# ALTRE OPERAZIONI IN AMBITO IVA 

## Passaggi interni 

Inquadramento: 

– Introduzione ai passaggi interni 

– Attività in regime Normale 

– Attività che acquista in regime Ventilante 

– Attività che cede in regime Ventilante 

– Attività in Regime IVA agricolo speciale 

### Inquadramento ai passaggi interni 

I passaggi di beni e servizi tra attività separate devono essere fatturati con riferimento al valore normale e le registrazioni devono essere eseguite distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nello stesso mese 

Nella Dichiarazione IVA i passaggi interni devono essere compresi in un apposito rigo del quadro cessioni dell’intercalare. 

I passaggi di beni e servizi tra attività separate possono avvenire: 

– tra attività dove entrambe sono in regime IVA normale 

– tra attività dove l’attività che acquista o cede i beni servizi è in regime IVA Ventilante  

– tra attività dove l’attività che cede i beni è in regime IVA Agricolo speciale. 

### Attività in regime Normale 

Per la registrazione di passaggi interni tra attività in regime IVA normale procedere come da flusso di seguito riportato. 

**Caricamento Registrazioni > Fatture Clienti o Corrispettivi > Attività che cede:** 

1. Richiamare il tipo registrazione specifico 225 – Fattura clienti passaggio interno o 325 – Nota credito clienti passaggio interno nel registro delle vendite o il tipo registrazione 415 – Corrispettivi passaggio interno nel registro corrispettivi. 

2. Richiamare come cliente la ditta e indicare un conto senza la gestione partita contabile (nei PdC Standard Sistemi S1_SIS e SP_SIS il conto 150531 – Clienti generici no gestione partite). 

3. Indicare nella griglia di caricamento: 

a. come conto di costo il conto che è stato utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce o del servizio; 

b. come codice IVA uno dei codici collegati al raggruppamento IVA “754 – Passaggi interni”: 

– PI22 – 22% – Passaggi Interni 

– PI10 – 10% – Passaggi Interni 

– PIN4 – 4% – Passaggi Interni 

– PIN5 – 5% – Passaggi Interni 

oppure 

– PINE – Passaggi interni esenti, collegato al raggruppamento IVA “663 – Passaggi interni esenti” (fino al 31/12/2017 era collegato al raggruppamento “754 – Passaggi interni”) 

– PIN9 – Passaggi interni servizi art.8bis e 9, collegato al raggruppamento IVA “696 – Passaggi interni servizi art.8bis e 9” 

– PIES – Passaggi interni servizi art.7-quater/quinquies, collegato al raggruppamento IVA “697 – Passaggi interni servizi art. art.7-quater/quinquies”. 

La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggio interno”. 

**Caricamento Registrazioni > Fatture Fornitori > Attività che acquista** 

1. Richiamare un tipo registrazione di ambito acquisti. 

2. Richiamare come fornitore la ditta e indicare un conto senza la gestione partita contabile (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite). Per le imprese semplificate, è necessario indicare un conto con la gestione partita contabile. 

3. Indicare nella griglia di caricamento: 

– come conto di costo il conto che è stato utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce o del servizio; 

– come codice IVA uno qualsiasi. 

Per la chiusura dei conti Collegato Clienti, Collegato Fornitori, IVA a debito e IVA a credito, effettuare gli opportuni giroconti. 

### Attività che acquista in regime Ventilante 

Per registrare i passaggi interni da un’attività IVA Normale ad una Ventilante procedete come da flusso di seguito riportato. 

**Caricamento Registrazioni > Fattura Clienti o Corrispettivi > Attività che cede:** 

1. Richiamare un tipo registrazione specifico: 225 – Fattura clienti passaggio interno o 325 – Nota credito clienti passaggio interno nel registro delle vendite oppure 415 – Corrispettivi passaggio interno nel registro corrispettivi. 

2. Richiamare la ditta come cliente e indicare un conto senza la gestione partita contabile (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 150531 – Clienti generici no gestione partite). 

3. Nella griglia di caricamento: 

– Indicare come conto di costo il conto utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce. 

– Utilizzare il codice IVA PINT – Passaggio interno di beni ad attività ventilante (caratteristiche categoria “Generico”, aliquota, “Tipo operazione = Escluso”, raggruppamento IVA “738 – Passaggi interni ventilazione”). 

La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggi interni ventilazione”. 

**Caricamento Registrazioni > Fattura Fornitori > Attività che acquista:** 

1. Richiamare un tipo registrazione di ambito acquisti (ad esempio, “1 – Fattura fornitori” e “101 – Nota credito fornitori”). 

2. Richiamare la ditta come fornitore e indicare un conto senza la gestione partita contabile (nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS il conto 390523 – Fornitori generici no gestione partite). Per le imprese semplificate, è necessario indicare un conto con la gestione partita contabile. 

3. Nella griglia di caricamento: 

a.  Indicare come conto di costo il conto utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce. 

b. Utilizzare uno dei seguenti codici IVA: 

– VPI3 – 22% – Passaggio interno di beni – Incremento monte acquisti 

– VPI5 – 4% – Passaggio interno di beni – Incremento monte acquisti 

– VPI8 – 5% – Passaggio interno di beni – Incremento monte acquisti 

– VPI6 – 10% – Passaggio interno di beni – Incremento monte acquisti 

(caratteristiche: categoria “Ventilante”, aliquota IVA, “Tipo operazione = Escluso”, Raggruppamento IVA “25 – Passaggi interni ventilazione”). La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggi interni ventilazione”. 

Per la chiusura dei conti Collegato Clienti, Collegato Fornitori, effettuare gli opportuni giroconti. 

**Calcolo Liquidazione IVA** 

Eseguire il calcolo; il calcolo della liquidazione IVA dell’attività ventilante terrà conto del passaggio interno tra il monte acquisti e la ventilazione sui corrispettivi sarà calcolata in base all’aliquota indicata sul codice IVA non imponibile utilizzato. 

### Attività che cede in regime Ventilante 

L’attività Ventilante che cede deve registrare la fattura di passaggi interni sia sul registro acquisti per diminuire il monte acquisti per il calcolo della ventilazione, sia sul registro vendite per la cessione. 

**Caricamento Registrazioni > Fattura Fornitori > Attività che cede:** 

1. Richiamare un tipo registrazione di ambito acquisti (come “1 – Fattura fornitori” e “101 – Nota credito fornitori”). 

2. Richiamare la ditta come fornitore e indicare un conto senza la gestione partita contabile. Per le imprese semplificate, è necessario indicare un conto con la gestione partita contabile. 

3. Nella griglia di caricamento: 

a. Indicare come conto di costo quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce. 

b. Utilizzare l’importo al lordo dell’IVA con segno negativo come imponibile. 

c. Utilizzare uno dei seguenti codici IVA: 

– VPS3 – 22% – Passaggio interno di beni – Storno monte acquisti, per stornare il monte acquisti con aliquota 22% 

– VPI4 – Passaggio interno di beni – Storno monte acquisti (aliquota 4%), per stornare il monte acquisti con aliquota 4% 

– VPI7 – Passaggio interno di beni – Storno monte acquisti (aliquota 5%), per stornare il monte acquisti con aliquota 5% 

– VPI1 – Passaggio interno di beni – Storno monte acquisti (aliquota 10%), per stornare il monte acquisti con aliquota 10%. 

La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggi interni ventilazione”. 

**Caricamento Registrazioni > Fattura Cliente o Corrispettivi > Attività che cede:** 

1. Richiamare il tipo di registrazione specifico “225 – Fattura clienti passaggio interno” o “325 – Nota credito clienti passaggio interno” nel registro delle vendite, oppure il tipo di registrazione “415 – Corrispettivi passaggio interno” nel registro corrispettivi. 

2. Richiamare la ditta come cliente e indicare un conto Collegato Clienti senza la gestione partita contabile (utilizzando il conto 150531 – Clienti generici no gestione partite nei PdC Standard SISTEMI S1_SIS e SP_SIS). 

3. Utilizzare il conto Collegato Clienti e il cliente indicato in testata nella griglia di caricamento. 

4. Utilizzare il codice IVA PIV – Passaggi interni di beni da attività ventilante. La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggi interni ventilazione”. 

**Caricamento Registrazioni > Fatture Fornitori > Attività che acquista** 

1. Richiamare un tipo registrazione di ambito acquisti. 

2. richiamare come fornitore la ditta ed indicare un conto senza la gestione contabile. Imprese semplificate: è necessario indicare un conto con la gestione partita contabile. 

3. Utilizzare il codice IVA PIV – Passaggi interni di beni da attività ventilante. 

### Attività in Regie IVA agricolo speciale 

Per la registrazione di passaggi interni tra attività in Regime IVA agricolo speciale procedere come da flusso di seguito riportato. 

** Caricamento Registrazioni – Fattura Clienti o Corrispettivi:** 

1. Richiamare il tipo di registrazione specifico di ambito vendite “225 – Fattura clienti passaggio interno” o “325 – Nota credito clienti passaggio interno”, oppure il tipo di registrazione di ambito corrispettivi “415 – Corrispettivi passaggio interno”. 

2. Richiamare la ditta come cliente e indicare un conto senza la gestione partita contabile. 

3. Nella griglia di caricamento: 

– Utilizzare come conto di costo il conto precedentemente utilizzato per la registrazione dell’acquisto della merce. 

– Utilizzare come codice IVA un codice IVA specifico per i Passaggi interni di beni agricoli (caratteristiche: categoria “Agricolo”, aliquota IVA, “Tipo operazione = Imponibile”, % di compensazione, raggruppamento IVA “52 – Passaggi interni agricoli”). 

La registrazione viene identificata ai fini IVA come “Passaggio interno agricolo”. 

## Documenti in sospensione d’imposta 

Inquadramento: 

– Introduzione ai Documenti in sospensione d’imposta 

– Documenti in sospensione d’imposta art. 6 c. 5 DPR 633/72 

– Documenti in sospeso art. 7 DL 185/2008 

– Documenti in sospeso art. 32-bis DL 83/2012 

### Introduzione ai Documenti in sospeso d’imposta 

Nelle schede che seguono vengono dettagliate le modalità operative per la rilevazione delle operazioni per cui l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi. 

In particolare: 

– **Documenti in sospensione d’imposta art. 6 c. 5 DPR 633/72:** per le fatture verso/da enti pubblici l’imposta diventa esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà di applicare le disposizioni relative alle normali fatture, per le quali l’imposta diventa esigibile nel momento in cui le operazioni vengono effettuate. 

– **Documenti in sospeso art. 7 DL 185/2008:** l’art. 7 del DL 185 29/11/2008, convertito con la L. 2/2009, ha introdotto il principio secondo il quale l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA (ovvero nell’esercizio di impresa, arte e professione). 

– **Documenti con IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012 (IVA per cassa):** l’art. 32-bis del DL 83/2012, convertito dalla L. 134/2012, ha introdotto il nuovo regime IVA per cassa, secondo il quale, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA (ovvero nell’esercizio di impresa, arte e professione), l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi. 

### Documenti in sospeso d’imposta art. 6 c.5 DPR 633/72 

Per le fatture verso e da enti pubblici l’imposta diventa esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà di applicare le disposizioni relative alle normali fatture per le quali l’imposta diventa esigibile nel momento in cui le operazioni vengono effettuate. 

Dal 2015 tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale sono soggette al nuovo metodo di versamento dell’IVA, c.d. Split payment. 

Le sole operazioni soggette alla sospensione d’imposta art. 6 c.5 DPR 633/72, concernono le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta. 

Per la corretta registrazione delle fatture in sospensione di imposta procedere come da flusso di seguito riportato. 

