# Modelli F24 ravvedimenti operosi e casistiche particolari 

## Distribuire i modelli F24 ai clienti dello Studio 

### Soluzione base: invio e-mail con allegato il Modello F24 

Durante la fase di stampa del Modello F24 è possibile inviare un’e-mail ai clienti dello studio allegando il Modello F24 elaborato. 

Nella funzione “Parametri Modello F24”, menu “Tabelle”, è presente il tasto funzione **Parametri invio e-mail (F9)** per impostare le informazioni utili all’invio dell’e-mail. 

In particolare, è possibile indicare: 

– l’e-mail del mittente 

– l’oggetto dell’e-mail 

– il testo di accompagnamento. 

Per quanto riguarda l’indirizzo del cliente destinatario della e-mail deve essere impostato tramite la funzione **Parametri (F11)** in “Gestione Modello F24” e nel tab “Contribuente/Firmatario” richiamando il tasto **Parametri invio e-mail (F9)**. 

Riepilogando, per inviare tramite e-mail i Modelli F24 elaborati, procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Impostate nella funzione “Parametri Modello F24” i dati relativi al mittente dell’e-mail. 

2. Impostate tramite la funzione **Parametri (F11)**, presente in “Gestione Modello F24” e dal tab “Contribuente/firmatario”, i dati relativi al destinatario dell’e-mail. 

3. Attivate in fase di Stampa Modello F24 una delle seguenti opzioni: 

– “Definitiva con SOLO invio e-mail” 

– “Definitiva con stampa e invio e-mail”. 

### Soluzione strutturata: distribuzione massiva F24 via e-mail o con pubblicazione on line 

Se avete acquistato la procedura Gestione Documentale Sistemi, dopo aver archiviato i modelli potete utilizzare la funzione di Distribuzione documenti per: 

– inviare massivamente ai clienti i modelli stampati 

oppure 

– pubblicare i modelli su un portale dedicato, attraverso le applicazioni Sistemi: 

1. DOCUMENTI/web 

2. DOCUMENTI condivisi. 

Per maggiori dettagli in relazione alla Gestione Documentale Sistemi, fate riferimento al vostro Partner Sistemi. 

La funzione Stampa Modelli F24, impostando la scelta Tipo stampa = Definitiva con Distribuzione documenti consente di accedere in automatico, alla fine del processo di stampa, alla funzione “Distribuzione Documenti” della Gestione Documentale. 

## Contabilizzare i versamenti: 

### Contabilizzare i versamenti F24 in PROFIS/Servizi Contabili 

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria sono tenuti a registrare come movimenti di “Prima nota”, i versamenti effettuati tramite il Modello F24. 

In caso di tenuta della contabilità del contribuente, è possibile utilizzare appositi automatismi previsti dalla procedura per eseguire in modo integrato la contabilizzazione dei versamenti. 

In particolare, all’interno della funzione Caricamento registrazioni disponibile nella procedura Servizi Contabili è possibile richiamare il Modello F24 gestito da contabilizzare. 

Utilizzando il Tipo registrazione specifico 509 – Registrazione versamenti F24, la procedura imposta in automatico la scrittura contabile da effettuare tramite i collegamenti previsti dal Piano dei Conti tra codice tributo/causale contabile e conti. 

 Per i dettagli, consultate il manuale utente Servizi Contabili ed in particolare la scheda della sezione “Casistiche Registrazioni > Registrazione versamenti F24“. 

  

## Stampe ed elaborati di controllo 

### Stampe ed elaborati di controllo Elaborare le stampe ed effettuare l’archiviazione del modello F24 

La procedura consente di effettuare diverse tipologie di stampa: 

– la stampa di prova consente di effettuare delle stampe utili al controllo dei dati contenuti nei modelli prima di prima di procedere alla stampa definitiva e all’invio telematico dei modelli. L’elaborato è del tutto analogo a quello della stampa definitiva tranne che per la scritta “Stampa di prova” posta in alto a destra di ogni modello stampato; 

– la stampa definitiva modifica lo stato di avanzamento dei modelli stampati aggiornando lo stato di “Stampato”. I modelli con lo stato di “Stampato” non verranno più modificati dalla gestione; pertanto, sia i versamenti sia gli utilizzi di crediti presenti su questi modelli verranno considerati definitivi; 

– la stampa definitiva con Distribuzione documenti modifica lo stato di avanzamento dei modelli stampati aggiornando lo stato di “Stampato”. Prevede, alla fine del processo di stampa, l’accesso alla funzione “Distribuzione Documenti” della Gestione Documentale che consente l’invio multiplo e strutturato di documenti tramite e-mail. L’opzione è disponibile solo agli utenti del modulo “Invio massivo documenti e-mail” della “Gestione Documentale > Archiviazione Operativa”; 

