione in caricamento registrazioni sono stati inibiti i tipi registrazione specifici relativi alle operazioni sopra esposte.
##### Stampa registro IVA e registro riepilogativo
Il registro escluso dagli adempimenti IVA propone automaticamente l’informazione relativa alla stampa del registro stesso con le seguenti logiche:
Impostazione del registro IVA come Registro da NON stampare per le seguenti tipologie di Ditta:
– Ditta ordinaria
– Ditta professionista cronologico
– Ditta semplificata/professionista incassi/pagamenti
Impostazione del registro IVA come Registro da stampare per le seguenti tipologie di Ditta:
– Ditta semplificata art.18, c.5 DPR 600/1973
– Ditta semplificata o professionista soli registri IVA
La stampa del registro riepilogativo segue la logica della stampa del registro stesso, ne deriva che:
– se il registro escluso da adempimenti IVA viene definito come registro da stampare i suoi totali vengono inclusi anche nel registro riepilogativo.
– se il registro escluso da adempimenti IVA viene definito come registro da non stampare i suoi totali non vengono inclusi neanche nel registro riepilogativo.
L’eventuale rimozione dell’informazione relativa al registro escluso da adempimenti IVA non aggiorna l’informazione della stampa del registro stesso che deve pertanto essere gestita manualmente.
### Prestazioni e cessioni a cliente svizzero tassate in Svizzera
**Gestione Ditte:**
1. Creare un nuovo Registro IVA vendite o corrispettivi e impostare l’opzione “Registro regime speciale OSS” oppure “Registro escluso dagli adempimenti IVA”.
2. Per il regime contabile “Ordinario”, l’opzione “Registro da stampare” presente nella Sezione “Libri e Registri”, tab “Elenco registri”, non essere attiva. Se si desidera procedere alla stampa dei registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA”, è necessario attivare tale opzione.
I Registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA” non attivano il Riepilogo Sezionali per attività IVA.
**Caricamento registrazioni:**
1. Selezionare il registro vendite o corrispettivi regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA”.
2. Selezionare uno dei tipi registrazione proposti.
3. Creare un codice IVA personalizzato associandolo alla casistica IVA “191719 – Prestazioni e cessioni a cliente svizzero tassate in Svizzera”. Per effettuare l’associazione della casistica IVA al codice IVA, consultare il Manuale Applicativo Sistema Contabile Normativo, scheda Aggiornamento casistiche IVA e codici IVA.
4. Nell’elenco dei codici IVA proposti sono visualizzati tutti i codici IVA rilevanti per il registro scelto. Utilizzare il codice IVA personalizzato creato.
5. Viene impostata automaticamente l’informazione “Documento emesso nei confronti di Cliente privato”. Nel caso in cui il documento non sia emesso nei confronti di cliente privato, è necessario deselezionare l’opzione.
**Liquidazione IVA:**
Le registrazioni caricate nei registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA” non rilasciano mai ai fini della liquidazione IVA.
**Riepiloghi IVA:**
L’interrogazione dei Riepiloghi IVA relativamente ai registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA” può essere effettuata solo se viene attivata l’opzione “Selezione operazioni IVA registrate”.
Se viene attivata l’opzione “Dettaglio registri IVA”, è possibile selezionare anche i registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA”.
Se non viene attivata l’opzione “Dettaglio registri IVA”, vengono visualizzati tutti i registri IVA compresi i registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA”.
**Stampa Registri IVA:**
La stampa dei Registri regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA” non stampa il riepilogo delle operazioni esigibili, ma solo delle operazioni registrate. I registri Regime speciale OSS o “Registro escluso dagli adempimenti IVA” non vengono mai stampati nel “Registro riepilogativo sezionali per attività IVA” in caso di contabilità ordinaria o semplificata con registro incassi/pagamenti.
**Comunicazione operazioni transfrontaliere:**
Le registrazioni relative ad operazioni di prestazioni e cessioni a clienti svizzeri tassate in Svizzera non rientrano nell’adempimento.
## Regime per le vendite a distanza a consumatore finale nella UE (OSS)
### Inquadramento Normativo
Dal 1° luglio 2021 entra in vigore il nuovo regime IVA UE previsto per le vendite a distanza effettuate a consumatori finali.
Secondo le nuove disposizioni, il regime MOSS (Mini One Stop Shop) confluisce nel nuovo regime OSS (One Stop Shop) il quale riguarda, oltre alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e servizi elettronici resi a consumatori finale già previste dal precedente regime MOSS, anche:
- le vendite a distanza di beni
– tutte le prestazioni di servizi
verso consumatori finali UE.
L’adesione al regime delle vendite a distanza a consumatori finali nella UE è necessaria qualora si superi la soglia di 10.000 euro di vendite annue (su tutti i paesi UE) al fine di evitare di identificarsi nel Paese di destinazione per effettuare il versamento dell’IVA.
#### Soggetti che aderiscono al nuovo regime
L’adesione al regime comporta:
- esonero dall’obbligo di identificazione nel Paese di destinazione
– esonero dall’obbligo di emissione fattura italiana, di liquidazione e dichiarazione IVA
- eventuale emissione di un documento contenente l’IVA del Paese di destinazione (fattura o altro)
- obbligo di presentazione, per via elettronica, di una dichiarazione IVA con versamento dell’imposta calcolata con le aliquote IVA e le regole del Paese di destinazione.
Sostanzialmente, la principale novità di questo regime sta nel fatto che per l’operatore economico è possibile effettuare la registrazione telematica Iva in un solo Stato UE per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali in qualsiasi Paese UE.
### Gestione Ditte
Per creare gli appositi Registri IVA sezionali vendite e corrispettivi con operazioni “IVA assolta in altro stato UE”, procedere come da flusso di seguito riportato:
1. Create un nuovo Registro IVA vendite o corrispettivi e impostare l’opzione “IVA assolta in altro stato UE”. È consigliabile indicare nel campo “Descrizione” qualcosa che identifichi che si tratta di un Registro regime speciale per le vendite a distanza a consumatore finale nella UE. Inoltre, se si vuole avere una distinzione dettagliata per Paese UE di consumo si consiglia di creare un sezionale per ogni Paese.
2. Per il regime contabile “Ordinario”, l’opzione “Registro da stampare” presente nella Sezione “Libri e Registri”, tab “Elenco registri”, non è attiva, se desiderate invece procedere alla stampa dei registri regime speciale per le vendite a distanza è necessario attivare tale opzione.
I Registri regime speciale con opzione “IVA assolta in altro stato UE” non attivano il Riepilogo Sezionali per attività IVA.
### Caricamento Registrazioni
Per il caricamento registrazioni delle operazioni previste dal regime speciale per le vendite a distanza a consumatore finale nella UE procedete come da flusso di seguito riportato:
1. Selezionare il registro vendite o corrispettivi regime speciale con opzione “IVA assolta in altro stato UE”.
2. Selezionare uno dei tipi registrazione proposti, nello specifico:
a. ambito vendite:
– 204 – Prestazioni di servizi UE
– 205 – Cessioni di beni UE
– 227 – Nota di addebito clienti UE
– 304 – Nota credito prestazioni di servizi UE
– 305 – Nota credito cessioni di beni UE
b. ambito corrispettivi:
– 450 – Corrispettivi per mese – operazioni UE
– 460 – Corrispettivi per giorno – operazioni UE
3. Utilizzate uno dei codici IVA specifici proposti (per un dettaglio sulla gestione dei codici IVA OSS consultate il manuale del Sistema Contabile Normativo). I codici IVA, se è presente lo Stato UE sul cliente, vengono ulteriormente filtrati.
Le uniche integrazioni attive per i registri con opzione “IVA assolta in altro stato UE” sono le rettifiche e gli ISA.
#### Codice IVA e nazionalità del partitario cliente finale UE
Il caricamento registrazioni prevede (se attiva l’informazione sotto evidenziata) la visualizzazione filtrata dei soli codici IVA coerenti con lo stato UE indicato sul partitario del cliente.