**Gestione Ditte:** 

1. Richiamare “Registri IVA” dal tab “Dati IVA”. 

2. Posizionarsi sul registro acquisto o sul registro vendite e attivate l’opzione “Gestione IVA acquisti in sospeso art. 6 c.5 art. 17-ter (split payment) DPR 633/72” o “Gestione IVA vendite in sospeso art. 6 c.5 e art. 17-ter (split payment) DPR 633/72. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura in sospeso** 

Richiamare uno dei seguenti tipi registrazione (questi tipi registrazione azzerano i campi “Competenze IVA” nella testata della registrazione): 

– 10 – Fatture fornitori IVA sospesa art. 6 c. 5 

– 110 - Nota credito fornitori IVA sospesa art. 6 c. 5 

– 210 – Fatture clienti IVA sospesa art. 6 c. 5 

– 211 – Nota di addebito fatture clienti IVA sospesa art. 6 c. 5 

– 310 – Nota credito clienti IVA sospesa art. 6 c. 5 

E registrare la fattura come normale Fattura fornitore/Fattura clienti. 

**Caricamento Registrazioni – Incasso/Pagamento Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare il tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” o “501 – Operazioni di cassa/banca” e procedere come un normale incasso/pagamento. 

2. Selezionare **Visualizza* in corrispondenza della colonna “Dettagli” della “Situazione Partite” per visualizzare il corso dell’esigibilità della fattura. 

Al salvataggio dell’incasso/pagamento la procedura attribuisce il periodo di competenza IVA per il calcolo dell’imposta in sede di liquidazione. 

**Gestire incassi/pagamenti – Incasso/Pagamento Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare la funzione “Gestione incassi/pagamenti” e selezionare il tasto funzioni **Registra incassi** o **Registri pagamenti** e procedere come un normale incasso/pagamento. 

2. Selezionare **Visualizza** in corrispondenza della colonna “Dettagli incasso” o “Dettagli pagamento” per visualizzare il corso dell’esigibilità della fattura. 

Al salvataggio dell’incasso la procedura attribuisce il periodo di competenza IVA per il calcolo dell’imposta in sede di liquidazione. 

**Ditte con attivazione pro-rata** 

Per le ditte che prevedono la gestione del pro-rata, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver imposto, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva id pro-rata e, in un secondo momento, poter rielaborare tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento della registrazione, occorre: 

– modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva. 

– utilizzare la funzione “Elaborazione multipla Registrazioni” presente nel MENU “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple” con il tipo lavoro “Aggiornamento % pro-rata”. 

**Ditte con pro-rata e acquisti in sospensione d’imposta art. 6, c.5 DPR 633/72** 

Anche per tale casistica, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare, in un secondo momento, tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

- modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva 

- utilizzare la funzione “Cambio % Pro-rata su registrazioni” presente nel MENU “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple”. 

La procedura rielabora le registrazioni in base alla percentuale definitiva relativa alle fatture di acquisto in sospensione d’imposta ex art. 6, c.5 DPR 633/72 e non in base alla percentuale relativa ai pagamenti. 

Gli eventuali pagamenti dovranno essere annullati e ricaricati. 

**Acquisti in sospensione d’imposta registrati in anno precedente e non ancora pagati** 

Nella casistica particolare in cui l’utente: 

– abbia registrato dei documenti di acquisto in sospensione d’imposta che risultino non ancora pagati 

– cambi la percentuale di detraibilità pro-rata nell’anno del pagamento 

Sarà cura dell’utente gestire manualmente la casistica, nell’anno in cui avviene il pagamento. 

Dalla gestione dei Progressivi IVA (MENU “Operazioni Giornaliere > Gestione Progressivi IVA”) effettuare le seguenti registrazioni: 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento della fattura con la percentuale pro-rata dell’anno precedente e con gli stessi importi della fattura ma espressi con segno negativo 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento con la nuova percentuale pro-rata e con gli stessi importi della fattura con segno positivo. 

È possibile utilizzare la lista di controllo “Prospetto operazioni registrate/esigibili”, impostando: 

– “Periodo competenza IVA” con il periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento 

– “Operazioni registrate in altri periodi ed esigibili nel periodo” come selezione documenti/esigibilità 

– “Dettaglio documenti + riepilogo” come tipo stampa- 

Successivamente: 

– effettuare il pagamento della fattura 

– modificare l’articolo contabile di pagamento inserendo a storno/incremento i conti dell’IVA. 

### Documenti in sospeso art. 7 DL 185/2008 

L’art. 7 del DL 185 29/11/2008, convertito con la L. 2/2009, ha introdotto il principio secondo il quale l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA (ovvero nell’esercizio di impresa, arte e professione). 

 Il DM di attuazione dell’art. 7 del DL 185/2008, inoltre stabilisce il limite del volume d’affari per l’applicazione dell’esigibilità differita, fissandolo nella misura di 200.000,00 euro. Tale limite si riferisce non solo all’anno solare precedente, ma anche a quello in corso, fermo restando che, in caso di sforamento nel corso dell’anno, si dovrà applicare il regime ordinario a partire dall’operazione che ha determinato il superamento della soglia. 

L’applicazione del principio dell’IVA di cassa ha carattere facoltativo a scelta dell’emittente, e l’adozione del meccanismo dell’esigibilità differita deve essere annotato sulla fattura; se una fattura viene emessa con il differimento dell’esigibilità, il cliente potrà detrarre l’IVA solo al momento del pagamento. 

Il comma 1, dell’art. 7, dispone che l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 

Il regime dell’Iva per cassa introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012 ha sostituito quello previsto dall’articolo 7 del Dl 185/2008 che, pertanto, è abrogato a partire 1° dicembre 2012. 

Inquadramento: 

– Gestione Ditte 

– Partitari Clienti 

– Partitari Fornitori 

– Caricamento registrazioni 

– Documenti non incassati/pagati nel termine art. 7 DL 185/2008 

– Registri IVA 

#### Gestione Ditte 

**Flusso operativo:** 

1. Richiamare la sezione “Dati IVA” 

2. Impostare sul registro IVA Vendite l’opzione “Gestione IVA vendite in sospeso art. 7 DL 185/2008”.  In presenza di acquisti art. 7 DL 185/2008 non occorre impostare alcun flag per registrare tali documenti. 

#### Partitari Clienti 

L’art. 7 DL 185/08 dispone che l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedere concorsuali o esecutive. 

**Gestione Clienti:** 

1. Creare o richiamate un partitario cliente e posizionatevi nei “Dati contabili”. 

2. Nella sezione “Documenti con IVA sospesa art. 7 DL 185/08 o 32-bis DL 83/2012” selezionare l’opzione “Cliente soggetto a procedura concorsuale od esecutiva”. 
L’imposta a debito sulle fatture relative ad un cliente per il quale è stata selezionata l’opzione non ha il limite temporale per l’esigibilità. 

#### Partite Fornitori 

Tra i “dati contabili” del fornitore è presente l’opzione “Gestione documenti con IVA sospesa art. 7 DL 185/08”. 

Tale informazione consente di eseguire alcuni controlli in fase di caricamento registrazioni. 

Ad esempio, se sul fornitore risulta attivata l’opzione qualora in caricamento registrazioni venga indicato un tipo registrazione che non prevede il differimento dell’imposta il programma emette una segnalazione forzabile. 

#### Caricamento registrazioni 

Per la corretta registrazione delle fatture in sospensione di imposta art. 7 DL 185/2008 procedere come da flusso di seguito riportato. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare uno dei seguenti tipi registrazione: 

– “71 – Fatture fornitori IVA sospesa art. 7 DL 185/2008” 

– “72 – Nota di addebito fattura fornitori iva sospesa art. 7 DL 185/2008” 

– “171 - Nota credito fornitori IVA sospesa art. 7 DL 185/2008” 

– “271 – Fatture clienti IVA sospesa art. 7 DL 185/2008” 

– “272 – Nota di addebito fatture clienti IVA sospesa art. 7 DL 185/2008” 

– “371 – Nota credito clienti IVA sospesa art. 7 DL 185/2008”. 

Questi tipi registrazione azzerano i campi “Competenza IVA” nella testata della registrazione. Inoltre, è prevista l’imputazione della “data operazione” ovvero la data di effettuazione dell’operazione. 
Infatti la normativa specifica che “l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione”. Pertanto, se si tratterà di beni mobili dal momento della spedizione o consegna, se si parla di prestazioni di servizi, nel momento in cui sono rese. Per i beni immobili dalla stipula. 
Sarà cura dell’utente indicare la corretta “data operazione” per ottenere il calcolo automatico dei documenti “esigibili/detraibili” per decorrenza termini. 

2. Registrare la fattura come una normale Fattura fornitori/Fattura clienti. 

**Caricamento Registrazioni – Incasso/Pagamento Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare il tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” o “501 – Operazioni di cassa/banca” e procedere come un normale incasso/pagamento. 

2. Selezionare **Visualizza** in corrispondenza della colonna “Dettagli” della “Situazione Partite” per visualizzare il corso dell’esigibilità della fattura. 

Al salvataggio dell’incasso/pagamento la procedura attribuisce il periodo di competenza IVA per il calcolo dell’imposta in sede di liquidazione. 

**Ditta con attivazione pro-rata** 

Per le ditte che prevedono la gestione del pro-rata, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare in un secondo momento tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

- modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva 

- utilizzare la funzione “Elaborazione multipla Registrazioni” presente nel MENU “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple” con il tipo lavoro “Aggiornamento % pro-rata”. 

**Ditta con pro-rata e acquisti in sospensione d’imposta art. 7 DL 185/08** 

Anche per tale casistica, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare in un secondo momento tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

- modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva 

- utilizzare la funzione “Cambio % Pro-rata su registrazioni” presente nel menù “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple”. 

La procedura rielabora le registrazioni in base alla percentuale definitiva relative alle fatture di acquisto in sospensione d’imposta art. 7 DL 185/08 e non quelle relative ai pagamenti. 

Gli eventuali pagamenti dovranno essere annullati e ricaricati. 

**Acquisti in sospensione d’imposta registrati in anno precedente e non ancora pagati** 

Nella casistica particolare in cui l’utente: 

– abbia registrato dei documenti di acquisto in sospensione d’imposta che risultano non ancora pagati 

– cambi la percentuale di detraibilità pro-rata nell’anno del pagamento 

sarà cura dell’utente gestire manualmente, nell’anno in cui avviene il pagamento, la casistica. 

Dalla gestione dei Progressivi IVA (menù “Operazioni Giornaliere > Gestione Progressivi IVA”) effettuare le seguenti registrazioni: 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento della fattura o la decorrenza termini con la percentuale pro rata dell’anno precedente e con gli stessi importi della fattura ma espressi con segno negativo; 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento o la decorrenza termini con la nuova percentuale pro-rata e con gli stessi importi della fattura con segno positivo. 

È possibile utilizzare la lista di controllo “Prospetto operazioni registrate/esigibili”, impostando: 

– “Periodo competenza IVA” con il periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento 

– “Operazioni registrate in altri periodi ed esigibili nel periodo” come selezione documenti/esigibilità 

– “Dettaglio documenti + riepilogo” come tipo stampa. 

Successivamente: 

– effettuare il pagamento della fattura o la decorrenza termini; 

– modificare l’articolo contabile di pagamento inserendo a storno/incremento i conti dell’IVA. 

**Nota credito con periodo di decorrenza termini uguale a quello della fattura a cui si riferisce** 

Nella casistica in cui l’utente: 

– abbia registrato una fattura in sospensione d’imposta che risulta non ancora pagata/incassata 

– abbia registrato una nota credito riferita alla fattura di cui sopra, in un periodo IVA diverso da quello della fattura di riferimento 

– voglia far riferire nello stesso periodo di decorrenza termini fattura e nota credito 

Occorre che l’utente indichi, nella videata delle opzioni della decorrenza termini, come range di date operazione, non solo quello in cui rientra la fattura ma indicare un range di date che comprenda anche la nota credito. L’utente dovrà selezionare sia la nota credito che la fattura, in questo modo la procedura genererà due giroconti. 