– la stampa Definitiva con SOLO invio e-mail modifica lo stato di avanzamento dei modelli stampati aggiornando lo stato di “Stampato”. Consente di inviare i modelli all’indirizzo e-mail dei contribuenti selezionati, in relazione a quanto impostato nei **Parametri invio e-mail**. Questo tipo di selezione disabilita l’emissione su più dispositivi e consente esclusivamente l’invio e-mail; 

– la stampa Definitiva con stampa e invio e-mail modifica lo stato di avanzamento dei modelli stampati aggiornando lo stato di “Stampato”. Consente di inviare i modelli all’indirizzo e-mail dei contribuenti selezionati, in relazione a quanto impostato nei **Parametri invio e-mail**. Questo tipo di selezione esegue il processo di stampa e l’invio e-mail. 

  

Tutte le tipologie di stampa del modello utilizzano l’immagine ministeriale come sfondo dell’elaborato e possono essere effettuate: 

– singolarmente, utilizzando la funzione stampa presente all’interno della gestione del Modello F24; 

– per più contribuenti contemporaneamente, utilizzando la funzione “Stampa Modello F24” del menu “Modello F24”. 

  

La procedura consente, tra le varie opzioni di stampa, di selezionare i contribuenti utilizzando i dati liberi. 

**Anteprima a video del Modello F24** 

All’interno della gestione Modello F24 è possibile, tramite la funzione stampa, effettuare a video l’anteprima di stampa dei modelli gestiti, agevolando così il controllo finale dei modelli. 

**Tipo di elaborazione** 

Le stampe definitive possono essere archiviate in Gestione Documentale. 

  

### Effettuare le stampe degli elaborati di controllo 

La procedura fornisce una serie di elaborati di controllo, tra cui: 

a. **Lista versamenti F24**:  

– Elabora un elenco in griglia avanzata delle righe di versamento per i contribuenti e le date di scadenza selezionate. 

b. **Lista versamenti Modello F24**:  

– Stampa una lista che, per ciascun contribuente, elenca i versamenti a debito e a credito presenti su ciascuna scadenza, con indicazione del saldo da versare per ciascun Modello F24. 

c. **Lista versamenti per data di scadenza**:  

– Stampa una lista che elenca le righe di versamento del contribuente per la data di scadenza selezionata. La lista, prodotta con utilizzo di un formato grafico, consente di accorpare i versamenti per codice tributo/causale contributo. 

d. **Distinta Modelli F24 da versare**:  

– Stampa una distinta dei Modelli F24 da presentare presso un determinato “Istituto bancario” per una determinata data di scadenza. 

e. **Lista versamenti F24 per codice tributo**:  

– Stampa una lista con l’elenco dei versamenti per ciascun contribuente nell’ambito di un determinato periodo, per codice tributo e per causale contributo. 

f. **Prospetto utilizzo crediti**:  

– Propone un elenco che espone, per ciascun contribuente, il dettaglio dei crediti con i rispettivi utilizzi in compensazione. 

g. **Lista note Modelli F24**:  

– Stampa una lista con le annotazioni imputate per ciascun contribuente relative ai corrispondenti Modelli F24 gestiti. 

h. **Lista avanzamento modelli F24 per contribuente**:  

– Stampa una lista con l’elenco dei modelli gestiti per una determinata scadenza. La procedura evidenzia lo stato di avanzamento relativo a ciascun modello. 

i. **Lista modelli da presentare con servizi telematici**:  

– Stampa una lista con l’elenco dei Modelli F24 gestiti che non possono più essere presentati con la modalità di presentazione remote banking e per i non titolari di partita IVA con la modalità di presentazione cartacea in attuazione del DL 50/2017 e del DL 124/2019. 

j. **Elenco crediti compensati per verifica limiti**:  

– Propone un elenco che espone, per ciascun contribuente, il dettaglio delle compensazioni dei crediti sulle singole scadenze ordinati per data di utilizzo. 

## Ravvedimento operoso: inquadramento normativo 

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l’omesso (totale o parziale) versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: 

– del tributo dovuto e non versato 

– degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera in relazione al periodo intercorso tra la data di scadenza dell’omesso/tardivo versamento e la data di versamento del ravvedimento 

– della sanzione ridotta. 

Nel caso di omesso (totale o parziale) versamento la sanzione amministrativa irrogata è pari al 30% dell’importo non versato. 

Fino al 31 dicembre 2014 il contribuente poteva ravvedersi versando a titolo di sanzione, oltre all’imposta e agli interessi: 

– 1/10 del minimo della sanzione nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua omissione 

– 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall’omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista). 