In alcuni casi è però possibile che si debbano utilizzare codici IVA non coerenti con lo stato UE presente sulla nazionalità IVA del cliente (es. utente finale spagnolo che acquista un bene per altro soggetto in Germania).
Il caricamento registrazioni prevede inoltre un controllo a chiusura registrazione in presenza di raggruppamento IVA (su cui è memorizzato lo stato UE di appartenenza) e lo stato indicato nel campo della nazionalità IVA del partitario cliente.
In presenza della casistica dove ci si presenta un messaggio warning che ci avverte che lo stato del raggruppamento IVA non è coerente con la nazionalità IVA del cliente (es. utente finale spagnolo che acquista un bene per altro soggetto in Germania) va confermato il messaggio.
### Operazioni in regime OSS con emissione di Fattura
In base alle indicazioni al momento fornite dall’Agenzia (cfr. Interpello 802/2021), nel caso in cui l’operatore che effettua operazioni in regime OSS emetta fattura nei confronti del privato consumatore estero:
- oltre agli adempimenti previsti dal regime OSS, deve trasmettere la fattura XML tramite SDI (o Esterometro se .pdf fino al 30/6/2022) attribuendo all’operazione la natura:
a. N3.2 (registro IVA vendite) nel caso in cui venga utilizzato il plafond
b. N7 (registro OSS) nel caso in cui NON venga utilizzato il plafond
– in quanto fattura emessa anche (oltre che per il regime OSS) ai sensi dell’art.41 DL 331/1993, il documento deve essere annotato anche nel registro iva vendite (nel caso in cui si utilizzi il plafond), deve concorrere alla liquidazione IVA italiana e deve rientrare nella dichiarazione IVA italiana
- deve presentare la dichiarazione OSS
- deve versare l’IVA estera.
Operativamente, le aziende che emettono la fattura OSS e intendono seguire le indicazioni fin qui fornite dalle fonti di cui sopra, devono in sintesi:
1. emettere il documento .pdf della fattura (da consegnare al cliente) in regime OSS
2. registrare l’operazione negli appositi registri OSS (operazione rilevante ai fini contabili e ai fini della liquidazione dell’IVA estera da versare, nonché ai fini della dichiarazione OSS. non rilevante ai fini dei registri iva italiana)
3. trasmettere il documento tramite SDI o Esterometro (solo fino al 30/06/2022) con natura N7 nel caso in cui NON venga utilizzato il plafond
4. annotare la stessa operazione nel registro IVA vendite come cessione UE non imponibile (l’operazione rientra nel volume d’affari, nella liquidazione iva e nella dichiarazione IVA come indicato nel citato Interpello 802/2021) nel caso in cui venga utilizzato il plafond
5. creare il file XML dell’operazione di cui al punto 4 da trasmettere tramite SDI (oppure comunicare tramite Esterometro – possibile solo fino al 30/6/2022).
**Modalità operativa**
Per ottenere il risultato di cui sopra, devono essere emessi uno o due documenti verso il cliente finale UE a seconda della casistica:
– se il cliente utilizza il plafond deve emettere i documenti di cui al punto 1 e 2
- se il cliente non utilizza il plafond deve emettere solo il documento di cui al punto 2.
1. Documento rilevante solo per l’IVA italiana nel caso in cui l’utente decida di utilizzare il plafond (codice IVA NI41 – OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART.41 DL 331/93 -CESSIONI INTRAUE): il documento deve essere trasmesso tramite SDI (xml) o Esterometro (.pdf, fino al 30/06/2022) con natura N3.2 e non deve essere consegnato al cliente.
2. Documento rilevante per l’IVA assolta in altro stato UE: è la fattura originale consegnata al cliente e deve contenere l’indicazione dell’IVA del paese di destinazione.
**1. Documento emesso a cliente consumatore finale nella UE con rilevanza IVA italiana (in caso di utilizzo del plafond)**
Il documento rilevante in Italia deve essere emesso nei confronti del cliente finale UE, tale operazione essendo rilevante per l’IVA italiana rientra negli adempimenti IVA (liquidazione, LIPE, ecc.) e nel volume d’affari determinato in sede di dichiarazione IVA annuale.
Per registrare il documento utilizzate:
– il registro IVA vendite normale (si consiglia un apposito sezionale)
– tipo registrazione ”205 – Cessioni di beni UE”
– conto patrimoniale di testata senza la gestione della finanziaria
– per compilare il corpo della registrazione indicare:
a. conto che coincide con quello utilizzato in testata e come partitario l’intestatario del documento
b. importo che coincide con l’imponibile dell’operazione da fatturare
c. codice IVA “NI41 – Operazioni non imponibili art.41 DL 331/93 – cessioni IntraUE (Natura N3.2)
*CONTO DARE AVERE:*
Cliente effettivo (no finanziaria) -> (DARE) 100
Cliente effettivo (no finanziaria) -> (AVERE) 100
**Emissione documento**
Il documento deve essere generato con:
- importo corrispondente all’imponibile
- codice IVA NI41 – Operazioni non imponibili art.41 DL 331/93 – cessioni IntraUE.
In automatico viene attribuita la natura N3.2 – non imponibile - cessione intracomunitaria.
il documento può alternativamente essere trasmesso con l’Esterometro (fino al 30/06/2022, .pdf), o tramite SDI (.xml).
Al cliente UE andrà sempre consegnato il PDF generato dal registro con opzione “IVA assolta in altro Stato UE”.
**Trasmissione tramite Esterometro**
Si ricorda di controllare in integrazione del movimento che sia valorizzata l’informazione “Rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere”.
**Trasmissione tramite SDI**
Per evitare di inviare erroneamente la fattura anche in Esterometro è possibile disabilitare l’informazione “Rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” sul partitario o sul movimento, oppure agire direttamente in predisposizione dei dati all’adempimento.
**2. Documento emesso a cliente consumatore finale nella UE con rilevanza IVA estera**
Si tratta della fattura rilevante nello stato UE, che deve essere consegnata al cliente. Non essendo rilevante per l’IVA italiana non deve rientrare negli adempimenti IVA.
Dal punto di vista giuridico rappresenta la vera cessione e quindi fa sorgere il ricavo, di conseguenza il documento è stampato sul libro giornale ed è rilevante ai fini del reddito.
Per registrare il documento utilizzate:
– il registro IVA vendite specifico, con attivazione del flag “IVA assolta in altro stato UE”
– tipo registrazione “205 – Cessioni di beni UE”
– conto patrimoniale di testata con la gestione della finanziaria, in quanto deve sorgere il credito verso il cliente UE
– per compilare il corpo del documento utilizzate:
a. il conto di ricavo effettivo
b. i codici IVA imponibili che prevedono l’aliquota IVA estera.
*CONTO*
Cliente finale UE -> (DARE) 120
Ricavo -> (AVERE) 100
IVA assolta in altro stato -> (AVERE) 20
**Emissione documento (con utilizzo del plafond)**
Il documento emesso nei confronti del cliente finale UE deve essere emesso in formato analogico e rappresenta il documento che deve essere consegnato al cliente UE.
Il documento deve prevedere l’imponibile e l’imposta estera e non deve essere trasmesso nella Comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Si ricorda quindi di disabilitare in integrazione del movimento l’informazione “Rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere”.
**Emissione documento (senza utilizzo del plafond)**
Il documento emesso nei confronti del cliente finale UE rappresenta il documento che deve essere consegnato al cliente UE e deve anche essere emesso in formato XML e inviato a SDI con natura N7.
**Incasso della fattura**
Registrate l’incasso della fattura con una registrazione di prima nota contabile di saldaconto:
* CONTO*
Banca -> (DARE) 120
Cliente finale UE -> (AVERE) 120
### Elaborazioni registrazioni
È possibile effettuare la stampa delle liste:
– Lista movimenti IVA
– Lista dettaglio movimenti
da cui si può effettuare una selezione multipla sui codici IVA. Tale selezione, infatti, è utile al fine di stampare solo le registrazioni relative ai codici IVA di un determinato Paese, potendo anche filtrare per raggruppamento IVA. Da **Opzioni avanzate** selezionare l’opzione “Con codici selezionati” del campo “Considera solo registrazioni con codici IVA” e la procedura aprirà la selezione multipla sui codici IVA.