#### Documenti non incassati/pagati nel termine art. 7 DL 185/2008 

Il comma 1, dell’art. 7, dispone che l’imposta diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.  

Prima di eseguire il calcolo della liquidazione IVA periodica procedere come nel flusso di seguito riportato: 

1. Richiamare la funzione “Documenti non incassati/pagati nel termine art. 7 DL 185/2008”. 

2. Impostare l’anno IVA corrispondente all’anno della liquidazione IVA da eseguire. 

3. Selezionare il tipo “Periodicità IVA”: 

– Mensile: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Mensile”. 

– Trimestrale: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Trimestrale”. 

– Annuale: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Annuale”. 

4. Impostare il “Periodo di calcolo”: in base al tipo periodicità IVA scelto è possibile selezionare il mese, il trimestre oppure l’anno. 

Il periodo di calcolo corrisponde al periodo IVA nel quale è necessario far confluire l’imposta relativa ai documenti non incassati/pagati nei termini. 

5. Il range riferito alla data operazione viene impostato in base al periodo di calcolo selezionato: 

– Mensile: impostare il primo e l’ultimo giorno del mese (dell’anno precedente). 

– Trimestrale: impostare il primo giorno del primo mese del trimestre e l’ultimo giorno dell’ultimo mese del trimestre (dell’anno precedente). 

– Annuale: impostare l’anno precedente. 

Il movimento di giroconto dell’IVA in sospeso ai sensi dell’art. 7 del DL 185/2008 al conto di IVA su vendite/acquisti viene contabilizzato con data “data operazione (giorno/mese) + 1 anno”. 

Esempio – Documento art. 7 DL 185/08 di 1.200 Euro (di cui 200 d’imposta) e data operazione “20/05/2009”. 

Il documento non risulta incassato e richiedendo l’elaborazione del periodo “05/2009” la procedura evidenzierà anche tale registrazione. Il giroconto IVA dell’IVA sospesa al conto di IVA su vendite verrà eseguito in data “20/05/2010”. 

6. Confermare la videata per visualizzare le operazioni esigibili/detraibili per decorrenza del termine. 

La griglia visualizzata è ordinata di default per “Ditta/Tipo registro” e per ogni operazione elencata sono esposti i seguenti dati: 

– Ditta 

– Data operazione: corrisponde alla data impostata in fase di registrazione della fattura di IVA in sospeso. 

– Codice partitario: è il partitario cliente/fornitore per il quale è stato caricato un documento in sospensione d’imposta. 

– Descrizione del partitario 

– Riferimenti documento 

– Totale documento 

– Imposta esigibile/detraibile: è il totale imposta esigibile/detraibile della fattura in sospensione d’imposta. 

– Imposta incassi/pagamenti già effettuati: è l’importo dell’imposta già versata/detratta. 

– Imposta esigibile/detraibile per decorrenza termini 

– Riferimenti IVA. 

7. Selezionare le operazioni per le quali è necessario versare/detrarre l’imposta per la scadenza del termine. 

8. La conferma della videata rende esigibile/detraibile l’imposta sulle operazioni selezionate e genera in automatico l’articolo di contabilizzazione del giroconto IVA con il tipo registrazione “528 – Giroconto IVA per decorrenza termine art. 7 DL 185/2008”. 

Il nuovo tipo registrazione non può essere utilizzato in caricamento registrazioni. 

9. Prima di eseguire il calcolo dell’IVA per un determinato periodo è necessario che siano stati selezionati, ai fini del giroconto IVA, tutti i documenti non incassati/pagati nel termine. 

*Le operazioni con IVA in sospeso visualizzati nella griglia dei documenti non incassati/pagati nel termine sono esclusivamente quelle registrate con i tipi registrazione specifici dell’art. 7 DL 185/2008.* 

#### Registri IVA 

Sui registri IVA vengono stampati in uno specifico prospetto i documenti con IVA in sospeso art. 7 DL 185/2008 incassati/pagati nel periodo elaborato. 

### Documenti in sospeso art. 32-bis DL 83/2012 

L’art. 32-bis del DL 83/2012, convertito dalla L. 134/2012, ha introdotto il nuovo regime IVA per cassa, secondo il quale, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA (ovvero nell’esercizio di impresa, arte e professione), l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi. 

Il limite del volume d’affari per l’applicazione dell’esigibilità differita è fissato a 2.000.000,00 euro, da verificare con riferimento all’anno solare precedente o, in caso di inizio di attività, quello calcolato in corso dell’anno. 

In caso di superamento di tale soglia, si dovrà applicare il regime ordinario alle operazioni effettuate a partire dal mese/trimestre successivo. 

L’applicazione del regime dell’IVA per cassa avviene su opzione del cedente/prestatore; l’adesione al regime deve essere indicato in fattura, mediante apposita annotazione. 

Il DM 11/10/2012, in attuazione dell’art. 32-bis del DL 83/2012, ha previsto che tale nuovo regime si applichi a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. 

A differenza dell’IVA in sospeso introdotta dall’art. 7 DL 185/2008, in cui il cliente che riceveva la fattura con la sospensione dell’imposta poteva detrarre l’IVA al momento del pagamento, nel nuovo regime, egli detrae l’IVA nei modi ordinari, a meno che abbia a sua volta optato per il regime di IVA per cassa. 

L’art. 32-bis DL 83/2012 dispone che l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 

Inquadramento: 

– Gestione Ditte 

– Partitari Clienti 

– Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32-bis DL 83/2012 

– Registri IVA 

#### Gestione Ditte 

**Flusso operativo:** 

1. Richiamare la sezione “Dati IVA”. 

2. Impostare sull’Attività IVA l’opzione “Applicazione IVA per cassa” nella sezione “Gestione IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012. 

**Periodo termine applicazione:** 

Quando la ditta non ha più i requisiti richiesti o vuole revocare l’applicazione occorre impostare, nell’anno IVA in cui decadono tali requisiti, il “Periodo termine applicazione” indicato il mese/trimestre fino a quando tale deve essere applicato. 

#### Partite Clienti 

L’art. 32-bis DL 83/12 dispone che l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 

In presenza di clienti soggetti a procedura concorsuale od esecutiva procedete come da flusso di seguito riportato. 

** Gestione Clienti:** 

1. Create o richiamate un partitario cliente e posizionatevi nei “Dati contabili”. 

2. Nella sezione “Documenti con IVA sospesa art. 7 DL 185/08 o art.32-bis DL 83/12” selezionate l’opzione “Cliente soggetto a procedura concorsuale od esecutiva”. 

L’imposta a debito sulle fatture relative ad un cliente per il quale è stata selezionata l’opzione non ha il limite temporale per l’esigibilità. 

#### Caricamento registrazioni 

Per la corretta registrazione delle fatture in sospensione di imposta art. 32-bis DL 83/2012 procedere come da flusso di seguito riportato. 

**Caricamento Registrazioni > Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare uno dei seguenti tipi registrazione: 

– “73 – Fatture fornitori IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “74 – Nota di addebito fattura fornitori iva sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “173 - Nota credito fornitori IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “17 – Scheda carburante con IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “273 – Fatture clienti IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “274 – Nota di addebito fatture clienti IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012” 

– “373 – Nota credito clienti IVA sospesa art. 32-bis DL 83/2012”. 

Questi tipi registrazione azzerano i campi “Competenza IVA” nella testata della registrazione. Inoltre, è prevista l’imputazione della “data operazione” ovvero la data di effettuazione dell’operazione. 

Infatti, la normativa specifica che “l’imposta diventa esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione”. Pertanto, se si tratterà di beni mobili dal momento della spedizione o consegna, se si parla di prestazione di servizi, nel momento in cui sono rese. Per i beni immobili dalla stipula. Sarà cura dell’utente indicare corretta “data operazione” per ottenere il calcolo automatico dei documenti “esigibili/detraibili” per decorrenza termini. 

2. Registrare la fattura come una normale Fattura fornitori/Fattura clienti. 

Le operazioni con codice IVA Non imponibile, Esente, Escluso o Plafond, o Imponibile ma totalmente indetraibili, non verranno assoggettate al regime IVA per cassa e quindi saranno detraibili/esigibili al momento della registrazione e avranno Competenza IVA derivata dalla data registrazione. 

Si ricorda che la Causale operazioni Registri IVA sarà uguale per tutte le righe di registrazione a mendo che non venga indicata la causale contabile sostitutiva righe. In questa casistica quindi sarà “Fattura IVA in sospeso ex art. 32-bis DL 83/2012 **Ragione sociale fornitore**” anche per le righe per cui il regime IVA per cassa non viene applicato. 

**Caricamento Registrazioni > Incasso/Pagamento Fattura in sospeso:** 

1. Richiamare il tipo registrazione “500- Prima Nota generica” o “501 – Operazioni di cassa/banca” e procedere come un normale incasso/pagamento. 

2. Selezionare **Visualizza** in corrispondenza della colonna “Dettagli” della “Situazione Partite” per visualizzare il corso dell’esigibilità della fattura. 

Al salvataggio dell’incasso/pagamento la procedura attribuisce il periodo di competenza IVA per il calcolo dell’imposta in sede di liquidazione. 

**Ditte con attivazione pro-rata** 

Per le ditte che prevedono la registrazione del pro-rata, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver importato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare in un secondo momento tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

– modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva; 

– utilizzare la funzione “Elaborazione multipla Registrazioni presente nel menù “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple > Registrazioni” con il tipo lavoro “Aggiornamento pro-rata”. 

**Ditte con pro-rata e acquisti in sospensione d’imposta art.32-bis DL 83/12** 

Anche per tale casistica, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare, in un secondo momento, tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

– modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva; 

– utilizzare la funzione “Cambio % Pro-rata su registrazioni” presente nel menù “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple > Registrazioni”. 

La procedura rielabora le registrazioni in base alla percentuale definitiva relativa alle fatture di acquisto in sospensione d’imposta art. 32-bis DL 83/12 e non in base a quella relativa ai pagamenti. 

Gli eventuali pagamenti dovranno essere annullati e ricaricati. 

**Acquisti in sospensione d’imposta registrati in anno precedente e non ancora pagati** 

Nella casistica particolare in cui l’utente: 

– abbia registrato dei documenti di acquisto in sospensione che risultino non ancora pagati; 

– cambi la percentuale di detraibilità pro-rata nell’anno del pagamento della fattura o la decorrenza termini, la casistica. 

Dalla gestione dei Progressivi IVA (MENU “Operazioni Giornaliere > Gestione Progressivi IVA”) effettuare le seguenti registrazioni: 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento della fattura o la decorrenza termini con la percentuale pro rata dell’anno precedente e con gli stessi importi della fattura ma espressi con segno negativo; 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento o la decorrenza termini con la nuova percentuale pro-rata e con gli stessi importi della fattura con segno positivo. 

È possibile utilizzare la lista di controllo “Prospetto operazioni registrate/esigibili”, impostando: 

– “Periodo competenza IVA” con il periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento; 

– “Operazioni registrate in altri periodi ed esigibili nel periodo” come selezione documenti/esigibilità; 

– “Dettaglio documenti + riepilogo” come tipo stampa. 

Successivamente: 

– effettuare il pagamento della fattura o la decorrenza termini; 

– modificare l’articolo contabile di pagamento della fattura inserendo a storno/incremento i conti dell’IVA; 

– registrare l’articolo contabile di prima nota inserendo a storno/incremento i conti dell’IVA dopo aver effettuato la decorrenza termini. 