  

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), pubblicata con GU n. 300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all’art. 13 della L. 472/1997, in tema di ravvedimento operoso in vigore dal 1°gennaio 2015. Da tale data il contribuente può ravvedersi versando a titolo di sanzione, oltre all’imposta e agli interessi: 

– 1/10 del minimo della sanzione nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua omissione 

– 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro novanta giorni dall’omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista) 

– 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall’omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista) 

– 1/7 del minimo (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, se prevista 

– 1/6 del minimo (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, se prevista 

– 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale (art. 24 della L. 4/1929), fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale. 

  

È previsto il cosiddetto “ravvedimento sprint” per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza. La sanzione, in questo caso, è ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (entro il 14° giorno dalla scadenza). 

Inoltre, per omesso e tardivo versamento è prevista l’ulteriore riduzione di: 

– 1/2 per i ravvedimenti entro 30 e 90 giorni in applicazione dalla Legge di Stabilità 2016 che ha anticipato le novità del D.Lgs. n. 158/2015 al 01/01/2016 

– 1/3 per violazione commessa mediante dichiarazione infedele se si realizzano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 158/2015 (la riduzione in questo caso è attivabile manualmente tramite apposita opzione). 

### Versamenti 

Per i versamenti occorre utilizzare: 

– il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP e l’imposta sugli intrattenimenti 

– il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti. 

Gli interessi solitamente devono essere versati utilizzando il codice tributo dell’imposta da ravvedere, sommando all’imposta, l’importo degli interessi dovuti,. 

In diversi casi, tuttavia, per il versamento degli interessi occorre utilizzare codici tributo appositamente istituiti. 

Per il versamento delle sanzioni occorre sempre utilizzare gli appositi codici tributo (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate). 

Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. È, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (es.: IRPEF, IVA, IRES, ecc.). 

### Ravvedimento operoso delega con saldo pari a zero 

Una particolare tipologia di ravvedimento è costituita dalla regolarizzazione di omessa presentazione di deleghe aventi saldo pari a zero. 

Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 del D.Lgs. 18/12/1997, l’omessa presentazione di un modello F24 con saldo da versare pari a zero, comporta l’applicazione della sanzione di euro 100 ridotta a 50 euro, se la regolarizzazione avviene entro 5 giorni lavorativi. 

La sanzione pari a 100 euro è ridotta a: 

– 1/9 se la regolarizzazione avviene oltre i 5 giorni ma entro i 90 giorni 

– 1/8 se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro un anno 

– 1/7 se la regolarizzazione avviene oltre un anno i 90 giorni ma entro due anni 

– 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre i due anni 

– 1/5 se la regolarizzazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione. 

### Ravvedimento operoso Diritto Camerale 

Le Camere di Commercio hanno assunto comportamenti divergenti da quelli ordinari in relazione alle aliquote delle sanzioni aliquote da applicare. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 30 dicembre 2008, Prot. 0002417, ha comunicato di ritenere che la modifica di cui al comma 5 dell’art. 16 del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, “non abbia automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato articolo 6 del decreto n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili” per il ravvedimento operoso relativo al Diritto Camerale. 

  

Pertanto, le percentuali di sanzione per il ravvedimento dei versamenti relativi al diritto camerale sono rimaste pari a: 

– a 1/8 del 30% (3,75%) per il ravvedimento entro 30 giorni 

– a 1/5 del 30% (6%) per il ravvedimento oltre i 30 giorni. 

Rimane possibile applicare una sanzione diversa da quella proposta dalla procedura intervenendo manualmente in fase di gestione del ravvedimento, indicando “Altro” nel campo “Tipo sanzione” e l’aliquota che si ritiene corretta nel campo “Percentuale sanzione”. 

In alternativa, se si vuole adeguare le sanzioni del diritto camerale a quelle dell’omesso o tardivo versamento, è possibile deselezionare la scelta “Sanzioni specifiche per Diritto camerale” presente all’interno dei “Parametri ravvedimento operoso”. 

### Ravvedimento operoso speciale 

L’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio n.197/2022 ha introdotto una modalità agevolata (ravvedimento speciale) per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/2021 ed ai periodi di imposta precedenti. 

È stato specificato che le violazioni devono essere riferite a dichiarazioni validamente presentate e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine. 

Premesso quanto sopra, possono essere sanate: 

– le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele (ad esempio costi indeducibili, inesistenti, ricavi, non tassati, locazioni non dichiarate, agevolazioni indebitamente fruite) 

– le violazioni dichiarative e prodromiche alla dichiarazione (fatturazioni, detrazione IVA). 

 Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare la violazione tramite il versamento della sanzione pari a 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi. 

 Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, oppure in 8 rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi pari al 2%. 