### Liquidazione IVA
Le registrazione caricate nei registri IVA con operazione “IVA assolta in altro stato UE” non rilevano MAI ai fini della liquidazione IVA
### Riepiloghi IVA e Stampa
**Riepiloghi IVA**
L’interrogazione dei Riepiloghi IVA relativamente ai registri IVA con opzione “IVA assolta in altro stato UE” può essere effettuata solo se viene attivata l’opzione “Selezione operazioni IVA registrate”.
Se viene attivata l’opzione “Dettaglio registri IVA” è possibile selezionare anche i registri IVA con opzione “IVA assolta in altro stato UE”.
Se non viene attivata l’opzione “Dettaglio registri IVA” vengono visualizzati tutti i registri IVA compresi i registri con opzione “IVA assolta in altro stato UE”.
**Stampa Riepiloghi IVA**
La stampa dei Riepiloghi IVA espone tutti i registri IVA compresi i registri con opzione “IVA assolta in altro stato UE”.
Tali registri vengono stampati solo se è stata attivata l’opzione “Selezione operazioni registrate”.
### Stampa registri IVA
La stampa dei Registri IVA con opzione “IVA assolta in altro stato UE” non stampa il riepilogo delle operazioni esigibili, ma solo delle operazioni registrare. Tali registri non vengono mai stampati nel “Registro riepilogativo sezionali per attività”.
### Dati utili alla compilazione della Dichiarazione OSS
Il soggetto passivo stabilito in Italia e registrato al regime OSS deve indicare in un’apposita dichiarazione trimestrale le prestazioni di servizi a soggetti privati che risiedono in uno Stato membro diverso dall’Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Il modello di Dichiarazione dello operazioni OSS, dovrà contenere le operazioni distinte per Paese di destinazione con l’indicazione delle singole aliquote e della relativa imposta.
Profis non gestisce una predisposizione automatica dei dati. In ogni caso, al momento non sono state rilasciate le specifiche tecniche che consentirebbero tale predisposizione, pertanto la dichiarazione IVA OSS dovrà essere compilata manualmente sul portale.
Di seguito vi forniamo indicazioni circa la funzione messa a disposizione dalla procedura per estrarre gli importi degli imponibili e dell’IVA distinti per Stato di tassazione, utili alla compilazione della dichiarazione OSS.
#### Riepiloghi IVA
La funzione “Riepiloghi IVA” presente nel menu “Contabilità generale IVA > Elaborazioni IVA > Riepiloghi IVA” consente di ottenere gli importi (imponibile ed imposta) suddivisi per codice IVA in base all’aliquota ed alla tipologia di operazione.
**Registri IVA con sezionali distinti per ciascun Stato UE**
Nel caso in cui l’utente abbia tenuto distinti sezionali per ciascun Stato UE di tassazione, sarà sufficiente selezionare singolarmente i registri IVA per gli Stati interessati al periodo della dichiarazione.
La funzione prevede, oltre all’esposizione dei singoli codici IVA, i totali dell’imponibile e dell’imposta.
**Registri IVA con unico sezionale per tutti gli Stati UE**
Nel caso in cui l’utente abbia tenuto un unico sezionale per tutti gli stati UE, dovrà selezionare i codici IVA relativi a ciascuno Stato oggetto della dichiarazione OSS.
Nella funzione è presente l’esportazione dati su Excel utile per selezionare i singoli stati.
## Depositi IVA
Inquadramento:
- Introduzione ai Depositi IVA
– Importazione beni
– Acquisto Beni UE
- Beni giacenti in Deposito IVA
### Introduzione ai Depositi IVA
Con l’introduzione dei depositi IVA, il legislatore ha voluto agevolare la movimentazione dei beni in ambito comunitario assicurando una sorta di regime sospensivo dell’applicazione dell’IVA per i beni introdotti in detti depositi.
I depositi IVA sono regolati dall’art. 50-bis DPR 331/93 e sono “speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla rivendita al minuto nei locali del deposito medesimo”.
L’introduzione nei depositi IVA è costituita non solo dalla contabilizzazione cartacea/documentale, ma dall’introduzione fisica nell’impianto con conseguente attività di stoccaggio e custodia da parte del gestore.
La procedura prevede 4 fasi:
1. Immissione beni in Deposito IVA: i beni che possono essere introdotti sono:
– beni nazionali ceduti a soggetti comunitari
– beni comunitari
– beni non comunitari ma immessi in libera pratica.
2. Giacenza nel deposito IVA: all’interno del deposito i beni possono:
– subire lavorazioni anche nei locali limitrofi ma sempre subordinati ai locali del deposito. Possono giacere in questi locali per un massimo di 60 giorni. Tali lavorazioni non sono soggette ad iva (art. 50-bis c.4 lett. h)
– possono essere ceduti non a consumatori finali continuando a rimanere nel deposito (art. 50-bis c.4 lett. e).
3. Estrazione beni dal deposito IVA: i beni estratti dal deposito possono essere:
– utilizzati o commercializzati in Italia (art. 50-bis c.6)
– inviati nei paesi UE
– inviati nei paese fuori UE.
4. Cessione beni: i beni estratti possono essere ceduti:
– in territorio nazionale
– nella UE
– fuori UE.
Le operazioni sopra elencate seguono differenti modalità di registrazione a seconda della casistica.
Di seguito viene riportato uno schema riepilogativo con il dettaglio delle casistiche gestite dalla procedura e delle registrazioni che devono essere effettuate:
**Fuori UE:**
Immissione beni:
– Fattura fornitore Fuori UE
– Bolla doganale
- Fattura spedizioniere
Giacenza beni: Fattura gestore deposito IVA (se non anticipati dalla spedizioniere)
Estrazione: Autofattura art. 17 c.2 DPR 633/72 (solo se successiva cessione in Italia)
Cessione: Se Italia deve essere preceduta da Autofattura, se Ue, F. UE o all’interno del deposito, cessione nei modi ordinari (senza Autofattura art. 17 c.2)
**UE:**
Immissione beni:
Fattura fornitore UE
Giacenza beni: Fattura gestore deposito IVA
Estrazione: Integrazione fattura fornitore UE
Cessione: Se Italia deve essere preceduta da Integrazione ft. fornitore UE, se Ue, F. UE o all’interno del deposito, cessione nei modi ordinari (senza Integrazione ft. fornitore UE)
**Italia:**
Giacenza beni:
– Fattura fornitore Italia
– Fattura gestore deposito IVA
Estrazione: Autofattura fornitore Italia
Cessione: Se Italia deve essere preceduta da Integrazione ft. fornitore Italia, se Ue, F. UE o all’interno del deposito, cessione nei modi ordinari (senza Integrazione ft. fornitore Italia)
Particolarità di queste operazioni è la relativa annotazione sui registri IVA riguardante i documenti di estrazione.