**Nota di variazione in diminuzione** 

*Note credito che intervengono prima dell’incasso/pagamento della fattura a cui si riferisce:* 

Nella casistica in cui l’utente: 

– abbia registrato una fattura in sospensione d’imposta che risulta non ancora pagata/incassata 

– abbia registrato una nota credito riferita alla fattura di cui sopra, in un periodo IVA diverso da quello della fattura di riferimento. 

La data operazione da indicare sulla nota di variazione sarà quella della fattura a cui si riferisce. In questo modo la decorrenza dei termini sarà la medesima per entrambi i documenti. 

*Note credito che intervengono dopo l’incasso/pagamento della fattura a cui si riferisce:* 

Nella casistica in cui l’utente: 

– abbia registrato una fattura in sospensione d’imposta che risulta già pagata/incassata 

– abbia registrato una nota credito riferita alla fattura di cui sopra, in un periodo IVA successivo a quello della fattura di riferimento. 

La data operazione da indicare sulla nota di variazione sarà quella della nota di variazione. 

Dovendo però diventare esigibile/detraibile nella prima liquidazione utile, occorrerà, prima di effettuare il calcolo liquidazione, utilizzare la funzione di decorrenza termini indicando. 

– Anno IVA: l’anno IVA di caricamento della nota credito. 

– Periodo IVA: il mese/trimestre in cui tale operazione deve essere ricompresa. 

– Data operazione da/a: un range di date che comprenda la data operazione della nota credito. 

**Incassi/pagamenti non in contanti** 

Nelle casistiche in cui l’incasso o il pagamento non sia stato effettuato in contanti, l’esigibilità/detraibilità non si verifica nel momento di emissione/versamento dell’effetto o altra modalità di incasso/pagamento, ma nel momento effettivo dell’accredito/addebito. 

*Esempio:* 

Emissione effetti: 

– rilevare la fattura con il tipo registrazione di IVA in sospeso art. 32-bis; 

– rilevare l’emissione effetti con un dare/avere generico (tipo registrazione 500 – Prima nota generica). 

La registrazione contabile per una fattura di vendita è la seguente: 

+——————————–+—-+——————————–+ 

| Effetti attivi                 | a  | Clienti c/effetti              | 

|                                |    |                                | 

|                                |    | (Collegato cliente no          | 

|                                |    | partite)                      | 

|                                |    | nei PdC S1_SIS e SP_SIS 110708 | 

+——————————–+—-+——————————–+ 

La registrazione contabile per una fattura di acquisto è la seguente: 

+——————————–+—-+——————————–+ 

| Fornitori c/effetti            | a  | Effetti passivi                | 

|                                |    |                                | 

| (Collegato fornitore no        |    |                                | 

| partite)                      |    |                                | 

| nei PdC S1_SIS e SP_SIS 330905 |    |                                | 

+——————————–+—-+——————————–+ 

– nel momento in cui si ha l’accredito/addebito in banca degli effetti attivi/passivi, rilevare l’incasso/pagamento della fattura con le normali modalità; 

– rilevare il giroconto degli effetti attivi/passivi. 

La registrazione contabile per una fattura di vendita è la seguente: 

+——————————–+—-+——————————–+ 

| Clienti c/effetti              | a  | Effetti attivi                 | 

|                                |    |                                | 

| (Collegato cliente no          |    |                                | 

| partite)                      |    |                                | 

| nei PdC S1_SIS e SP_SIS 110708 |    |                                | 

+——————————–+—-+——————————–+ 

La registrazione contabile per una fattura di acquisto è la seguente: 

+——————————–+—-+——————————–+ 

| Effetti passivi                | a  | Fornitori c/effetti            | 

|                                |    |                                | 

|                                |    | (Collegato fornitore no        | 

|                                |    | partite)                      | 

|                                |    | nei PdC S1_SIS e SP_SIS 330905 | 

+——————————–+—-+——————————–+ 

Versamento assegno: 

– rilevare la fattura con il tipo registrazione di IVA in sospeso art. 32-bis; 

– rilevare l’incasso dell’assegno con un dare/avere generico (tipo registrazione 500 – Prima nota generica). 

La registrazione contabile per una fattura di vendita è la seguente: 

+——————————–+—-+——————————–+ 

| Banca C/C                      | a  | Clienti c/anticipi             | 

|                                |    |                                | 

|                                |    | (Collegato cliente)            | 

+——————————–+—-+——————————–+ 

– nel momento in cui si ha l’accredito in banca dell’assegno, rilevare: 

a. l’incasso della fattura con le normali modalità 

b. lo storno del conto Clienti c/anticipi. 

*Autotrasportatori* 

La procedura non è in grado di gestire contemporaneamente il differimento dell’IVA relativo al regime “Autotrasportatore” e il regime IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012. 

L’utente dovrà scegliere se gestire le registrazioni come IVA per cassa utilizzando gli appositi tipi registrazione o se gestire le registrazioni con differimento dell’imposta relativo al regime “Autotrasportatore” utilizzando i tipi registrazioni specifici per tale regime. 

#### Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32-bis DL 83/2012 

L’art. 32-bis, dispone che l’imposta diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il concessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 

Inoltre, l’imposta diviene esigibile anche nel caso in cui la ditta non è più in possesso dei requisiti o presenta comunicazione di revoca. 

Prima di eseguire il calcolo della liquidazione IVA periodica procedere come da flusso di seguito riportato. 

**Elaborazioni IVA:** 

1. Richiamare la funzione “Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32-bis DL 83/2012”. 

2. Impostare l’anno IVA corrispondente all’anno della liquidazione IVA da eseguire. 

3. Selezionare il tipo “Periodicità IVA”: 

– Mensile: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Mensile”. 

– Trimestrale: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Trimestrale”. 

– Annuale: esporre l’elenco di tutte le ditte presenti sul gruppo che hanno un’attività IVA “Annuale”. 

4. Impostare il “Periodo di liquidazione”; in base al tipo periodicità IVA scelto è possibile selezionare il mese, il trimestre oppure l’anno. Il periodo di calcolo corrisponde al periodo IVA nel quale è necessario far confluire l’imposta relativa ai documenti non incassati/pagati nei termini. 

5. Impostare il range riferito alla data operazione in base al periodo di calcolo selezionato: 

– Mensile: impostare il primo e l’ultimo giorno del mese (dell’anno precedente). 

– Trimestrale: impostare il primo giorno del primo mese del trimestre e l’ultimo giorno dell’ultimo mese del trimestre (dell’anno precedente). 

– Annuale: impostare l’anno precedente. 

Il movimento di giroconto dell’IVA in sospeso ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012 al conto di IVA su vendite/acquisti viene contabilizzato con data “data operazione (giorno/mese) + 1 anno”. Esempio – Documento art. 32-bis DL 83/12 di 1.200 euro (di cui 200 d’imposta) e data operazione “20/12/2012”. Il documento non risulta incassato e richiedendo l’elaborazione del periodo “12/2012” la procedura evidenzierà anche tale registrazione. Il giroconto IVA dell’IVA sospesa al conto di IVA su vendite verrà eseguito in data “20/12/2013”. 

6. Confermare la videata per visualizzare le operazioni esigibili/detraibili per decorrenza del termine. 

Se per una ditta, in Gestione ditte/Dati IVA è stato indicato il periodo termine applicazione e questo è compreso nel periodo di calcolo, visualizzare tutte le operazioni di quella ditta non ancora incassate/pagate in quanto dovranno diventare esigibili/detraibili in tale periodo. 

La griglia visualizzata è ordinata di default per “Ditta/Tipo registro” e per ogni operazione elencata esporre i seguenti dati: 

– Ditta 

– Data operazione: corrisponde alla data impostata in fase di registrazione della fattura di IVA in sospeso. 

– Codice partitario: è il partitario cliente/fornitore per il quale è stato caricato un documento in sospensione d’imposta. 

– Descrizione del partitario 

– Riferimenti documento 

– Totale documento 

– Imposta esigibile/detraibile: è il totale imposta esigibile/detraibile della fattura in sospensione d’imposta. 

– Imposta incassi/pagamenti già effettuati: è l’importo dell’imposta già versata/detratta. 

– Imposta esigibile/detraibile per decorrenza termini 

– Imposta esigibile/detraibile per uscita dal regime 

– Riferimenti IVA. 

7. Selezionare le operazioni per le quali è necessario versare/detrarre l’imposta per la scadenza del termine. 

Se la ditta è uscita dal regime, selezionare tutte le operazioni. 

8. La conferma della videata rende esigibile/detraibile l’imposta sulle operazioni selezionate e genera in automatico l’articolo di contabilizzazione del giroconto IVA con il tipo registrazione “529 – Giroconto IVA per decorrenza termine art. 32-bis DL 83/2012”. Il nuovo tipo registrazione non può essere utilizzato in caricamento registrazioni. 

9. Prima di eseguire il calcolo dell’IVA per un determinato periodo è necessario che siano stati selezionati, ai fini del giroconto IVA, tutti i documenti non incassati/pagati nel termine. 

Le operazioni con IVA in sospeso visualizzate nella griglia dei documenti non incassati/pagati nel termine sono esclusivamente quelle registrate con i tipi registrazione specifici dell’art. 32-bis DL 83/2012. 

**Contabilità presso terzi e fuoriuscita dal Regime IVA per cassa** 

I contribuenti non opzioni per la tenuta della contabilità presso terzi ex art. 1, c.3 DPR 100/1998 che fuoriescono dal Regime IVA per cassa ex art. 32-bis DL 83/2012, devono procedere come da flusso di seguito riportato. 

(Esempio: uscita dal regime nel mese di dicembre 2015, liquidazione IVA del mese di gennaio 2016 con riferimento alle registrazioni di dicembre 2015) 

**Gestione Ditte (anno di fuoriuscita dal Regime IVA per cassa):** 

1. Richiamare “Attività IVA” dal tab “Dati IVA”. 

2. nel tab “Dati Liquidazione IVA”, sezione “Gestione IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012”, compilare il campo “Periodo termine applicazione” (nell’esempio: dicembre 2015). 

**Gestione Ditte (anno successivo alla fuoriuscita dal Regime IVA per cassa):** 

1. Richiamare “Attività IVA” dal tab “Dati IVA”. 

2. Nel tab “Dati Liquidazione IVA”, sezione “Gestione IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012”, attivare momentaneamente l’opzione “Applicazione IVA per cassa”. 

**Elaborazioni IVA:** 

1. Richiamare la funzione “Documenti non incassati/pagati nel termine art. 32-bis DL 83/2012” 

2. Impostare l’anno IVA corrispondente all’anno della liquidazione diva da eseguire (anno successivo alla fuoriuscita dal regime; nell’esempio: 2016). 

3. Selezionare il tipo “Periodicità IVA”: Mensile 

4. Impostare il “Periodo di liquidazione” (nell’esempio: gennaio, con riferimento alle registrazioni di dicembre dell’anno precedente). 

5. Impostare il range riferito alla data operazione, indicando il pese di riferimento delle operazioni considerate in liquidazione IVA (ad esempio: 01/12/2015 – 31/12/2015) 

6. il movimento di giroconto dell’IVA in sospeso ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012 al contro di IVA su vendite/acquisti viene contabilizzato con data coincidente con l’ultimo giorno di permanenza nel regime. 

**Gestione Ditte (anno successivo alla fuoriuscita dal Regime per cassa:** 

1. Richiamare “Attività IVA” dal tab “Dati IVA”. 

2. nel tab “Dati Liquidazione IVA”, sezione “Gestione IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012, eliminare l’opzione “Applicazione IVA per cassa”. 

#### Registri IVA 

Sui registri IVA vengono stampati in uno specifico prospetto i documenti con IVA in sospeso art. 32-bis DL 83/2012 incassati/pagati nel periodo elaborato. 

## IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 – Split Payment 

Nelle schede che seguono vengono dettagliate le modalità operative per la rilevazione delle operazioni soggette al metodo di versamento IVA ex art.17-ter DPR 633/72, c.d. split payment, effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società rientranti nell’ambito di applicazione di tale meccanismo. 

In particolare: 

– Documenti emessi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment 

I fornitori che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment” devono emettere la fattura esponendo l’imposta e con la dicitura “scissione dei pagamenti”. L’imposta relativa a queste operazioni non dovrà essere computata in sede di liquidazione IVA periodica. 

– Documenti ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment 

Il regime trova applicazione sia nel caso in cui la Pubblica amministrazione o la società rientrante nell’ambito di applicazione di tale meccanismo acquisti nell’esercizio dell’attività istituzionale che commerciale. 

Per queste operazioni è prevista la registrazione della fattura nel registro IVA acquisti ma anche l’annotazione nei registri IVA art. 23 o 24 DPR 633/72, se il soggetto opera nell’esercizio dell’attività commerciale. 

I soggetti interessati da tale meccanismo possono inoltre decidere quando far diventare esigibile l’IVA. Può infatti scegliere se optare per l’esigibilità IVA nel momento della ricezione del documento oppure al momento del pagamento. 

### Vendite ex art. 17-ter DPR 633/72 

La Legge di Stabilità 2015, all’art. 1 c. 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, prevede un nuovo metodo di versamento dell’IVA, c.d. split payment, relativo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. 

Sulla base di tale metodo “antievasione” il versamento dell’IVA all’Erario avviene da parte del cliente (Ente Pubblico) relativamente alle fatture da questo ricevute. Pertanto, l’importo da corrispondere al fornitore sarà al netto dell’IVA. 

L’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment è stato soggetto a diverse modifiche, nel dettaglio è stato esteso: 

a. alle società identificate negli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze a partire dal 1° luglio 2017, con il DL n. 50/2017 

b. a tutte le Pubbliche Amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 13 luglio 2017 

c. con il DL 148/2017, ai seguenti soggetti: 

– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona 

– fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% 

– società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri 

– società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società quotate inserite nell’indice FTSE Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA 

a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data. 

  

Sono interessati a tale metodo tutti i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (diverse da quelle soggette a reverse charge) nei confronti dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di tale meccanismo. 

Lo split payment si applica a tutti gli acquisti effettuati dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di tale meccanismo, quindi anche quelli rientranti nell’attività commerciale. 

**Ambito di applicazione** 

L’azienda fornitore, a partire dal 01/01/2015, deve emettere una fattura “split payment”, anche se in precedenza aveva optato per non emettere fattura con IVA a esigibilità differita secondo l’art. 6, alle seguenti condizioni: 

a. Data di decorrenza: lo split payment si applica alle operazioni effettuate dal 1/1/2015; le fatture emesse sino al 31/12/2014 dovranno essere pagate dall’ente pubblico per importo comprensivo di IVA; eventuali fatture emesse fino al 2014 con IVA a esigibilità differita enti pubblici continueranno a diventare esigibili all’atto dell’incasso. 

b. Ambito soggettivo: lo split payment interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo art. 17-ter del DPR 633/72. Si tratta dei soggetti inclusi dall’ISTAT nell’elenco (di cui alla L.196/2009, art. 1, comma 3) aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno. 
A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di: 

– società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n.  2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

– società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

– società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment; 

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Inoltre, a partire dal 13 luglio 2017, tale meccanismo interessa anche le operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ex art.1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007. 

Con il DL 148/2017 l’ambito soggettivo è stato ulteriormente ampliato ed esteso ai seguenti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data: 

– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona 

– fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% 

– società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri 

– società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società quotate inserite nell’indice FTSE Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA. 

c. Ambito oggettivo: lo split payment interessa tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di tale meccanismo, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale. Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali si applica il reverse charge e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. 
Compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute - L’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment è stato soggetto a diverse modifiche, nel dettaglio: 

– a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito 

– in seguito all’approvazione dell’art. 12 del DL 87/2018, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018, vengono escluse dall’applicazione dello split payment le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta, sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto. 
Attualmente l’esclusione riguarda esclusivamente i compensi dei professionisti e non riguarda invece le provvigioni di agenti, mediatori e rappresentanti, avendo il decreto richiamato solo l’art. 25 del DPR 600/73 e non l’art.25-bis del medesimo DPR. 

Inquadramento: 

– Piano dei Conti 

– Caricamento registrazioni 

– Liquidazione IVA 

– Registri IVA 

– Riepiloghi IVA 

– Elaborati IVA 

#### Piano dei Conti 

L’importo dell’IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 deve essere contabilizzato separatamente dall’IVA a debito ordinaria. 

Per consentire di contabilizzare l’IVA calcolata sui documenti registrati in split payment separatamente dall’ambito IVA a debito, nella sezione “IVA” dei “Conti Automatici” della Gestione Piano dei Conti è presente il conto automatico IVA “IVA vendite art. 17-ter DPR 633/72 (Split payment)”: 

– Piani dei Conti Standard S1_SIS: 35.01.49 – IVA art. 17-ter DPR 633/72 (split payment – transitorio) 

– Piani dei Conti Correlati ORD – SEMP: 59.01.65 – IVA art. 17 ter DPR 633/72 (split payment – transitorio) 

#### Caricamento registrazioni 

Le disposizioni previste dall’art. 17-ter, comportano che nella registrazione del documento si debba: 

– esporre l’importo dell’IVA 

– sommare l’importo dell’IVA nel totale del documento insieme all’imponibile 

– stornare dal totale documento e dal credito verso il cliente l’importo dell’IVA in quanto importato da incassare dalla Pubblica Amministrazione o dalla società rientrante nell’ambito di applicazione di tale maccanismo è al netto dell’IVA. 

L’importo dell’IVA ex. Art. 17-ter DPR 633/72: 

– deve essere contabilizzato separatamente dall’IVA a debito ordinaria 

– non confluisce in liquidazione IVA 

– riduce il credito verso il cliente. 

*Fatturazione mista di operazioni soggette al regime split payment e operazioni non soggette al regime:* 

Nei casi in cui il documento soggetto al regime di split payment sia composto sia da righe con codici IVA imponibili che da righe con codice IVA non imponibili, esente o esclusi, verranno considerate operazioni soggette al regime dello split payment le sole righe con codice IVA imponibile. 

**Gestione Ditte:** 

1. Richiamare “Registro IVA” dal tab “Dati IVA”; 

2. Posizionarsi sul registro vendite o sul registro corrispettivi e attivare l’opzione “Gestione IVA vendite in sospeso art. 6 c.5 e art. 17-ter (split payment) DPR 633/72”. 

**Caricamento Registrazioni > Documenti emessi in split payment:** 

1. Richiamare uno dei seguenti tipi registrazione: 

– 236 – Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 237 – Nota di addebito fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 336 – Nota credito clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 238 – Fattura autotrasportatori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 239 – Nota addebito autotrasportatori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 337 – Nota credito autotrasportatori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72. 

2. Registrare il documento utilizzando un qualsiasi codice IVA generico. 

**Note di variazione operazioni ex art. 17-ter DPR 633/72** 

È stato precisato che le note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, devono fare esplicito riferimento alla fattura originaria. Si consiglia di indicare tale informazione della causale “Operazione Registri IVA”. 

**Gestione Ditte – Registri IVA** 

L’utilizzo dei tipi registrazione in ambito vendite/corrispettivi imposta sul registro IVA vendite o corrispettivi l’opzione “Gestione IVA vendite in sospeso art.6 c.5 e art.17-ter (split payment) DPR 633/72”. 

**Caricamento Registrazioni > Incasso Documenti emessi in split payment** 

Richiamate il tipo registrazione ”500 - Prima Nota generica” o “501 – Operazioni di cassa/banca” e procedete come un normale incasso/pagamento. 

**Gestione incassi/pagamenti > Incasso Documenti emessi in split payment** 

Richiamate la funzione “Gestione incassi/pagamenti” e selezionate il tasto funzione **Registra incassi** o **Registra pagamenti** e procedete come un normale incasso/pagamento. 

**Ritenute DPR600** 

Utilizzando un partitario cliente che prevede nei “Dati contabili” la gestione della ritenuta, viene abilitata l’integrazione con la ritenuta d’acconto impostata automaticamente pari a “Integrato”. 

#### Liquidazione IVA 

L’importo non viene evidenziato nel prospetto della liquidazione IVA del periodo. 

#### Registri IVA 

I documenti emessi in base al meccanismo split payment vengono annotati sui registri IVA esponendo imponibile ed imposta e sono evidenziati in modo da qualificare il tipo di operazione specifico. 

Nella sezione dei movimenti IVA, il documento emesso in split payment viene annotato con gli altri documenti di vendita mentre nei riepiloghi IVA, le operazioni vengono totalizzate separatamente. 

**Riepilogo IVA operazioni registrate nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72** 

Il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo es art. 17-ter DPR 633/72 viene stampato sul registro IVA in base alla selezione effettuata nei dati registri IVA della gestione Ditte “Stampa totali operazioni registrazioni”. 

Nel caso in cui sia prevista per il registro IVA la stampa dei totali operazioni registrate, oltre al riepilogo delle operazioni registrate nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72 verrà stampato un riepilogo complessivo di tutte le operazioni registrate nel periodo in cui verrà: 

– totalizzato l’importo imponibile (rientrando le operazion in split payment nel volume d’affari); 

– esposto separatamente l’importo dell’IVA ex art- 17-ter DPR 633/72. 

**Riepilogo IVA operazion esigibili nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72** 

Il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo es art. 17-ter DPR 633/72 viene stampato sul registro IVA in un apposito prospetto, se impostata l’operazione “Stampa riepiloghi IVA periodici e annuali”. 

#### Riepiloghi IVA 

**Esposizione delle operazioni IVA ex art. 17-ter DR 633/72** 

Il meccanismo dello split payment prevede l’assolvimento dell’imposta in capo alle Pubbliche Amministrazioni o alle società rientranti nell’ambito di applicazione destinatarie della cessione di beni o della prestazione di servizi e non in capo a chi effettua la cessione. 

I riepiloghi IVA per le operazioni IVA “Registrate” elaborano: 

– il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo; 

– il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72 (“Totale Operazioni IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 (Split Payment)”). 

I riepiloghi IVA per le operazioni IVA “Esigibili” elaborano: 

– il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo; 

– il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72 (sezione “Art. 17-ter DPR 633/72 (Split payment)”) 

**Modello IVA – rigo VE38: Operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter** 

Nel rigo “VE38 – Operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter” devono essere indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali l’imposta deve essere versata dalle predette amministrazioni in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 17-ter. 

La verifica del dato predisposto in tale rigo del Modello IVA può essere effettuata utilizzando i riepiloghi IVA delle operazioni esigibili utilizzati per la verifica dei dati predisposti negli altri righi del Quadro VE. 

**Stampa** 

La stampa dei riepiloghi IVA per le operazioni “Registrate” elabora: 

– il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo; 

– il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72; 

– un riepilogo complessivo di tutte le operazioni registrate nel periodo di cui verrà: 

a. totalizzato l’importo imponibile (rientrando le operazioni in split payment nel volume d’affari); 

b. esposto separatamente l’importo dell’IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 

 la stampa dei riepiloghi IVA per le operazioni “Esigibili” elabora: 

– il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo; 

– il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo ex art. 17-ter DPR 633/72. 

#### Elaborati IVA 

**Lista movimenti IVA e Lista dettaglio movimenti** 

Le liste evidenziano i documenti registrati in base al meccanismo split payment dell’IVA: 

– Lista movimenti IVA: i movimenti IVA relativi a documenti registrati in split payment vengono evidenziati da un (*). 