Il versamento doveva avvenire inizialmente entro il 31/03/2023, ma con il DL 34/2023 il termine è stato prorogato al 30/09/2023 (che ricadendo in un giorno festivo, diventa 02/10/2023). 

In caso di rateazione, le rate successive alla prima devono essere corrisposte entro le seguenti date che sono state modificate a seguito dei nuovi termini introdotti dal DL 34/2023: 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| NUMERO RATA | NUOVI TERMINI            | TERMINI                    | 

|                | DL 34/2023               | L.197/2022               | 

+==============+====================+=================+ 

| rata 1         | 02/10/2023               | 31/03/2023               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 2         | 31/10/2023               | 30/06/2023               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 3         | 30/11/2023               | 02/10/2023               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 4         | 20/12/2023               | 20/12/2023               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 5         | 02/04/2024               | 02/04/2024               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 6         | 01/07/2024               | 01/07/2024               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 7         | 30/09/2024               | 30/09/2024               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

| rata 8         | 31/12/2024               | 20/12/2024               | 

+———————–+——————————–+—————————+ 

L’Agenzia delle Entrate nella FAQ del 28.6.2023, ha precisato che i termini di versamento relativi alla L.197/2022 si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi. Pertanto anche i contribuenti che hanno iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31.3.2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dall’1.10.2023. 

Con la risoluzione n. 6 del 14/02/2023 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti appositi codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento speciale. 

Inoltre, la risoluzione ha precisato anche i codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi determinati a seguito dell’applicazione della rateazione al ravvedimento speciale. 

**CODICI TRIBUTO VERSAMENTO SANZIONI DA RAVVEDIMENTO SPECIALE:** 

a. **TF45** 

– Descrizione: IRPEF – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1989 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

b. **TF46** 

– Descrizione: IRES – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1990 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

c. **TF47** 

– Descrizione: IVA – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1991 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

d. **TF48** 

– Descrizione: ADD. e MAGG. IRES – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1990 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

e. **TF49** 

– Descrizione: IMP. SOSTIT. – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1992 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

f. **TF50** 

– Descrizione: IRAP – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1993 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 3805 

g. **TF51** 

– Descrizione: ADD. REG. IRPEF – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1994 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 3805 

h. **TF52** 

– Descrizione: ADD. COM. IRPEF – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1998 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 3857 

i. **TF53** 

– Descrizione: RITENUTE ERARIO – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: Interessi da versare unitamente alle ritenute 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

l. **TF54** 

– Descrizione: TRAT. ADD.REG. IRPEF – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: Interessi da versare unitamente alle ritenute 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 3805 

m. **TF55** 

– Descrizione: TRAT. ADD.COM.IRPEF – Ravvedimento speciale – art.1 co .da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: Interessi da versare unitamente alle ritenute 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 3857 

n. **TF56** 

– Descrizione: ALTRE VIOLAZIONI – Ravvedimento speciale – art.1 co. da 174 a 178 L. n.197/2022 – Sanzioni 

– Interessi da Ravvedimento Speciale: 1992 

– Ravvedimento Speciale Interessi da Rateazione: 1668 

Con la risoluzione 12/E del 1/03/2023 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è stato soppresso il codice tributo 1992 “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997” a decorrere dal 02/05/2023 e sostituito dai seguenti tributi, relativi a interessi da ravvedimento per imposte sostitutive, più specifici a seconda del tributo da ravvedere: 

– 1940 interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011; 

– 1941 Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; 

– 1942 Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, DL n. 201/2011; 

– 1943 Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 

– 1944 interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, DL n. 98/2011; 

– 1945 Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive; 

  

di conseguenza anche per il ravvedimento speciale vengono utilizzati, per il versamento degli interessi, i nuovi tributi in luogo del codice 1992 a seconda del tributo oggetto del ravvedimento. 

  

### Introduzione al Ravvedimento operoso F24 

La procedura gestisce le diverse tipologie di violazioni raggruppate nelle seguenti fattispecie: 

– omesso (totale o parziale) versamento del tributo 

– tardivo versamento 

– violazione commessa mediante dichiarazione infedele 

– violazioni relative a contratti di locazione 

– violazioni relative a comunicazioni dati fatture e liquidazioni periodiche IVA 

– violazioni relative a comunicazione dati operazioni transfrontaliere (operazioni dal 01/07/2022) 

– sanzioni fisse per dichiarazione tardiva/integrativa 

– violazioni relative a fatturazione elettronica e corrispettivi 

– credito inesistente 

– credito non spettante 

– regolarizzazione irregolarità formali 

– altre violazioni. 

