Di seguito riportiamo sinteticamente le novità normative in vigore dal 2016, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015 – GU n. 302 del 30/12/2015 – Supplemento Ordinario n. 70)

Novità Fiscali 2016

Detassazione 2016(Art. 1 c. 182-189)

La Legge di Stabilità 2016 reintroduce “a regime” la detassazione a partire dal 2016.

L’imposta sostitutiva del 10% si applica sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, erogati ai lavoratori del settore privato, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione all’organizzazione del lavoro).

Il beneficio spetta esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2015, a euro 50.000.

Per l’applicazione si è in attesa di un Decreto del Ministero Lavoro e Ministero delle Finanze da emanare entro 60 gg. a partire dal 01/01/2016: tale Decreto dovrà stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché gli strumenti e modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro.

Rientro lavoratori in Italia – Abbattimento IRPEF L. 238/2010 (Art. 1 c. 259)

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il D.Lgs. 147/2015, art. 16, c. 4 che abrogava la proroga al 31/12/2007 dei benefici fiscali L. 238/2010: secondo il D.Lgs. 147/2015 l’abbattimento fiscale L. 238/2010 andava applicato solo fino al 31/12/2015.

Invece la Legge di Stabilità 2016 proroga al 2017 l’abbattimento IRPEF L.238/2010 (abbattimento del 70% per gli uomini e dell’80% per le donne) per i soggetti che rientrano in Italia entro il 31/12/2015. In alternativa, tali lavoratori possono optare, con le modalità definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 3 mesi dal 01/01/2016, per il regime agevolato D.Lgs. 147/2015.

Novità INPS 2016

Contributo licenziamento NASPI: cessazioni 01/2016

Si è in attesa che l’INPS fornisca istruzioni sui seguenti aspetti:

  • valore del massimale annuo rivalutato da applicare nel 2016 (anno 2015: massimale annuo 489,95 che è il 41% di 1.195)
  • UniEMens – <TipoCessazione> 1M e 1N: il periodo di esclusione dal contributo di licenziamento NASPI è scaduto (valeva per il periodo 2013 -2015).

Congedo di paternità(L. 92/2012) (Art. 1 c. 205)

Il congedo di paternità, introdotto dalla Legge 92/2012 (art. 4, c. 24, lettera a) per il periodo sperimentale 2013-2015, viene esteso anche all’anno 2016, sempre in via sperimentale.

La durata del congedo obbligatorio di paternità (da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio) passa da 1 a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.

Settore autotrasporto: esonero contributi previdenziali dell’80% (Art. 1 c. 651)

Dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale, per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate (per il trasporto merci) oppure veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine (Regolamento CE n. 561/2006), equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, un esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura dell’80%.

L’esonero contributivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si è in attesa della Circolare INPS sul nuovo esonero per conoscere:

  • le modalità di calcolo;
  • le modalità di esposizione nell’UniEMens.

Assunti a tempo indeterminato dal 2016: esonero contributi previdenziali del 40% (entro tetto di 3.250 euro annui) (Art. 1 c. 109-110; c. 178-181)

Ai datori di lavoro privati, per le assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i contratti diapprendistato e i contratti di lavoro domestico), dal 01/01 al 31/12/2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa.

L’esonero non spetta per le seguenti assunzioni:

  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • lavoratori per i quali sia già stato usufruito l’esonero L. 190/2014 in precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 01/01/2016.

Datori di lavoro agricolo (operai/impiegati/dirigenti)

L’esonero dei contributi INPS c/ditta spetta con alcuni requisiti più stringenti: spetta entro un limite di risorse stanziate ed è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, quindi dal 2016 è soggetta a presentazione della domanda anche l’assunzione di impiegati e dirigenti.

Sono esclusi i contratti relativi ai lavoratori che nell’anno 2015 risultino occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2015.

Si è in attesa della Circolare INPS sul nuovo esonero per conoscere:

  • le modalità di calcolo (es.: se si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato);
  • le modalità di esposizione nell’UniEMens.

Esonero per le aree del Mezzogiorno – Assunzioni 2017

Con DPCM, da adottare entro il 30/04/2016, è determinato l’ammontare delle risorse disponibili per l’estensione dell’esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 per i datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste, eventualmente rimodulando la durata e l’entità dell’esonero e assicurando una maggiorazione della % di decontribuzione e dell’importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, salva l’autorizzazione della Commissione europea.

Lavoro a tempo parziale in prossimità di pensione (entro il 31/12/2018) (Art. 1 c. 284)

Per il settore privato viene previsto che il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, con i seguenti benefici per il dipendente:

  • corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico del datore (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale;
  • riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta.

Il beneficio è riconosciuto a specifiche condizioni:

  • il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31/12/2018 il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia e deve aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione;
  • l’accordo di trasformazione del rapporto (con riduzione di orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%) deve riguardare un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS (previa autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro), nel rispetto di un limite massimo di risorse stanziate, secondo modalità individuate da un apposito Decreto ministeriale, da emanare entro il 01/03/2016.

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