Per una quadratura puntuale si consiglia di utilizzare la lista con l’indicazione del rigo specifico “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” del Modello IVA. 

– Lista dettaglio movimenti: i movimenti IVA relativi a documenti registrati in split payment vengono evidenziati nei “Riferimenti registrazione” dalla specifica descrizione breve prevista per il tipo registrazione. 

È possibile, personalizzando il formato di stampa, evidenziare ulteriormente le registrazioni impostando in corrispondenza di queste un (*). 

Tale evidenziazione può essere effettuata utilizzando le variabili presenti nell’elenco variabili dei formati di stampa previsti per la lista: 

a. 193 – * Imposta relativa ad IVA split; 

b. 992 – Legenda IVA split. 

**Controllo volume d’affari e Analisi di controllo superamento limiti** 

Le funzioni considerano nel volume d’affari del periodo di registrazione il documento registrato in base al meccanismo split payment dell’IVA. 

**Altre funzioni** 

Le funzioni: 

– Analisi movimenti IVA 

– Prospetto operazioni registrate/esigibili 

– Controllo riepiloghi IVA acquisti e cessioni 

– Lista controllo movimenti IVA clienti e fornitori 

– Totale fatturato IVA clienti e fornitori 

– Gestione progressivi IVA 

Evidenziano separatamente le operazioni registrate in base al meccanismo split payment dell’IVA. 

### Acquisti ex art. 17-ter DPR 633/72 

La Legge di stabilità 2015, all’art. 1 c. 629, lett. b) introducendo l’ art. 17-ter nel DPR 633/1972, prevede un nuovo metodo di versamento dell’IVA, c.d. split payment, relativo alle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. 

La norma è in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. Nello specifico, tale regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa e l’IVA è divenuta esigibile a partire dal 1/1/2015. 

La norma, inoltre, si applica a tutte le operazioni per le quali l’Ente Pubblico effettua acquisti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività istituzionale o commerciale. 

Sulla base di tale metodo “antievasione”, il versamento dell’IVA all’Erario avviene da parte dell’Ente Pubblico, relativamente alle fatture ricevute e con effetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile, tramite l’annotazione delle fatture sia sul registro IVA degli acquisti che sul registro IVA delle vendite e la compensazione dell’imposta in sede di liquidazione IVA. Ai fornitori verrà dunque corrisposto il solo corrispettivo dell’operazione. 

L’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment è stato soggetto a diverse modifiche, nel dettaglio è stato esteso: 

a. alle società identificate negli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze a partire dal 1° luglio 2017, con il DL n.50/2017 

b. a tutte le Pubbliche Amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 13 luglio 2017 

c. con il DL 148/2017, ai seguenti soggetti: 

– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona 

– fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% 

– società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri 

– società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società quotate inserite nell’indice FTSE Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA 

a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data. 

Nel caso in cui il soggetto operi nell’esercizio dell’attività istituzionale il versamento dell’IVA deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile, senza possibilità di compensazione, e utilizzando appositi codici tributo nei modelli di versamento “F24” o “F24 Enti pubblici”. 

Se invece le operazioni si svolgono nell’ambito dell’attività commerciale il soggetto dovrà annotare le relative fatture sui registri IVA art. 23 o 24 DPR 633/72 entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile e versare l’imposta dovuta nella liquidazione IVA periodica. 

**Ambito di applicazione** 

L’azienda fornitrice, a partire dal 01/01/2015, deve emettere la fattura esponendo l’IVA e con la dichiarazione “scissione dei pagamenti” alle seguenti condizioni: 

a. Data di decorrenza: lo split payment si applica alle operazioni effettuate dal 1/1/2015. Le fatture emesse sino al 31/12/2014 dovranno essere pagate dall’Ente Pubblico per l’importo comprensivo di IVA; non risultano soggette al nuovo regime eventuali fatture: 

– emesse fino al 31/12/2014 e per le quali l’IVA diventa esigibile nel 2015 

– con esigibilità IVA entro il 31/12/2014 ma fatturazione differita al 2015. 

b. Ambito soggettivo: lo split payment interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo art. 17-ter del DPR 633/72. Si tratta dei soggetti inclusi dall’ISTAT nell’elenco (di cui alla L.196/2009, art. 1, comma 3) aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno. 

A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di: 

– società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

– società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

– società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment; 

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Inoltre, a partire dal 13 luglio 2017, tale meccanismo interessa anche le operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ex art.1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007. 

Con il DL 148/2017 l’ambito soggettivo è stato ulteriormente ampliato ed esteso ai seguenti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data: 

– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona 

– fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% 

– società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri 

– società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment 

– società quotate inserite nell’indice FTSE Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA. 

c. Ambito oggettivo: lo split payment interessa tutte le operazioni da chiunque effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di tale meccanismo, sia che agiscano in veste commerciale che istituzionale. Sono escluse dal nuovo regime: 

– le operazioni soggette al regime di reverse charge, le operazioni soggette ai regimi IVA speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie 

– le operazioni per le quali viene emesso lo scontrino fiscale o non fiscale, la ricevuta fiscale o altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. 

– le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto. 

L’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment è stato soggetto a diverse modifiche, nel dettaglio: 

1. a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. 

2. in seguito all’approvazione dell’art. 12 del DL 87/2018, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018, vengono escluse dall’applicazione dello split payment le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta, sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto. 

Attualmente l’esclusione riguarda esclusivamente i compensi dei professionisti e non riguarda invece le provvigioni di agenti, mediatori e rappresentanti, avendo il decreto richiamato solo l’art.25 del DPR 600/73 e non l’art.25-bis del medesimo DPR. 

#### Compensazione IVA e doppia annotazione sui Registri IVA 

Inquadramento: 

– Piano dei Conti 

– Caricamento registrazioni 

– Liquidazione IVA 

– Riepiloghi IVA 

– Registri IVA 

– Elaborati IVA 

##### Piano dei Conti 

Per le operazioni soggette a questo metodo di versamento dell’IVA, le Pubbliche Amministrazioni e le società rientranti nell’ambito di applicazione del meccanismo dello Split Payment possono optare per l’esigibilità dell’IVA al momento della ricezione della fattura o del pagamento. 

Inoltre, nel caso in cui il soggetto operi nell’esercizio dell’attività commerciale, le fatture devono essere annotate anche sui registri IVA art. 23 o 24 DPR 633/72. 

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione o la società rientrante nell’ambito di applicazione di tale meccanismo opti per l’esigibilità al momento della ricezione della fattura, l’importo dell’IVA a credito deve essere contabilizzato nel conto IVA a credito ordinario. Per consentire la contabilizzazione dell’IVA a debito generata dall’annotazione sul registro Vendite o Corrispettivi, nella sezione “IVA” dei “Conti Automatici” della Gestione Piano dei Conti è stato introdotto un nuovo conto automatico: 

- Piani dei Conti Standard S1_SIS: 35.01.51 – IVA a debito acquisti – art.17ter DPR 633/72; 

- Piani dei Conti Correlati ORD – SEMP: 59.01.67 – IVA a debito acquisti – art.17ter DPR 633/72. 

In alternativa, se il soggetto opta per l’esigibilità al momento del pagamento, per consentire la contabilizzazione dell’IVA, nella sezione “IVA” dei “Conti Automatici” della Gestione Piano dei Conti sono stati introdotti 2 nuovi conti automatici per gestire la sospensione d’imposta: 

– Piani dei Conti Standard S1_SIS: 

a. 35.01.53 – IVA Sospeso acquisti – art.17ter DPR 633/72 

b. 35.01.55 – IVA a debito sospesa acquisti art.17ter DPR 633/72 

- Piani dei Conti Correlati ORD – SEMP: 

a. 59.01.69 – IVA Sospeso acquisti – art.17ter DPR 633/72 

b. 59.01.71 – IVA a debito sospesa acquisti art.17ter DPR 633/72. 

##### Caricamento registrazioni 

L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate ex art. 17-ter del DPR 633/72, diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. 

Le Pubbliche Amministrazioni e le società rientranti nell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura. 

Le modifiche apportate dall’art. 17-ter DPR 633/72, comportano che nella registrazione del documento si debba: 

– continuare ad esporre l’importo IVA 

– sommare l’importo dell’IVA nel totale del documento insieme all’imponibile 

– gestire l’annotazione del documento sui registri vendite o corrispettivi. 

In generale, i documenti ex art.17-ter DPR 633/72: 

– devono essere annotati nel registro delle fatture d’acquisto, entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile 

– devono essere annotati nei registri art. 23 o 24 DPR 633/72, se il soggetto opera nell’ambito dell’attività commerciale. 

*Fatturazione mista di operazioni soggette al regime split payment e operazioni non soggette al regime* 

Nei casi in cui il documento soggetto al regime di split payment sia composto sia da righe con codice IVA imponibili che da righe con codici IVA non imponibili, esenti o esclusi, verranno considerate operazioni soggette al regime dello split payment le sole righe con codice IVA imponibile. 

**Gestione Ditte:** 

1. Richiamare “Registri IVA” dal tab “Dati IVA”. 

2. Posizionarsi sul registro acquisti e attivare l’opzione “Gestione IVA acquisti in sospeso art.6 c.5 e art.17-ter (split payment) DPR 633/72”. 

3. Richiamare “Operazioni art.17-ter (Split payment)”, presente nel nodo “Doppia annotazione” sempre nel tab “Dati IVA”. 

4. Impostare la tipologia di registrazione relativa agli acquisti ex art.17-ter DPR 633/72 e il registro su cui verrà riportata la relativa annotazione. 

**Caricamento Registrazioni > Documenti soggetti a split payment** 

1. Richiamare uno dei seguenti tipi registrazione per la gestione di operazioni per le quali il soggetto ha optato per l’esigibilità IVA nel momento della ricezione: 

– 75 – Fattura fornitori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata) 

– 76 – Nota addebito fornitori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata) 

– 175 - Nota credito fornitori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata). 

Per la registrazione di operazioni per cui il soggetto ha optato per l’esigibilità IVA al momento del pagamento, richiamare i seguenti tipi registrazione (questi tipi registrazione azzerano i campi “Competenza IVA” nella testata della registrazione): 

– 77 – Fattura fornitori in sospensione Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 78 – Nota addebito in sospensione fornitori Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 

– 177 – Nota credito in sospensione fornitori Split Payment art.17ter DPR 633/72. 

2. Registrare il documento utilizzando un qualsiasi codice IVA generico. 

**Gestione Ditte – Registri IVA:** 

L’utilizzo dei tipi registrazione in ambito acquisti imposta sul registro IVA acquisti l’opzione “Gestione IVA acquisti in sospeso art. 6 c.5 e art. 17-ter (split payment) DPR 633/72” e rimandare alla videata della “Doppia annotazione” in quanto è necessario impostare sia la tipologia di registrazione da gestire nel registro acquisti che il registro sul quale riportare la relativa annotazione. 

**Caricamento Registrazioni > Pagamento Documenti in regime split payment** 

Richiamare il tipo registrazione “500 – Prima Nota generica” o “501 – Operazioni di cassa/banca” e procedere come un normale pagamento. 

**Gestione incassi/pagamenti > Pagamento Documenti in regime split payment** 

Richiamare la funzione “Gestione incassi/pagamenti” e selezionare il tasto funzione **Registra pagamenti** e procedere come un normale pagamento. 

**Ritenute DPR600:** 

Utilizzando un partitario fornitore che prevede nei “Dati contabili” la gestione della ritenuta viene abilitata l’integrazione con la ritenuta d’acconto impostata automaticamente pari a “Integrato”. 

**Ditte con attivazione pro-rata** 

Per le ditte che prevedono la gestione del pro-rata, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare in un secondo momento tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

– modificare nei “Dati IVA – Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva 

- utilizzare la funzione “Elaborazione multipla Registrazioni” presente nel menù “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple” con il tipo lavoro “Aggiornamento % pro-rata”. 