  

### Gestire le configurazioni preliminari per il ravvedimento operoso 

L’archivio dei Parametri contiene gli elementi base necessari alle funzioni di calcolo degli interessi e delle sanzioni. I parametri standard sono installati insieme alla procedura e possono essere variati, di volta in volta, in base alle modifiche normative, con gli aggiornamenti del software. 

  

Rimane comunque a carico dell’utente provvedere al controllo dei parametri forniti da Sistemi affinché al momento del ravvedimento che si intende elaborare questi siano conformi alla normativa vigente. 

  

### Gestire il ravvedimento operoso 

Inquadramento 

Attivare manualmente un ravvedimento operoso 

- Creare il ravvedimento operoso dalla gestione del modello F24 

- Compilare il Dettaglio ravvedimento 

#### Attivare manualmente un ravvedimento operoso 

Menu: Modelli versamenti F24 e F23 > Ravvedimento operoso > Gestione ravvedimento operoso 

Menu: Modelli versamenti F24 e F23 **Modello F24 **Gestione Modello F24 

Ribbon bar: MODELLO F24 > Ravvedimento operoso (Ravvedimento) 

I ravvedimenti operosi possono essere gestiti: 

– dall’apposito comando disponibile all’interno della funzione di gestione del modello F24 del singolo contribuente: 

– oppure dall’apposita voce di menu. 

In caso di accesso dall’apposita voce di menu, la procedura consente di visualizzare: 

– i soli contribuenti validi ai fini del ravvedimento 

– tutti i contribuenti già inseriti nell’anagrafica dei contribuenti del Modello F24. 

Se il contribuente non è presente, si può procedere ad attivarlo dall’anagrafica generale tramite la funzione **Nuovo**. 

  

#### Creare il ravvedimento operoso dalla gestione del modello F24 

Se il versamento oggetto di ravvedimento è presente all’interno della gestione del modello F24, è possibile procedere al caricamento automatico del versamento e di altri dati richiesti dalla procedura. 

In particolare, la procedura prevede diverse modalità di derivazione dalla gestione del modello F24: 

– Derivazione per tributo: consente di eseguire il ravvedimento operoso per le righe di versamento a debito selezionate, relativi ai modelli F24 compresi nell’intervallo delle date di scadenza impostato. 

– Derivazione per intera delega: consente di eseguire il ravvedimento operoso per tutte le righe di versamento a debito relative all’ intero modello F24 selezionato, tra quelli compresi nell’intervallo delle date di scadenza impostato. 

– Derivazione delega a zero: consente di eseguire il ravvedimento operoso per i modelli F24 non presentati che presentano il saldo pari a zero. 

  

In alternativa, si può procedere alla creazione manuale del ravvedimento. 

  

La creazione di nuovi ravvedimenti può essere eseguita: 

– dall’apposito comando **Ravvedimento operoso** disponibile all’interno della funzione di gestione del modello F24 del singolo contribuente. 

– oppure dall’apposita voce di menu. 
In quest’ultimo caso, dopo aver selezionato il contribuente per il quale si intende creare il nuovo ravvedimento, dalla videata “Elenco Ravvedimenti Operosi” è possibile procedere con la creazione del nuovo ravvedimento con derivazione da Gestione F24 oppure con creazione manuale utilizzando la funzione **Nuovo**. 

**Derivazione per tributo** 

La funzione consente di derivare i tributi non versati dalla Gestione Modello F24 e di selezionare il tipo ravvedimento che si vuole effettuare. 

In questo caso è possibile eseguire la copia di tutti i versamenti presenti in un determinato modello, compresi quelli che non possono essere oggetto di ravvedimento operoso (ad esempio versamenti destinati all’INPS); la procedura consente di copiare anche questa tipologia di versamento in quanto può essere utile predisporre al Modello F24 non solo i versamenti oggetto di ravvedimento operoso, ma tutti quelli che sono compresi nello stesso Modello F24 omesso o tardivo. 

Per coloro che vogliono disattivare la possibilità di derivare dal Modello F24 righe di versamento che non possono essere oggetto di ravvedimento operoso, è sufficiente deselezionare il parametro Abilita copia versamenti da gestione ravvedimento disponibile nella funzione “Parametri ravvedimento operoso” al percorso di menu “Modelli versamento F24 e F23 > Tabelle”). 

**Derivazione per intera delega** 

La funzione consente di impostare l’intervallo delle date di scadenza relativi ai modelli F24. 

Dopo aver selezionato il modello F24 da ravvedere, la procedura propone l’elenco dei versamenti che lo compongono e richiede l’indicazione della “Data versamento ravvedimento”. 

Tramite la funzione **Deriva** la procedura propone in sequenza la gestione del ravvedimento operoso di tutte le righe a debito che compongono il modello ed assegna al modello di origine lo stato “Non versato (ROP)”. 