Riepilogo:
1. **Valore Imponibile – Autofattura Art. 17, C. 2 DPR 633/1972:**
a. **Registrazione su Registro Vendite:**
i. Valore invariato: Va riportato integralmente imponibile ed imposta
ii. Valore diverso, anche in ragione di eventuali prestazioni rese durante la giacenza:Va riportato integralmente imponibile ed imposta
b. **Registrazione su Registro Acquisti:**
i. Valore invariato: Va annotata esclusivamente l’imposta
ii. Valore diverso, anche in ragione di eventuali prestazioni rese durante la giacenza: Va annotata la differenza dell’imponibile e l’intera imposta
2. **Valore Imponibile – Integrazione Fattura Acquisto:**
a. **Registrazione su Registro Vendite:**
i. Valore invariato: Va annotata l’imposta quale variazione in aumento
ii. Valore diverso, anche in ragione di eventuali prestazioni rese durante la giacenza: Va annotata la differenza dell’imponibile e l’intera imposta
b. **Registrazione su Registro Acquisti:**
i. Valore invariato: Va annotata la variazione corrispondente, pari all’importo dell’imposta
ii. Valore diverso, anche in ragione di eventuali prestazioni rese durante la giacenza: Va annotata la differenza d’imponibile e l’intera imposta
### Importazione Beni
Inquadramento:
– Introduzione all’importazione beni
– Fattura fornitore Fuori UE
– Bolla doganale
– Fattura Spedizioniere
– Fattura Gestore Deposito IVA
– Autofattura Depositi IVA
– Estrazione depositi IVA da bolla doganale
– Cessione Beni
#### Introduzione all’importazione beni
In presenza della casistica sotto riportata: “Soggetto italiano acquista beni Fuori UE da immettere in deposito IVA”; successivamente i beni vengono estratti dal deposito iva per cessione in Italia” si devono effettuare le seguenti registrazioni:
– Registrazione fattura del fornitore Fuori UE
– Registrazione Bolla doganale
– Registrazione fattura Spedizioniere
– Registrazione fattura Gestore del deposito IVA (se presente)
– Registrazione Autofattura
– Registrazione Fattura di vendita.
#### Spese addebitate dal Gestore del Deposito IVA
I beni, durante la giacenza nel deposito IVA, possono essere soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVA.
Tali prestazioni possono essere:
– direttamente fatturate dal gestore del deposito
– fatturate da un soggetto esterno
– anticipate dallo spedizioniere.
#### Estrazione dei beni
Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal Fornitore estero e la bolla doganale senza l’indicazione dell’iva, è tenuto ad emettere Autofattura ai sensi dell’art. 17 c.2 DPR 633/72.
Tale documento emesso in un unico esemplare con l’indicazione della relativa imposta deve essere annotato nel registro degli acquisti e nel registro delle fattura emesse.
#### Fatture fornitore Fuori UE
Per la registrazione della fattura del Fornitore Estero procedere come da flusso riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione “6 – Prestazioni di servizi ed acquisti esteri no doppia annotazione”.
2. Utilizzare un fornitore con Nazionalità IVA = Fuori UE.
3. Utilizzare nella griglia di caricamento il conto di costo da imputare alle merci acquistate.
4. Indicare il codice IVA ES7B.
#### Bolla doganale
Per la registrazione della bolla doganale relativa all’acquisto dei beni procedere come da flusso riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “20 – Bolla doganale”.
2. Utilizzare un Fornitore con Nazionalità IVA = Fuori UE oppure Italia.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite) e impostare la valuta Euro nel caso venisse derivata una valuta differente.
4. Utilizzare nella griglia di caricamento come conto di costo lo stesso conto Fornitore indicato in testata.
5. Indicare l’imponibile della fattura del Fornitore Estero aumentato dell’importo dei dazi con il corrispondente codice IVA NI5B.
6. Indicare con un conto patrimoniale l’importo della cauzione con il corrispondente codice IVA ES15.
La registrazione verrà identificata ai fini IVA come “Importazione”.
#### Fattura Spedizioniere
Lo spedizioniere curerà le pratiche relative alla bolletta doganale ed emetterà una fattura che conterrà:
– l’importo dei propri servizi
– l’importo dei dazi anticipati in dogana (importo escluso dalla base imponibile art. 15, DPR 633/72)
– l’importo della cauzione (importo escluso dalla base imponibile art. 15, DPR 633/72)
– l’importo delle spese addebitate dal gestore del deposito iva, se presenti (importo non imponibile art. 50-bis comma 4, lett. h).
Per la registrazione della fattura spedizioniere procedete come nel flusso riportato:
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “25 – Fattura spedizioniere”.
2. Indicare, per la registrazione dei servizi dello spedizioniere, un conto di prestazioni ed il relativo codice IVA.
3. Per la registrazione delle spese anticipate in dogana:
– Utilizzare il conto associato al Fornitore utilizzato nella registrazione della Bolla doganale di riferimento (Partitario Collegato Fornitori senza Gestione delle Partite contabili: nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite) indicando l’importo della cauzione anticipata in dogana con il relativo codice IVA “ES15 – Escluso art. 15 dpr 633/72”.
– Utilizzare il conto di costo relativo alle spese addebitate dal gestore del deposito IVA con il relativo codice IVA “NI5H – Non imponibile art. 50-bis, comma 4, lettera h”.
– Utilizzare il conto di costo relativo ai dazi doganali con il relativo codice IVA “ES15 – Escluso art. 15 dpr 633/72”.
#### Fattura Gestore Deposito IVA
Per la registrazione della Fattura del Gestore del Deposito IVA, se presente, ovvero se non è stata anticipata dallo Spedizioniere e quindi già annotata con la registrazione della relativa fattura, procedete come nel flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “1 – Fattura Fornitori”.
2. Utilizzare il conto di costo relativo alle spese fatturate dal Gestore del Deposito IVA.
3. Indicare il codice IVA “NI5H”.
#### Autofattura Depositi IVA
La procedura di estrazione dei beni da un deposito IVA, di provenienza Fuori UE, comporta l’emissione di un’autofattura in un unico esemplare e la duplice annotazione nei registri delle fatture emesse e degli acquisti.
L’operazione determina infatti un debito d’imposta ed un corrispondente diritto alla detrazione previsto dagli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972, procedete come da flusso riportato.
**Gestione Ditte:**
1. Richiamare il tab “Dati IVA”.
2. Selezionare la voce “Doppia Annotazione – Autofatture”.
3. Posizionarsi sul registro Acquisti e aggiornare il campo “Registro per annotazione Autofatture” indicando il tipo e il numero registro.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Autofatture” per separare la numerazione delle autofatture dagli acquisti.
5. Posizionarsi sul registro vendite e attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” per separare la numerazione delle autofatture dalle normali registrazioni di vendita.
6. Nel caso di annotazione sul registro corrispettivi, l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” è attivata di default.
**Caricamento registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico per gli acquisti, ovvero il tipo “33 – Autofatture art. 17 c. 2 – Depositi IVA”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente impiegato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare nella griglia di caricamento lo stesso conto Fornitore indicato in Testata come Conto di Costo.
5. Selezionare il bottone **Collega**; verrà visualizzata una videata con due sezioni: “Beni” e “Servizi”, elencanti i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta e relativi all’inserimento dei beni nel deposito; per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandosi su una delle colonne e cliccare con il tasto destro del mouse.
6. All’interno della sezione “Beni”, selezionare il movimento relativo alla bolla doganale di riferimento.
7. Selezionare il movimento; verrà proposto l’importo relativo all’estrazione della merce uguale all’importo del movimento di acquisto; se la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “Importo estratto” con l’indicazione del valore corretto; la procedura calcolerà automaticamente l’importo della colonna “Importo ancora da estrarre”.
8. Selezionare il movimento; verrà utilizzato l’imponibile della bolla doganale solo per calcolare la relativa imposta a credito e a debito.
9. All’interno della sezione “Servizi”, selezionare il movimento relativo alla fattura dello Spedizioniere o del Gestore del deposito IVA; la procedura utilizzerà l’imponibile del movimento selezionato solo per calcolare la relativa imposta a credito e a debito. Nella griglia di caricamento, la procedura visualizzerà l’imponibile utilizzato come base di calcolo per l’imposta.
10. Selezionare il codice IVA apposito (nello standard 4ES, 10ES, 22ES); verrà calcolata l’imposta sulla somma del movimento relativo alla Bolla Doganale e del movimento relativo alla Fattura dello Spedizioniere o del Gestore del Deposito IVA.
#### Estrazione depositi IVA da bolla doganale
La procedura di estrazione dei beni da un deposito IVA, di provenienza Fuori UE, comporta l’emissione di un’autofattura in un unico esemplare e la duplice annotazione nei registri delle fatture emesse e degli acquisti.
L’operazione determina infatti un debito d’imposta ed un corrispondente diritto alla detrazione previsto dagli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972.