**Ditte con pro-rata e acquisti ex art. 17-ter DPR 633/72 con esigibilità IVA al momento del pagamento** 

Anche per tale casistica, può essere necessario registrare le fatture di acquisto anche prima di aver impostato, per l’anno IVA, la percentuale pro-rata calcolata come definitiva in dichiarazione IVA. 

La procedura consente di poter registrare i documenti di acquisto anche prima di aver calcolato la percentuale definitiva di pro-rata e di poter rielaborare, in un secondo momento, tali registrazioni in modo “massivo” per aggiornarle in base alla percentuale definitiva. 

Nel caso in cui la % di detraibilità pro-rata definitiva risulti differente rispetto a quella presente nei dati della Ditta nel momento delle registrazioni, occorre: 

– modificare nei “Dati IVA > Attività IVA” la % detraibilità pro-rata indicando la % definitiva 

– utilizzare la funzione “Cambio % Pro-rata su registrazioni” presente nel menù “Utilità Utenti > Elaborazioni multiple”. 

La procedura rielabora le registrazioni in base alla percentuale definitiva relativa alle fatture di acquisto con IVA ex art.17-ter DPR 633/72 e non in base a quella relativa ai pagamenti. 

Gli eventuali pagamenti dovranno essere annullati e ricaricati. 

**Acquisti ex art.17-ter DPR 633/72 con esigibilità IVA al momento del pagamento registrati in anno precedente e non ancora pagati** 

Nella casistica particolare in cui l’utente: 

– abbia registrato dei documenti di acquisto in sospensione d’imposta che risultino non ancora pagati 

– cambi la percentuale di detraibilità pro-rata nell’anno del pagamento della fattura sarà cura dell’utente gestire manualmente, nell’anno in cui avviene il pagamento della fattura, la casistica. 

Dalla gestione dei Progressivi IVA (menù “Operazioni Giornaliere > Gestione Progressivi IVA”) effettuare le seguenti registrazioni: 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento della fattura con la percentuale pro rata dell’anno precedente e con gli stessi importi della fattura ma espressi con segno negativo 

– caricare un progressivo IVA nell’anno IVA e nel periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento con la nuova percentuale pro-rata e con gli stessi importi della fattura con segno positivo. 

È possibile utilizzare la lista di controllo “Prospetto operazioni registrate/esigibili”, impostando: 

– “Periodo competenza IVA” con il periodo IVA in cui viene effettuato il pagamento 

– “Operazioni registrate in altri periodi ed esigibili nel periodo” come selezione documenti/esigibilità 

– “Dettaglio documenti + riepilogo” come tipo stampa. 

Successivamente: 

– effettuare il pagamento della fattura 

– modificare l’articolo contabile di pagamento della fattura inserendo a storno/incremento i conti dell’IVA 

##### Liquidazione IVA 

L’IVA, relativa alle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società rientranti nell’ambito di applicazione del metodo di versamento IVA ex art.17-ter DPR 633/72, può diventare esigibile nel momento della ricezione del documento oppure al pagamento, in base a quanto deciso dal soggetto interessato. 

In entrambi i casi, l’imposta divenuta esigibile dovrà essere computata in sede di liquidazione IVA periodica. 

Nel prospetto del calcolo della liquidazione IVA: 

– l’IVA a credito relativa all’acquisto in regime split payment non è evidenziata in maniera separata ma viene totalizzata nell’IVA a credito ordinaria 

– l’IVA a debito da versare allo Stato direttamente da parte della Pubblica Amministrazione o della società rientrante nell’ambito di applicazione di tale meccanismo (generata dalla gestione della doppia annotazione) invece è esposta separatamente dalla restante IVA a debito ed è indicata nella voce IVA a debito 17ter DPR 633/72. 

L’IVA a credito e l’IVA a debito concorrono a formare il totale IVA dovuta o a credito nei confronti dell’Erario. 

Per i soggetti che operano nell’ambito dell’attività commerciale, non è prevista una specifica modalità di versamento dell’IVA derivata dalle operazioni soggette a split payment, che può essere quindi compensata interamente con l’IVA a credito. Nel caso in cui risultasse un’eccedenza a debito, dovuta ad esempio da una % d’indetraibilità oggettiva o pro-rata, essa verrà versata con un normale codice tributo nel Modello F24 Ordinario. 

**Acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività istituzionali** 

Per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività istituzionali, dopo aver determinato manualmente l’importo dell’imposta da versare relativa a tali operazioni, è necessario creare manualmente il Modello F24 utilizzando i codici tributo 6040 e 620E, che devono essere utilizzati rispettivamente sul Modello F24 Ordinario e sul Modello F24 Enti pubblici. 

##### Riepiloghi IVA 

L’IVA relativa alle operazioni soggette al metodo di versamento IVA ex art- 17-ter DPR 633/72 viene esposta nel prospetto dei riepiloghi IVA operazioni esigibili o registrate in base al fatto che l’imposta sia divenuta o meno esigibile. 

**Esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione del documento** 

L’importo dell’IVA a credito relativo alle operazioni soggette a split payment viene riportato sia nei riepiloghi IVA delle operazioni esigibili sia in quello delle operazioni registrate. 

L’IVA a credito del documento soggetto al regime di split payment non è evidenziata in maniera separata ma viene totalizzata con gli altri acquisti nell’importo del codice IVA utilizzato in sede di registrazione del documento. 

L’IVA a debito da versare allo Stato direttamente da parte della Pubblica Amministrazione o della società rientrante nell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment (generata dalla gestione della doppia annotazione) viene esposta separatamente, nella sezione delle “Doppie annotazioni” del registro vendite o corrispettivi, nel raggruppamento specifico Acquisti art.17-ter DPR 633/72 (Split payment). 

Anche nella sezione dei totali annuali, le annotazioni relative agli acquisti in split payment vengono esposte separatamente nella riga specifica Acquisti art.17-ter DPR 633/72 (Split payment). 

**Esigibilità dell’imposta al momento del pagamento dei corrispettivi** 

L’importo dell’IVA a credito relativo alle operazioni soggette a split payment: 

– viene riportato nel riepilogo IVA operazioni registrate nel periodo della registrazione del documento; 

– viene riportato nel riepilogo IVA operazioni esigibili nel periodo del pagamento del documento. 

L’IVA a debito da versare allo Stato direttamente da parte della Pubblica Amministrazione o della società rientrante nell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment (generata dalla gestione della doppia annotazione) viene esposta separatamente, nella sezione delle “Doppie annotazioni” del registro vendite o corrispettivi, nel raggruppamento specifico Acquisti art.17-ter DPR 633/72 (Split payment) nel periodo del pagamento del documento. 

Anche nella sezione dei totali annuali, le annotazioni relative agli acquisti in split payment vengono esposte separatamente in una riga specifica Acquisti art.17-ter DPR 633/72 (Split payment). 

*Fatturazione mista di operazioni soggette al regime split payment e operazioni non soggette al regime* 

Nei casi in cui il documento soggetto al regime di split payment sia composto sia da righe con codici IVA imponibili che da righe con codici IVA non imponibili, esenti o esclusi, l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento dei corrispettivi verrà applicata solo per le righe con codice IVA imponibile. 

Conseguentemente, le righe con codice IVA imponibile saranno esposte nei prospetti dei riepiloghi IVA operazioni registrate o esigibili in base al fatto che l’imposta sia divenuta o meno esigibile. 

Le righe con codice IVA non imponibile, esente o escluso verranno invece esposte nei prospetti operazioni esigibili e registrate dei riepiloghi IVA nel periodo in cui sono registrate. 

**Riepiloghi IVA – Stampa** 

La stampa dei riepiloghi IVA per le operazioni “esigibili” elabora: 

– il riepilogo delle operazioni esigibili nel periodo 

– il prospetto relativo all’annotazione nel registro Vendite o Corrispettivi delle operazioni ex art.17-ter DPR 633/72. 

La stampa dei riepiloghi IVA per le operazioni “registrate” elabora il riepilogo delle operazioni registrate nel periodo. 

##### Registri IVA 

I documenti di acquisto a cui viene applicato il metodo di versamento IVA ex art.17-ter DPR 633/72 vengono annotati sui registri IVA esponendo l’imponibile e l’imposta e sono evidenziati in modo da qualificare il tipo operazione specifico. 

**Sezione movimenti IVA:** 

– Registro IVA Acquisti: nella sezione dei movimenti IVA, il documento soggetto al regime split payment viene annotato con gli altri documenti di acquisto; 

– Registro IVA Vendite o Corrispettivi: l’annotazione del documento di acquisto soggetto al regime di split payment viene esposto nel registro Vendite o Corrispettivi insieme agli altri documenti registrati nel periodo elaborato. 

**Riepiloghi IVA:** 

– *Esigibilità IVA nel momento della ricezione del documento:* L’importo dell’IVA a credito relativo alle operazioni soggette a split payment viene riportato sia nei riepiloghi IVA delle operazioni esigibili sia in quello delle operazioni registrate. 

L’IVA a credito del documento soggetto al regime di split payment viene totalizzata nell’importo del codice IVA utilizzato in sede di registrazione del documento. 

L’IVA a debito generata dalla gestione della doppia annotazione, viene esposta in un apposito prospetto denominato “Annotazione art.17-ter DPR 633/72”. 

– *Esigibilità IVA nel momento del pagamento del documento:* L’importo dell’IVA a credito relativo alle operazioni soggette a split payment viene riportato nel riepilogo IVA operazioni registrate nel periodo della registrazione del documento. 

L’importo dell’IVA a credito relativo alle operazioni soggette a split payment viene riportato nel riepilogo IVA operazioni esigibili nel periodo del pagamento del documento. 

L’IVA a debito generata dalla gestione della doppia annotazione, viene esposta in un apposito prospetto denominato “Annotazione art.17-ter DPR 633/72” nel periodo di pagamento del documento. 

Nel periodo di pagamento del documento le operazioni soggette a split payment vengono annotate anche nel prospetto relativo ai documenti in sospeso detraibili. 

##### Elaborati IVA 

**Lista movimenti IVA** 

Per i registri IVA Vendite o Corrispettivi, la lista mette in evidenza le annotazioni relative agli acquisti soggetti al regime art. 17-ter DPR 633/72. 

**Altre funzioni** 

Le funzioni: 

– Prospetto operazioni registrate/esigibili 

– Controllo riepiloghi IVA acquisti e cessioni 

– Controllo/Rinumerazione Protocolli IVA 

– Lista controllo movimenti IVA clienti e fornitori 

– Totale fatturato IVA clienti e fornitori 

– Gestione progressivi IVA 

– Analisi movimenti IVA 

– Gestione partite contabili 

Espongono separatamente le operazioni registrate in base al meccanismo split payment. 

#### Versamento separato IVA a debito ex art. 17-ter DPR 633/72 

Il DM 27/6/2017, integrando quanto previsto dal precedente DM 23/1/2015, ha fissato le modalità attuative per il nuovo ambito di applicazione dello split payment, introdotto dal DL 50/2017. 

Con tale decreto, è stata introdotta una nuova modalità di versamento dell’IVA a debito, che prevede il versamento separato di tale imposta rispetto a quella eventualmente a debito (o a credito) della liquidazione IVA ordinaria. 

L’IVA a debito non deve confluire nella liquidazione IVA e il versamento deve essere effettuato con Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (all’atto del pagamento, ricezione o registrazione fattura a seconda di quanto scelto). 

Vengono di seguito riportati i flussi operativi da seguire per una corretta gestione del versamento separato. 