Per i versamenti che non possono essere oggetto di ravvedimento operoso (ad esempio versamenti destinati all’INPS), la procedura esegue in automatico la copia di questa tipologia di versamento, in modo che siano anch’essi presenti nel modello F24 relativo al ravvedimento. 

**Derivazione delega a zero** 

La funzione consente di accedere ad una videata in cui la procedura espone l’elenco delle deleghe con saldo a zero gestite dal contribuente in cui si è posizionati, per l’intervallo delle date di scadenza selezionato. 

Tramite la funzione **Crea ravvedimento** la procedura procede alla creazione del nuovo ravvedimento operoso, scegliendo una tra le seguenti modalità: 

– copia della delega su scadenza ravvedimento e crea sanzione: la procedura assegna lo stato “Non versato (ROP) alla delega omessa, esegue la copia della relativa delega nella data ravvedimento impostata e crea, nella stessa data, previo relativo calcolo, la riga di versamento relativa alla sanzione da versare; questa modalità consente di definire, tramite la scelta “Inserisci sanzione in delega a parte”, l’inserimento della riga di versamento della sanzione nella delega a zero “copiata”, oppure in una specifica delega a parte; 

– crea solo sanzione su scadenza ravvedimento: la procedura esegue il calcolo della sanzione e procede alla creazione della relativa sola riga di versamento. 

Per entrambe le modalità, alla riga di versamento della sanzione viene assegnato il codice tributo 8911 – Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie imposte redditi, IVA, IRAP e l’ammontare della sanzione è determinato in relazione ai giorni intercorsi tra la data di scadenza originaria della delega a zero omessa e la data ravvedimento impostata. 

 È possibile eliminare il ravvedimento relativo alla delega a zero, tramite la funzione **Rimuovi ravvedimento**; la procedura provvede ad eliminare la copia della delega a zero e la riga di versamento della relativa sanzione; in particolare, quest’ultima riga viene eliminata solo nel caso in cui, in sede di creazione del ravvedimento si è optato per la modalità “02 su scadenza ravvedimento e crea sanzione” che prevede l’inserimento della riga di versamento della sanzione nella stessa delega oggetto di ravvedimento. 

Se si optato per l’inserimento della sanzione in delega a parte, la corrispondente riga di versamento deve essere eliminata “manualmente” dalla gestione del modello F24. 

In caso di creazione del ravvedimento con la modalità “Crea solo sanzione su scadenza ravvedimento”, la funzione **Rimuovi ravvedimento** sopra descritta non è disponibile in quanto non è stata eseguita la copia della delega a zero. 

L’eventuale eliminazione della riga di ravvedimento, relativa alla sola sanzione, può essere eseguita dall’elenco ravvedimenti operosi del contribuente. 

La compensazione della riga di versamento relativa alla sanzione con eventuali crediti disponibili nella gestione del modello F24 avviene solo se il versamento è stato inserito in una delega a parte rispetto alla delega originaria, oggetto del ravvedimento. 

**Assegnazione stato “Non versato (ROP)”** 

Ai versamenti derivati dal modello F24 con la modalità “Derivazione da gestione F24 (intero modello), la procedura assegna in automatico lo stato “Non versato (ROP)”. 

 in fase di derivazione del ravvedimento o copia”. 

Ai versamenti derivati dal modello F24 con la modalità “Derivazione per tributo, la procedura consente di assegnare lo stato di “Non versato (ROP)” al versamento per il quale si è provveduto a eseguire la derivazione per la gestione del ravvedimento o la copia impostando la selezione sulla colonna “Assegna non versato (ROP)”. È possibile disattivare sia la colonna di assegnazione sia la selezione automatica dello stato di “Non versato (ROP)” deselezionando rispettivamente i parametri Abilita assegnazione “Non versato (ROP)” da gestione ravvedimento e Imposta l’opzione “Assegna non versato (ROP)” in fase di selezione del ravvedimento o copia. 

La selezione è sempre disattivata per i versamenti appartenenti a modelli con lo stato di Abilitato e per quelli che hanno già lo stato di “Non versato (ROP)” ad eccezione di quelli che hanno lo stato di Ricevuto/Non versato poiché sono stati rifiutati dalla banca e quindi da ravvedere. 

**Data versamento ravvedimento** 

Occorre inserire la data di versamento del ravvedimento operoso utile per il calcolo delle sanzioni e degli interessi. 

**Elenco versamenti** 

La procedura espone l’elenco dei versamenti presenti all’interno della gestione del Modello F24 nell’intervallo di date di scadenza indicate. In particolare, la procedura espone tutte le righe di versamento, ma consente di ravvedere solo le righe che possono applicare l’istituto del ravvedimento operoso ossia quelle dei “Tributi”. Per le causali la procedura offre solo la possibilità di copiare i righi di omessi versamenti su date successive. 