Nel caso in cui al momento dell’estrazione non si abbia ancora la fattura del gestore del deposito IVA o dello spedizioniere si deve estrarre la merce collegando esclusivamente la bolla doganale come di seguito dettagliato, procedete come da flusso riportato.
**Gestione Ditte:**
1. Richiamare il tab “Dati IVA”.
2. Selezionare la voce “Doppia Annotazione – Autofatture”.
3. Posizionarsi sul registro Acquisti e aggiornare il campo “Registro per annotazione Autofatture” indicando il tipo e il numero di registro.
4. Attivare l’opzione “Numerazione separata Autofatture” per separare la numerazione delle autofatture dagli acquisti.
5. Posizionarsi sul registro vendite e attivare l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” per separare la numerazione delle Autofatture dalle normali registrazioni di vendita.
6. Nel caso di annotazione sul registro corrispettivi, l’opzione “Numerazione separata annotazione Autofatture” è attivata di default.
**Caricamento registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione di ambito acquisti specifico “37 – Estrazione Depositi IVA da bolla doganale”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente usato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Utilizzare nella griglia di caricamento come Conto di Costo lo stesso conto Fornitore indicato in Testata.
5. Selezionare il bottone **Collega**; verrà visualizzata una videata con due sezioni: Beni e Servizi, elencanti i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta e relativi all’inserimento dei beni nel deposito; per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandosi su una delle colonne e cliccare con il tasto destro del mouse.
6. All’interno della sezione “Beni”, selezionare il movimento relativo alla bolla doganale di riferimento.
7. Selezionare il movimento; verrà proposto l’importo relativo all’estrazione della merce, uguale all’importo del movimento di acquisto.
Poiché l’importo da estrarre deve corrispondere alla somma del valore della merce risultante dalla bolla doganale aumentato delle prestazioni dei servizi fatturati dal gestore del deposito IVA, è necessario modificare manualmente la colonna “Importo estratto” con l’indicazione del valore corretto.
Se invece la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “Importo estratto” con l’indicazione del valore parziale; la procedura calcolerà automaticamente l’importo della colonna “Importo ancora da estrarre”.
8. Selezionare il movimento; verrà utilizzato l’imponibile della bolla doganale al solo fine di calcolare la relativa imposta a credito e a debito.
9. Selezionare il codice IVA apposito (nello standard 4ES, 10ES, 22ES); verrà calcolata l’imposta relativa alla Bolla Doganale aumentata delle spese del gestore del deposito IVA.
Per una corretta derivazione della Dichiarazione Annuale IVA, le fatture di acquisto relative alle prestazioni dei servizi fatturate dal gestore del deposito IVA (tipo registrazione 1 e codice IVA NI5H) devono comunque essere registrate nello stesso anno IVA della relativa estrazione del bene.
#### Cessione Beni depositi IVA
Possono configurarsi le ipotesi di cessioni di beni di seguito riportate:
1. **Cessione di beni all’interno del Deposito IVA (senza estrazione):** le cessioni di beni custoditi in un Deposito IVA, e che vi permangono, possono essere effettuate verso clienti di qualsiasi nazionalità; l’operazione viene eseguita senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. e) DL 331/93.
I beni giacenti nel deposito IVA vengono pertanto ceduti senza estrazione, con subentro dell’acquirente nella veste di depositario.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5E.
2. **Cessioni di beni e loro introduzione in Deposito IVA:**
a. Cessione di beni a cliente UE, con introduzione in Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. c) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5C.
b. Cessione di alcuni beni a cliente Italia o fuori UE, con introduzione in Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. d) DL 331/93 e riguarda solo alcuni beni indicati nella tabella A-bis del DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5C.
3. **Cessione di beni con estrazione da Deposito IVA:**
a. Cessione di beni a cliente Italia, con estrazione da Deposito IVA: a fini procedurali, occorre tenere separate la fase di estrazione e la successiva fase di cessione:
i. l’estrazione dei beni è effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 6 DL 331/93 e si rimanda all’apposita scheda del manuale
ii. la successiva cessione dei beni è imponibile ai fini IVA: la registrazione della fattura avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “201 – Fattura clienti” con il relativo codice IVA imponibile.
b. Cessione di beni a cliente UE, con estrazione da Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art.50 bis, comma 4, lett. f) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “205 – Cessione di beni UE”, con l’apposito codice IVA “NI5F”.
c. Cessione di beni a cliente fuori UE, con estrazione da Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. g) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “206 – Fattura clienti Fuori UE”, con l’apposito codice IVA “NI5F”.
4. **Trasferimento di beni in un altro Deposito IVA:** i trasferimenti di beni tra Depositi IVA sono effettuati senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. i) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5I.
### Acquisto Beni UE
Inquadramento:
– Introdurre l’acquisto di Beni UE
– Registrare la Fattura del Fornitore UE
– Registrare la Fattura del Gestore del Deposito IVA
– Effettuare l’Integrazione della Fattura UE
– Registrazione della Cessione dei Beni
#### Introduzione all’acquisto Beni UE
In presenza della casistica sotto riportata “Soggetto italiano acquista beni UE da immettere in deposito IVA; successivamente i beni vengono estratti dal deposito iva per cessione in Italia” si devono effettuare le seguenti registrazioni:
– Registrazione Fattura Fornitore UE
– Registrazione Fattura Gestore del Deposito
– Registrazione Integrazione Fattura UE
– Registrazione Fattura di vendita.
##### Spese addebitate dal Gestore del Deposito IVA
I beni, durante la giacenza nel deposito IVA, possono essere soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVA.
Tali operazioni, fatturate dal gestore del deposito devono essere integrate così come il documento originale di acquisto della merce.
##### Estrazione dei beni
Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal Fornitore UE sena l’indicazione dell’imposta, è tenuto ad integrare la fattura di acquisto del Fornitore UE e la Fatturazione del Gestore del Deposito.
L’integrazione della fattura dovrà essere registrata sia nel registro fatture emesse, sia nel registro delle fatture di acquisto.
#### Fatture Fornitore UE depositi IVA
Per la registrazione della fattura di acquisto del Fornitore UE procedere come nel flusso riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione “5 – Acquisto Beni UE”.
2. Utilizzare un Fornitore con nazionalità IVA = UE.
3. Utilizzare nella griglia di caricamento un conto di costo relativo all’acquisto della merce.
4. Utilizzare il codice IVA “NI5A”.
5. Effettuare l’annotazione automatica sul registro degli acquisti e sul registro delle vendite.
#### Fattura Gestione Deposito IVA
Per la registrazione della Fattura del Gestore del Deposito IVA procedere come da flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiama il tipo di registrazione “1 – Fattura Fornitori”.
2. Utilizza il conto di costo relativo alle spese fatturate dal Gestore del Deposito IVA.
3. Indica il codice IVA “NI5H”.
#### Integrazione Fattura UE depositi IVA
In presenza di acquisto di beni UE si deve procedere con la registrazione della fattura di Integrazione.
Su tale documento viene calcolata l’imposta a debito ed a credito da annotare sul registro degli acquisti e delle vendite.
Per la registrazione della Fattura di Integrazione procedete come da flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo di registrazione “12 – Integrazione Fattura per Estrazione Depositi IVA – Acq. UE”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente utilizzato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al Fornitore un conto con Partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Nella griglia di caricamento, utilizzare lo stesso conto Fornitore indicato in Testata come conto di costo.
5. Selezionare il bottone **Collega**. Si aprirà una videata con due tab: “Beni” e “Servizi”, dove sono elencati i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta relativi all’inserimento dei beni nel deposito. Per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandovi su una delle colonne e cliccando con il tasto destro del mouse.
6. All’interno del tab “Beni”, selezionare il movimento relativo alla fattura di acquisto beni UE di riferimento:
– Selezionando il movimento, verrà proposto l’importo relativo all’estrazione della merce, uguale all’importo del movimento di acquisto. Se la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “Importo estratto” con l’indicazione del valore corretto; la procedura calcolerà automaticamente l’importo della colonna “Importo ancora da estrarre”.