**Esigibilità IVA nel momento della ricezione o registrazione:** 

1. Creare due conti specifici per la rilevazione dell’IVA a debito e dell’Erario per il versamento: 

– IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep. 

– Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep. 

2. Registrare il documento IVA sul registro Acquisti come un normale documento. 

Non utilizzare i tipi registrazione specifici delle operazioni in regime split payment ma utilizzare i tipi registrazione generici: 

– 1 – Fattura fornitori 

– 9 – Nota di addebito fattura fornitori 

– 101 – Nota credito fornitori. 

La registrazione contabile è la seguente: 

 Devito v/fornitore 
Costo    
IVA a credito   

3. Effettuate il saldaconto parziale del documento in modo da chiudere il debito verso il fornitore per la quota d’imposta dovuta e rilevare contabilmente l’IVA a debito da versare. 

Al fine di rilevare contabilmente l’IVA da versare, è necessario utilizzare il conto specifico “IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep.”. 

È necessario che la registrazione di prima nota abbia la stessa data registrazione del documento. 

La registrazione contabile è la seguente: 

Devito v/fornitore IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep. 

In questo modo: 

– il debito verso il fornitore è aperto per l’importo corretto 

– la liquidazione IVA è corretta, perché nel periodo di registrazione del documento confluirà solo l’IVA a credito. 

**Versamento separato dell’IVA a debito** 

1. Creare manualmente il Modello F24 ed indicate l’importo relativo all’IVA a debito. L’importo da indicare è quello riportato per il periodo selezionato nella scheda contabile del conto “IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep.”. Il periodo selezionato deve corrispondere al periodo IVA (mese o trimestre). 

 Per il versamento dell’IVA a debito sono stati istituiti i codici tributo 6041 e 621E, che devono essere utilizzati rispettivamente sul Modello F24 Ordinario e sul Modello F24 Enti pubblici. 

2. Richiamare un tipo registrazione di prima nota per la rilevazione della chiusura dell’IVA a debito e imputazione al conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep”. 

La registrazione contabile è la seguente: 

IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep. Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep 

3. Registrare il versamento dell’IVA a debito con il tipo registrazione “509 – Registrazione versamenti F24” in ambito “Prima nota”. 

Nel caso in cui sul Piano dei Conti sia stato inserito il collegamento tra il conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep” e il codice tributo specifico nella sezione “Conti automatici”, dopo aver selezionato il Modello F24, nel corpo della registrazione viene riportato il conto specifico dell’Erario. Nel caso in cui tale collegamento non sia presente è necessario indicare manualmente il conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep”. 

**Esigibilità IVA nel momento del pagamento** 

1. Creare due conti specifici per la rilevazione dell’IVA a debito e dell’Erario per il versamento: 

– IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep. 

– Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep. 

2. Registrare il documento IVA sul registro Acquisti come un normale documento nel momento del pagamento. 
Non utilizzare i tipi registrazione specifici delle operazioni in regime split payment ma utilizzate i tipi registrazione generici: 

– 1 – Fattura fornitori 

– 9 – Nota di addebito fattura fornitori 

– 101 – Nota credito fornitori. 

La registrazione contabile è la seguente: 

| | a | Debiti v/fornitore | 

| Costo | | | 

| Iva a credito | | | 

 
In alternativa: 

Nel caso in cui si debba rilevare il costo alla data di ricezione del documento, utilizzate un tipo registrazione in ambito “Prima nota” indicando il conto di costo e l’opportuno conto di contropartita (es.: “33.01.01 -Fatture da ricevere da fornitori terzi” per il PdC ”S1”). 

Registrate il documento IVA sul registro Acquisti come un normale documento nel momento del pagamento. 

La registrazione contabile è la seguente: 

| | a | Debiti v/fornitore | 

| Fatture da ricevere | | | 

| Iva a credito | | | 

3. Registrare il pagamento del documento. 

Al fine di rilevare contabilmente l’IVA da versare, è necessario utilizzare il conto specifico “IVA a debito acq.art. 17ter – vers.sep.”. 

La registrazione contabile è la seguente: 

| Debiti v/fornitore | a | | 

| | | Banca | 

| | | Iva a debito acq.art.17 – vers.sep. | 

In questo modo: 

– il conto della banca e il conto dell’IVA a debito sono movimenti per l’importo corretto 

– la liquidazione IVA è corretta, perché nel momento del pagamento confluirà solo l’IVA a credito. 

**Versamento separato IVA a debito:** 

1. Creare manualmente il Modello F24 ed indicate l’importo relativo all’IVA a debito. L’importo da indicare è quello riportato per il periodo selezionato nella scheda contabile del conto “IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep.”. Il periodo selezionato deve corrispondere al periodo IVA (mese o trimestre). 
Per il versamento dell’IVA a debito sono stati istituiti i codici tributo 6041 e 621E, che devono essere utilizzati rispettivamente sul Modello F24 Ordinario e sul Modello F24 Enti pubblici. 

2. Richiamare un tipo registrazione di prima nota per la rilevazione della chiusura dell’IVA a debito e imputazione al conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep”. 

La registrazione contabile è la seguente: 

IVA a debito acq.art.17ter – vers.sep. a Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep 

3. Registrare il versamento dell’IVA a debito con il tipo registrazione “509 – Registrazione versamenti F24” in ambito “Prima nota”. 
Nel caso in cui sul Piano dei Conti sia stato inserito il collegamento tra il conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep” e il codice tributo specifico nella sezione “Conti automatici”, nel momento in cui viene selezionato il Modello F24, nel corpo della registrazione viene riportato il conto specifico dell’Erario. Nel caso in cui tale collegamento non ci sia è necessario indicare manualmente il conto “Erario c.liquid.IVA art.17ter – vers.sep”. 

**Acconto IVA metodo di calcolo Storico** 

1. Dalla funzione del calcolo acconto predisporre l’Acconto IVA con il metodo storico che avrà come base di calcolo il 2016. 

2. Calcolare manualmente l’88% dell’IVA a debito Split divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (secondo la Circolare 27/E del 7/11/2017 i contribuenti trimestrali, contrariamente a quanto previsto dal Decreto, devono considerare l’IVA a debito Split divenuta esigibile nel IV° trimestre 2017). 

3. Integrare manualmente il Modello F24 predisposto in sede di calcolo dell’Acconto IVA inserendo il versamento dell’IVA a debito Split. 

**Comunicazione datti fatture** 

I tipi registrazione generici utilizzati per gestire la casistica del versamento separato dell’IVA a debito Split non impostano la corretta Esigibilità IVA sulla Comunicazione dati fatture; pertanto, è necessario modificare manualmente il campo “Esigibilità IVA” direttamente in Gestione Comunicazione dati fatture impostando il valore “S – Scissione dei pagamenti”. 

**Predisposizione Modello IVA** 

La predisposizione Modello VIA non gestisce la casistiche del versamento separato dell’IVA a debito Split e la sospensione d’imposta, per cui sarà necessario integrare e modificare il Modello IVA manualmente. 

#### Documento di sola IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 

Talvolta si possono presentare fatture e/o note credito con importo rappresentato esclusivamente da IVA. 

Si tratta di documenti solitamente emessi per correggere l’aliquota IVA applicata su una fattura già registrata. 

Si possono verificare due casi: 

– variazione in diminuzione dell’aliquota su fattura; 

– variazione in aumento dell’aliquota su fattura. 

##### Variazione in diminuzione dell’aliquota su fattura 

Nella variazione in diminuzione dell’aliquota su fattura possono verificarsi due casi: 

– fattura registrata nell’anno in corso 

– fattura registrata nell’anno precedente. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura registrata nell’anno in corso:** 

1. Registrare la nota di variazione con tipo registrazione specifico delle operazioni con IVA ex art. 17-ter DPR 633/72 e avente “Tipo documento = Nota credito Split Payment art. 17-ter DPR 633/72”. 

In particolare: 

– utilizzare il tipo registrazione 336 – Nota credito clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 per registrare la nota di variazione di una fattura di vendita; 

– utilizzare il tipo registrazione 175 – Nota credito fornitori ex art.17ter DPR633/72 (esigibilità anticipata) per registrare la nota di variazione di una fattura di acquisto. 

2. Indicare sulla prima riga della griglia di caricamento, il conto di costo o ricavo, l’imponibile della fattura e il codice IVA errato. 

3. Indicare sulla riga successiva lo stesso conto di costo o ricavo, lo stesso imponibile preceduto dal segno negativo e il codice IVA esatto. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura registrata nell’anno precedente:** 

1. Richiamare il tipo registrazione specifico delle operazioni con IVA ex art. 17-ter DPR 633/72. 

In particolare: 

– utilizzare il tipo registrazione 336 – Nota credito clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 per registrare la nota di variazione di una fattura di vendita; 

– utilizzare il tipo registrazione 175 – Nota credito fornitori ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata) per registrare la nota di variazione di una fattura di vendita. 

2. indicare sulla griglia di caricamento come conto di costo o ricavo il conto specifico dell’IVA: 

– conto 35.01.49 (IVA art.17ter DPR633/72 (split transit.)) per la nota di variazione della fattura di vendita; 

– conto 35.01.01 (IVA su acquisti) per la nota di variazione della fattura di acquisto. 

Lasciare l’imponibile a zero, impostate il codice IVA corretto e, dopo aver selezionato **Varia Iva (F9)**, digitate nella colonna imposta la differenza tra l’importo errato e quello effettivo dell’IVA. 

Per la registrazione della nota di variazione di una fattura di acquisto non è possibile utilizzare il tipo registrazione 177 – Nota credito in sospensione fornitori ex art.17-ter DPR 633/72. 

##### Variazioni in aumento dell’aliquota su fattura 

Nella variazione in aumento dell’aliquota su fattura esistono due casi: 

– fattura registrata nell’anno in corso; 

– fattura registrata nell’anno precedente. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura registrata nell’anno in corso:** 

1. Registrare la nota di variazione con tipo registrazione specifico delle operazioni con IVA ex art.17-ter DPR 633/72 con “Tipo documento = Fattura Split Payment art. 17-ter DPR 633/72”. 

In particolare: 

– utilizzare il tipo registrazione 236 – Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 per registrare la nota di variazione di una fattura di vendita; 

– utilizzare il tipo registrazione 75 – Fattura fornitori ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata) per registrare la nota di variazione di una fattura di acquisto. 

2. Indicare sulla prima riga della griglia di caricamento, il conto di costo o ricavo, l’imponibile della fattura preceduto dal segno negativo e il codice IVA errato. 

3. Indicare sulla riga successiva lo stesso conto di costo o ricavo, lo stesso imponibile e il codice IVA esatto. 

**Caricamento Registrazioni – Fattura registrata nell’anno precedente:** 

1. Richiamare il tipo registrazione specifico delle operazioni con IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 

In particolare: 

– utilizzare il tipo registrazione 236 – Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 per registrare la nota di variazione di una fattura di vendita; 

– utilizzare il tipo registrazione 75 – Fattura fornitori ex art. 17-ter DPR 633/72 (esigibilità anticipata) per registrare la nota di variazione di una fattura di acquisto. 

2. Indicare sulla griglia di caricamento il conto specifico dell’IVA: 

– conto 35.01.49 [(IVA art.17ter DPR633/72 (split transit.)] per una nota di variazione di una fattura di vendita; 

– conto 35.01.01 (IVA su acquisti) per una nota di variazione di una fattura di acquisto. 

Lasciare l’imponibile a zero, impostate il codice IVA corretto e, dopo aver selezionato **Varia Iva (F9)**, digitate nella colonna imposta la differenza tra l’importo errato e quello effettivo dell’IVA. 

Per la registrazione di una nota di variazione relativa ad una fattura di acquisto non è possibile utilizzare il tipo registrazione 77 – Fattura fornitori in sospensione ex art.17-ter DPR 633/72.