È possibile selezionare una o più righe di versamento, per le quali si vuole eseguire il ravvedimento e più righe per eseguire la semplice copia ad una data scadenza successiva. 

**Creazione manuale del ravvedimento operoso** 

La modalità manuale è consigliata nel caso in cui non vi siano dati recuperabili dal Modello F24. Nella fase di creazione manuale, specularmente a quanto avviene con la derivazione dati da Modello F24 è necessario definire il “Tipo ravvedimento” (per la scelta del tipo ravvedimento fate riferimento a quanto indicato nella sezione “Derivazione da modello F24” sopra riportata). 

**Lista ravvedimento** 

La funzione consente di produrre un elaborato che espone i ravvedimenti di ciascun contribuente

La lista può essere effettuata: 

– singolarmente, utilizzando la funzione **Stampa** presente all’interno della gestione del ravvedimento operoso; 

– per più contribuenti contemporaneamente, utilizzando la funzione “Lista ravvedimento operoso” del menu “Modello F24 > Ravvedimento operoso”. 

  

#### Compilare il Dettaglio ravvedimento 

Nella fase di creazione del ravvedimento viene proposta una videata di richiesta di informazioni utili alla determinazione degli importi da versare. 

La stessa videata viene riproposta richiamando il singolo ravvedimento operoso dall’Elenco dei ravvedimenti già presenti nella “Gestione ravvedimento operoso”. In questa sede è possibile visualizzare e/o modificare le diverse opzioni eventualmente impostate in precedenza. 

Le impostazioni definite nella videata di “Dettaglio ravvedimento” sono importanti per la determinazione dell’importo da versare. 

**Calcolo elaborato dalla procedura** 

Per ogni versamento oggetto di ravvedimento la procedura calcola, in base all’importo dell’imposta da ravvedere e ai giorni di ritardo, l’ammontare: 

– della sanzione ridotta 

– degli interessi moratori in base al tasso legale con maturazione giornaliera 

– del totale da versare. 

La procedura inoltre propone automaticamente il codice tributo per il versamento degli interessi e della sanzione, quando previsti. 

**Determinazione della riduzione delle sanzioni** 

La procedura determina la riduzione delle sanzioni in relazione alla data versamento ravvedimento ed all’intervallo di periodo che intercorre tra la data di scadenza originaria e la “Data scadenza presentazione dichiarazione” indicata. 

In caso di indicazione dell’anno della data scadenza presentazione dichiarazione coincidente con l’anno della data di scadenza originaria, la procedura aggiunge 365 gg. all’intervallo di periodo determinato da calendario e poi verifica se la data versamento ravvedimento è compresa o meno nell’intervallo di periodo. 

*Esempio: 

– data scadenza presentazione = 30/09/2016 e data scadenza originaria = 16/06/2016 

– se la data versamento ravvedimento fosse pari al 16/07/2017 la sanzione sarebbe ridotta di 1/8 

– se la data versamento ravvedimento fosse pari al 16/07/2018 la sanzione sarebbe ridotta di 1/7.* 

  

In caso di indicazione dell’anno della data scadenza presentazione dichiarazione non coincidente con l’anno della data di scadenza originaria, la procedura non aggiunge 365 gg all’intervallo di periodo determinato da calendario e poi verifica se la data versamento ravvedimento è compresa o meno nell’intervallo di periodo. 

*Esempio: 

– data scadenza presentazione = 30/09/2016 e data scadenza originaria = 16/02/2015 

– se la data versamento ravvedimento fosse pari al 16/03/2016 la sanzione sarebbe ridotta di 1/8 

– se la data versamento ravvedimento fosse pari al 16/03/2017 la sanzione sarebbe ridotta di 1/7.* 

  

Operando in questo modo, la procedura è in grado di determinare la corretta riduzione delle sanzioni sia per versamenti il cui anno della data scadenza presentazione dichiarazione è coincidente con l’anno della data scadenza originaria (ad esempio imposte da modello Redditi) sia per versamenti il cui anno della data scadenza della presentazione è successivo all’anno della data scadenza originaria (ad esempio imposte da versamenti IVA periodici). 

**Tipo sanzione** 

La procedura propone in automatico la riduzione dell’aliquota vigente a seconda del tipo ravvedimento selezionato e che la regolarizzazione avvenga: 

– entro 30 giorni dalla violazione (1/10 della sanzione) 

– oltre i 30 giorni ma entro i 90 dalla violazione (1/9 della sanzione) 

– oltre i 90 giorni ma entro un anno dalla violazione (1/8 della sanzione) 

– oltre un anno ma entro due anni dalla violazione (1/7 della sanzione) 

– oltre due anni dalla violazione (1/6 della sanzione). 