– Selezionando il movimento, verrà utilizzato l’imponibile della fattura di acquisto UE al solo fine di calcolare la relativa imposta a debito e a credito.
7. All’interno del tab “Servizi”, selezionare il movimento relativo alla fattura del gestore del Deposito IVA.
8. La procedura utilizzerà l’imponibile del movimento selezionato al solo fine di calcolare la relativa imposta a credito e a debito.
9. Nella griglia di caricamento, la procedura visualizzerà l’imponibile al solo fine di calcolare l’imposta a credito e a debito; selezionando il codice IVA apposito (nello standard 4ES, 10ES, 22ES), verrà calcolata l’imposta sulla somma del movimento relativo alla Fattura di acquisto UE e del movimento relativo alla Fattura del Gestore del Deposito IVA.
#### Cessione Beni depositi IVA
1. **Cessione di beni all’interno del Deposito IVA (senza estrazione):**
– Registrazione: Tipo registrazione 201 – Fattura clienti
– Codice IVA: NI5E
2. **Cessioni di beni e loro introduzione in Deposito IVA:**
– Cessione di beni a cliente UE, con introduzione in Deposito IVA:
a. Registrazione: Tipo registrazione 201 – Fattura clienti
b. Codice IVA: NI5C
– Cessione di alcuni beni a cliente Italia o fuori UE, con introduzione in Deposito IVA:
a. Registrazione: Tipo registrazione 201 – Fattura clienti
b. Codice IVA: NI5C
3. **Cessione di beni con estrazione da Deposito IVA:**
– Cessione di beni a cliente Italia, con estrazione da Deposito IVA:
a. Registrazione: Tipo registrazione 201 – Fattura clienti
b. Codice IVA: Imponibile
– Cessione di beni a cliente UE, con estrazione da Deposito IVA:
a. Registrazione: Tipo registrazione 205 – Cessione di beni UE
b. Codice IVA: NI5F
– Cessione di beni a cliente fuori UE, con estrazione da Deposito IVA:
a. Registrazione: Tipo registrazione 206 – Fattura clienti Fuori UE
b. Codice IVA: NI5F
4. **Trasferimento di beni in un altro Deposito IVA:**
– Registrazione: Tipo registrazione 201 – Fattura clienti
– Codice IVA: NI5I
### Beni giacenti in Deposito IVA
– Introduzione ai beni giacenti in Deposito IVA
– Fattura acquisto Fornitore Italia
– Fattura gestore deposito
– Estrazione Depositi IVA DL 193/16
– Integrazione fattura di acquisto
– Cessione Beni
#### Introduzione ai beni giacenti in Deposito IVA
In presenza della casistica “Soggetto Italiano acquista beni giacenti in Deposito IVA; successivamente i beni vengono estratti dal deposito iva per cessione in Italia” si devono effettuare le seguenti registrazioni:
– Registrazione Fattura Acquisto
– Registrazione Fattura Gestore Deposito IVA
– Registrazione di prima nota Contabilizzazione credito Gestore Deposito IVA (DL 193/16)
– Registrazione Integrazione Fattura di acquisto o Autofattura estrazione Depositi IVA DL193/16
– Registrazione Fattura di vendita.
#### Spese addebitate dal Gestore del Deposito IVA
I beni, durante la giacenze nel deposito IVA, possono essere soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVA.
Tali operazioni, fatturate dal gestore del deposito devono essere integrate così come il documento originale di acquisto della merce.
#### Estrazione dei beni
Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal fornitore Italiano senza l’indicazione dell’imposta, è tenuto ad integrare la fattura di acquisto del fornitore italiano e la fattura del gestore del deposito.
L’integrazione della fattura dovrà essere registrata sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro delle fatture di acquisto.
#### Nuova normativa DL 193/16 – 1° aprile 2017
La legge di conversione del decreto fiscale n. 193/2016 è intervenuta sulla formulazione dell’art. 50-bis, comma 6, DL n. 331/1993, modificando gli adempimenti che occorre porre in essere all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA. Adempimenti che si diversificano a seconda che i beni oggetto dell’estrazione siano beni immessi nel deposito a seguito di un acquisto interno, comunitario o extracomunitario.
Nei casi previsti dalla nuova normativa l’assolvimento dell’IVA, relativa ai beni introdotti nel deposito per effetto di acquisti interni, deve essere effettuato dal Gestore del Deposito che versa in nome e per conto del soggetto estrattore. Pertanto, il tipo registrazione ”11 - Integrazione Fatture per estrazione Depositi IVA – Acquisti Italia”, che adotta il meccanismo del Reverse Charge, a partire dal 1° aprile 2017 non deve più essere utilizzato.
#### Fattura acquisto Fornitore Italia beni giacenti in deposito IVA
Per la registrazione della fattura del fornitore Italia procedere come nel flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “1 – Fattura Fornitori”.
2. Utilizzare il conto di costo relativo all’acquisto della merce.
3. Utilizzare il codice IVA “NI5E”.
#### Fattura gestore deposito
Per la registrazione della Fattura del Gestore del Deposito IVA procedere come da flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “1 – Fattura Fornitori”.
2. Utilizzare il conto di costo relativo all’acquisto della merce.
3. Utilizzare il codice IVA “NI5H”.
#### Estrazione Depositi IVA DL 193/16
In fase di estrazione del bene dal Deposito IVA si deve procedere come prima cosa con la registrazione del credito IVA nei confronti del Gestore del deposito.
Per la registrazione di prima nota del credito IVA procedere come da flusso riportato.
**Piano dei conti:**
1. Richiamare il Piano dei Conti utilizzato per la ditta dalla funzione “Gestione Piano dei Conti Utente” dal menù “Piani dei Conti Standard” oppure “Piani dei Conti Correlati” (“Sistema Contabile > Tabelle contabili”).
2. Richiamare il tab “Conti Automatici”.
3. Richiamare la sezione “Contabili”.
4. Per la tipologia conto “IVA c/gestore deposito IVA”, indicare un conto con partitario Collegato Fornitori senza Gestione delle Partite contabili da utilizzare in caricamento registrazioni (nel PdC Standard Sistemi S1_SIS è già proposto il conto 15.05.27 – IVA c/gestore deposito IVA; nei PdC Correlati Sistemi ORD e SEMP è già proposto il conto 27.05.31 – IVA c/gestore deposito IVA).
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “583 – Contabilizzazione credito Gestore Deposito IVA”.
2. Utilizzare come conto di Contropartita a quadratura il conto automatico Collegato Fornitori presente nella sezione conti automatici. Utilizzare il fornitore precedentemente usato per la registrazione della fattura di prestazione del servizio del Gestore del deposito.
3. Nella griglia di caricamento utilizzare un conto patrimoniale di cassa o banca.
4. Dopodiché procedere con la registrazione dell’Autofattura estrazione Depositi IVA DL 193/16 – Acquisti Italia.
##### Acquisti Italia
Per la registrazione dell’autofattura procedere come da flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “60- Autofattura estrazione Depositi IVA DL 193/16 – Acq. Italia”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente usato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al fornitore un conto con partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Nella griglia di caricamento utilizzare come conto di costo lo stesso conto Fornitore indicato in testata.
5. Selezionare il bottone **Collega**; viene visualizzata una videata con due tab “Beni” e “Servizi”, in cui sono elencati i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta e inerenti l’acquisto e la gestione dei beni nel deposito; per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandovi su una delle colonne e cliccare con il tasto destro del mouse.
6. All’interno del tab “Beni” selezionare il movimento relativo alla fattura di acquisto di riferimento.
7. Selezionando il movimento verrà proposto l’importo relativo all’estrazione della merce uguale all’importo del movimento di acquisto; se la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “importo estratto” con l’indicazione del valore corretto; la procedura calcolerà automaticamente l’importo della colonna “importo ancora da estrarre”.
8. Selezionando il movimento verrà utilizzato l’imponibile della fattura di acquisto al solo fine di calcolare la relativa imposta a credito.
9. All’interno del tab “Servizi” selezionare il movimento relativo alla fattura del gestore del deposito IVA; la procedura utilizzerà l’imponibile del movimento selezionato al solo fine di calcolare la relativa imposta a credito. Se la fattura del gestore del deposito per i servizi resi è stata emessa ad un soggetto diverso dall’estrattore è comunque necessario indicare il codice partitario del gestore del deposito IVA.
10. Nella griglia di caricamento la procedura visualizzerà l’imponibile al solo fine di calcolare l’imposta a credito; selezionando il codice IVA apposito (nello standard 4EI, 10EI, 22EI) verrà calcolata l’imposta sulla somma del movimento relativo alla fattura di acquisto e del movimento relativo alla fattura del gestore del deposito IVA.
##### Acquisti Italia Plafond
Se l’estrattore è un esportatore abituale presenterà al Gestore del deposito la lettera d’intento e non verserà l’IVA. Non bisognerà registrare il credito nei confronti del Gestore del deposito.
Per la registrazione dell’autofattura procedere come da flusso riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “61- Autofattura estrazione Depositi IVA DL 193/16 – Acq. Italia Plafond”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente usato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al fornitore un conto con partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Nella griglia di caricamento utilizzare come conto di costo lo stesso conto Fornitore indicato in testata.
5. Selezionare il bottone **Collega**; verrà visualizzata una videata con due tab “Beni” e “Servizi”, in cui sono elencati i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta e inerenti l’acquisto e la gestione dei beni nel deposito; per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandovi su una delle colonne e cliccare con il tasto destro del mouse.
6. All’interno del tab “Beni” selezionare il movimento relativo alla fattura di acquisto di riferimento.
7. Selezionando il movimento verrà proposto l’importo relativo all’estrazione della merce uguale all’importo del movimento di acquisto; se la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “importo estratto” con l’indicazione del valore corretto; la procedura calcolerà automaticamente l’importo della colonna “importo ancora da estrarre”.
8. All’interno del tab “Servizi” selezionare il movimento relativo alla fattura del gestore del deposito IVA.
9. Nella griglia di caricamento selezionare un codice IVA Plafond.
10. Il movimento non verrà scritto nei progressi contabili.
#### Integrazione fattura di acquisto beni giacenti in depositi IVA
In presenza di acquisto di beni giacenti in Deposito IVA si deve procedere con la registrazione della fattura di Integrazione.
Su tale documento viene calcolata l’imposta a debito ed a credito da annotare sul registro degli acquisti e sul registro delle fatture emesse.
Per la registrazione della fattura di Integrazione procedete come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento movimenti:**
1. Richiamare il tipo registrazione “11 – Integrazione fattura per estrazione depositi IVA – Acq. Italia”.
2. Utilizzare il fornitore precedentemente usato per la registrazione della fattura di acquisto.
3. Associare al fornitore un conto con partitario Collegato Fornitori senza la Gestione delle Partite contabili (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite).
4. Nella griglia di caricamento utilizzare come conto di costo lo stesso conto Fornitore indicato in testata.
5. Selezionare il bottone **Collega**; verrà visualizzata una videata con due tab “Beni” e “Servizi”, in cui sono elencati i documenti annotati su tutti i Registri IVA Acquisti attivati per la ditta e inerenti l’acquisto e la gestione dei beni nel deposito; per visualizzare il numero del registro, personalizzare la griglia posizionandovi su una delle colonne e cliccare con il tasto destro del mouse.
6. All’interno del tab “Beni” selezionare il movimento relativo alla fattura di acquisto di riferimento:
– selezionando il movimento viene proposto l’importo relativo all’estrazione della merce uguale all’importo del movimento di acquisto; se la merce viene estratta solo parzialmente, modificare manualmente la colonna “importo estratto” con l’indicazione del valore corretto; la procedura calcola automaticamente l’importo della colonna “importo ancora da estrarre”;
– selezionando il movimento viene utilizzato l’imponibile della fattura di acquisto al solo fine di calcolare la relativa imposta a debito ed a credito.
7. All’interno del tab “Servizi” selezionare il movimento relativo alla fattura del gestore del deposito IVA; la procedura utilizza l’imponibile del movimento selezionato al solo fine di calcolare la relativa imposta a credito ed a debito.
8. Nella griglia di caricamento la procedura visualizza l’imponibile al solo fine di calcolare l’imposta a credito ed a debito; selezionando il codice IVA apposito (nello standard 4ES, 10ES, 22ES) viene calcolata l’imposta sulla somma del movimento relativo alla fatture di acquisto e del movimento relativo alla fattura del gestore del deposito IVA.
#### Cessione Beni giacenti in depositi IVA
Possono configurarsi le ipotesi di cessioni di beni di seguito riportate:
1. Cessione di beni all’interno del Deposito IVA (senza estrazione): le cessioni di beni custoditi in un Deposito IVA, e che vi permangono, possono essere effettuate verso clienti di qualsiasi nazionalità; l’operazione viene eseguita senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. e) DL 331/93.
I beni giacenti nel deposito IVA vengono pertanto ceduti senza estrazione, con subentro dell’acquirente nella veste di depositario.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5E.
2. Cessioni di beni e loro introduzione in Deposito IVA:
– Cessione di beni a cliente UE, con introduzione in Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. c) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5C.
– Cessione di alcuni beni a cliente Italia o fuori UE, con introduzione in Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. d) DL 331/93 e riguarda solo alcuni beni indicati nella tabella A-bis del DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5C.
3. Cessione di beni con estrazione da Deposito IVA:
– Cessione di beni a cliente Italia, con estrazione da Deposito IVA: a fini procedurali, occorre tenere separate la fase di estrazione e la successiva fase di cessione:
a. l’estrazione dei beni è effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 6 DL 331/93 e si rimanda all’apposita scheda del manuale
b. la successiva cessione dei beni è imponibile ai fini IVA: la registrazione della fattura avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “201 – Fattura clienti” con il relativo codice IVA imponibile.
– Cessione di beni a cliente UE, con estrazione da Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art.50 bis, comma 4, lett. f) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “205 – Cessione di beni UE”, con l’apposito codice IVA “NI5F”.
– Cessione di beni a cliente fuori UE, con estrazione da Deposito IVA: la cessione viene effettuata ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. g) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione “206 – Fattura clienti Fuori UE”, con l’apposito codice IVA “NI5F”.
4. Trasferimento di beni in un altro Deposito IVA: i trasferimenti di beni tra Depositi IVA sono effettuati senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. i) DL 331/93.
La registrazione della cessione avviene nei modi ordinari, utilizzando il tipo registrazione 201 – Fattura clienti, con l’apposito codice IVA NI5I.
## Acquisti e cessioni di veicoli intracomunitari
### Introduzione agli acquisti e cessioni di veicoli intracomunitari
Le disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi di cui all’art. 1, comma 9 del DL 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286 hanno introdotto una misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli di provenienza comunitaria.
Dal 3 dicembre 2007, è necessario allegare alla richiesta di immatricolazione del veicolo il Modello “F24 – IVA Immatricolazione auto UE” attestante il pagamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna di veicoli provenienti da altri Stati membri.
L’imposta deve essere versata nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.
Nel modello di pagamento devono essere indicati per ciascun veicolo i dati corrispondenti a:
– Tipo veicolo
– Numero telaio
– IVA versata.
L’imposta deve essere obbligatoriamente versata in quanto è espressamente esclusa ogni possibilità di compensazione e di detrazione.
Inoltre:
– l’IVA relativa alla cessione di questi veicoli, partecipa alla liquidazione IVA ed alla determinazione del volume d’affari del periodo in cui la vendita è effettuata anche se versata separatamente
– l’importo, a debito o a credito, risultante dalla liquidazione periodica, comprensiva anche delle prime cessioni interne dei veicoli, deve essere diminuito dell’IVA già versata con il nuovo Modello “F24 – IVA immatricolazione auto UE”.
Nel seguito vengono analizzati i flussi operativi da seguire per la registrazione delle operazioni di acquisto e della prima cessione interna.
### Acquisti di veicoli intracomunitari
Per una ditta che svolge attività di commercio di autoveicoli, l’acquisto di veicoli all’interno della UE risulta essere un normale acquisto di merce intracomunitaria (Registrare gli acquisti intracomunitari di beni).
### Prima cessione interna veicoli acquisti UE
In base a quanto indicato nel “Commercio di veicoli intracomunitari”, per la registrazione della prima cessione interna procedete come da flusso di seguito riportato.
**Caricamento Registrazioni:**
1. Richiamare il tipo registrazione specifico “214 – Cessioni di veicoli acquistati UE” o “314 – Nota credito cessioni di veicoli acquistati UE”.
2. Utilizzare un cliente con Nazionalità IVA = Italia.
3. Utilizzare il codice IVA specifico “IM22 – 22% IMMATRICOLAZIONE VEICOLI UE” o “IM21 – 21% IMMATRICOLAZIONE VEICOLI UE”. I tipi registrazione sopra indicati, utilizzati con i codici IVA specifici sopra indicati (o altro codice IVA creato dall’utente a cui è stato associato il raggruppamento IVA “271 – Immatricolazione veicoli UE”), consentono l’indicazione dei dati del veicolo oggetto di cessione.
**Lista movimenti IVA**
Per ottenere la lista dei movimenti IVA riferiti alle cessioni dei veicoli acquistati UE con il dettaglio dei dati del veicolo, è necessario selezionare il solo uso particolare “Immatricolazione veicoli UE” presente all’interno della “Selezione usi particolari IVA”.
Per ciascuna riga di movimento IVA verranno riportati i dati del veicolo eventualmente inseriti in caricamento registrazioni (Tipo veicolo e Numero telaio).
**Liquidazione IVA**
Nel calcolo della liquidazione IVA del periodo, tali operazioni saranno prese in considerazione nella determinazione dell’importo a debito o a credito del periodo, per poi essere successivamente sottratte o sommate al fine di determinare l’importo:
– da versare
– a credito prossimo periodo.
L’importo dell’IVA a debito riferita a queste operazioni viene evidenziato in una specifica riga nel prospetto del calcolo della liquidazione e nella gestione della Liquidazione IVA, denominata “IVA immatricolazione veicoli UE versata separatamente”.
## Operazioni transfrontaliere
### Inquadramento normativo
Il 1° gennaio 2019 entra in vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.1 c.3-bis D.Lgs. 127/2015 inserito dall’art.1 c.909 lett.a n.4 Legge 205/2017 (Legge di Bilancio), ovvero la comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, definite operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI) ai sensi dell’art.1 c.3 dello stesso D.Lgs. 127/2015.
Con il provvedimento del 30/04/2018, sono state definite le regole tecniche per la trasmissione telematica anche dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro).
#### Ambito soggettivo
I soggetti obbligati alla comunicazione sono i titolari di partita IVA residenti, stabiliti nel territorio dello Stato, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica e dall’adempimento in oggetto:
– i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 cc1 e 2, DL98/2011
– i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 cc. da 54 a 89 della L190/2014
– gli agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34 c.6 DPR 633/72
– i soggetti identificati in Italia (soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia o identificazione diretta in Italia)
– i soggetti non stabiliti in Italia (compresi Livigno e Campione d’Italia)
– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, con proventi commerciali relativi al periodo d’imposta precedente non superiori a 65.000.
#### Ambito oggettivo
Le operazioni rientranti in tale adempimento riguardano tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti.
Non sono, invece, oggetto di obbligo di trasmissione i seguenti documenti:
– le bolle doganali
- le fatture eventualmente emesse o ricevute in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI) (sia in caso di obbligo che di facoltà per i soggetti esteri).
### Partitari clienti e fornitori non stabiliti
#### Dati contabili partitario
Nella sezione “Dati contabili” dei clienti e fornitori è presente l’opzione Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere.
L’opzione è visualizzata in corrispondenza dei paritari identificati come soggetto non stabiliti in Italia.
In particolare, i partitari identificati in tal modo sono i seguenti:
– anagrafiche estere
– rappresentanti fiscali
– identificazioni dirette.
Tale opzione non è presente nei partitari identificati come soggetti residenti o stabiliti in Italia (anagrafiche italiane e stabili organizzazioni in Italia) in quanto normativamente esclusi dall’adempimento.
##### Nuovo partitario clienti/fornitore
La creazione di partitari clienti e fornitori identificati come soggetti non stabili in Italia, propone l’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” selezionata.
##### Variazione dati anagrafici clienti/fornitore ed impostazione dell’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere”
Nel caso in cui si modifichino o si integrino dei dati anagrafici che potrebbero far identificare in maniera differente il partitario, in particolare da residente/stabilito a non stabilito in Italia, l’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” viene visualizzata nella sezione “Dati contabili” del partitario ma non valorizzata. L’opzione è modificabile.
##### Partitari clienti e fornitori non stabiliti
La funzione Impostazione comun. transfrontaliere su partitari presente nel menu “Tabelle di base e utilità > Utilità Utenti > Elaborazioni multiple”, consente di impostare o meno l’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” presente nei dati contabili dei partitari clienti e fornitori identificati come soggetti non stabiliti in Italia.
La funzione consente di selezionare più ditte contemporaneamente e di elaborare per ciascuna di esse i partitari identificati come soggetti non stabiliti in Italia suddivisi per clienti e fornitori e per attività contabile. I partitari identificati in tal modo sono i seguenti:
- anagrafiche estere
- rappresentanti fiscali
- identificazioni dirette.
I partitari identificati come soggetti residenti o stabiliti in Italia (anagrafiche italiane e stabili organizzazioni in Italia) non sono visualizzati in quanto normativamente esclusi dall’adempimento.
È possibile, inoltre, scegliere contemporaneamente più partitari, appartenenti alla stessa ditta o a ditte differenti, per i quali impostare o meno l’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere”.
**Caricamento registrazioni**
La selezione o meno di tale opzione determina la conseguente valorizzazione dell’opzione “Rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” presente nelle integrazioni della registrazione del documento.
### Acquisti e vendite da e verso soggetti non stabili
La registrazione di un acquisto o di una vendita da e verso soggetti non stabiliti consente di indicare la rilevanza dell’operazione ai fini della predisposizione dei dati della comunicazione operazioni transfrontaliere.
Nelle integrazioni della registrazione, nella sezione “Altri dati”, è presente l’opzione Rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere (esterometro).
L’opzione è presente nei movimenti:
1. registrati a partire dall’anno IVA 2019
2. per cui viene utilizzato un partitario identificato come soggetto non stabilito in Italia.
I partitari che vengono identificati come soggetti non stabiliti in Italia sono i seguenti:
a. anagrafiche estere
b. rappresentanti fiscali
c. identificazioni dirette
3. relativi ad operazioni di acquisto o vendita.
La nuova opzione non è presente per alcuni tipi registrazione relativi a:
a. operazioni normativamente escluse o per cui non sono ancora stati forniti chiarimenti, come:
– schede carburante
– operazioni fuori ambito IVA
– operazioni in regime split payment
– operazioni tax free shopping
– estrazione beni da Depositi IVA
b. operazioni non rilevanti ai fini dell’adempimento:
– 196 – Riporto beni usati da cedere.
Tali registrazioni non verranno considerate rilevanti ai fini dell’adempimento.
L’opzione viene proposta valorizzata in funzione a quanto definito nell’opzione “Soggetto rilevante comunicazione operazioni transfrontaliere” nei “Dati contabili” del partitario Fornitore/Cliente che si sta utilizzando.
L’opzione, se selezionata, permette di identificare la singola registrazione come rilevante ai fini della comunicazione operazioni transfrontaliere. In tal caso la registrazione verrà considerata in fase di predisposizione.
In caso contrario, la registrazione non viene identificata come rilevante, per cui verrà esclusa dall’adempimento.