  

Indicando l’opzione “1/5 della sanzione” la procedura applicherà 1/5 dalla percentuale legata al tipo ravvedimento indicato. 

Indicando l’opzione “Altro” è possibile modificare la percentuale della sanzione; la procedura calcolerà l’importo della sanzione in base all’aliquota indicata. 

Per omesso o tardivo versamento, inoltre, la procedura applica in automatico: 

– l’ulteriore riduzione di 1/2 per i ravvedimenti riguardanti omesso o tardivo versamento regolarizzati entro 30 e 90 giorni in applicazione dalla Legge di Stabilità 2016 che ha anticipato l’applicazione del D.Lgs. 158/2015 al 01/01/2016; 

– quanto disposto dall’art. 23, c. 31 del DL n. 98/2011, per cui, per i ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, l’aliquota della sanzione ridotta si riduce ulteriormente allo 0,1% (fino al 31/12/2015 lo 0,2%) per ogni giorno di ritardo. 

 L’ulteriore riduzione di 1/3 per violazione commessa mediante dichiarazione infedele (se si realizzano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 158/2015) è applicabile attivando manualmente l’apposita opzione. 

Le riduzioni calcolate in frazione partendo dalla sanzione relativa alla tipologia di ravvedimento sono applicate dal 01/01/2016, per le date anteriori la riduzione è calcolata in percentuale arrotondata al secondo decimale. 

  

La procedura applica le diverse riduzioni delle sanzioni in base ai giorni che intercorrono tra la “Scadenza originaria del versamento” e la “Data versamento ravvedimento”. Se presente una “Data scadenza presentazione dichiarazione” superiore alla “Data scadenza originaria” la procedura prende in considerazione quest’ultima per il calcolo dei giorni per le riduzioni oltre i 30 giorni. 

Inoltre, le riduzioni delle sanzioni per regolarizzazioni oltre un anno e oltre due anni sono applicabili solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; in alcuni casi la procedura effettua alcune avvertenze ma deve essere cura dell’utente valutare se il singolo tributo sia Amministrato o meno dall’Agenzia delle Entrate e quindi può avvalersi di questi due tipi di regolarizzazioni. 

  

### Predisporre i versamenti al modello F24 dal ravvedimento operoso 

Determinati gli importi da versare si può procedere alla predisposizione dei versamenti al Modello F24. 

Procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Posizionatevi sulla riga di ravvedimento da predisporre. 

2. Premete il tasto funzione **Predisponi F24**; la procedura propone l’elenco dei versamenti presenti alla data indicata. 

3. Selezionate i versamenti da predisporre e premete **OK**; la procedura propone l’acquisizione immediata dei versamenti predisposti. 

4. Selezionate l’opzione “Acquisisci versamenti e stampa modelli F24”, per acquisire contestualmente i versamenti. 

Nella fase di predisposizione dei versamenti al Modello F24 la procedura propone la “Data versamento ravvedimento”: è proposta in automatico la “Data versamento ravvedimento” della riga di ravvedimento nella quale si è posizionati. In base alla data indicata, la procedura espone l’elenco dei ravvedimenti operosi da selezionare per la predisposizione. 

**Ravvedimenti operosi già presenti nella scadenza per cui si sta effettuando la predisposizione al Modello 24** 

Se vi sono già Ravvedimenti operosi presenti in F24 si può valutare come procedere e utilizzando l’opzione “Vuoi acquisire i versamenti ricoprendo eventuali ravvedimenti operosi già presenti” scegliere se “ricoprire” o meno versamenti predisposti in precedenza, dalla gestione del ravvedimento operoso, per la data scadenza ravvedimento indicata. Per non ricoprire i versamenti non selezionando l’opzione la procedura accoda i versamenti predisposti a quelli preesistenti, se presentano codici tributo diversi; invece, a parità di codice tributo, gli importi del ravvedimento sono sommati a quelli dei versamenti preesistenti. 

  

La funzione **Ravvedi delega a zero** non richiede la predisposizione versamenti del ravvedimento determinato, in quanto a seconda della modalità di ravvedimento selezionata, la procedura provvede in automatico a creare la riga di versamento relativa alla sanzione determinata e se richiesta, la copia del modello F24 oggetto del ravvedimento. 

  

## Gestione delle comunicazioni di irregolarità 

La “Gestione delle comunicazioni di irregolarità” consente di inserire i dati delle comunicazioni pervenute ai singoli contribuenti e di gestire l’eventuale rateazione degli importi da versare. Per eseguire il calcolo delle rate, degli interessi e delle date di scadenza previsti dalla normativa la procedura si connette al sito dell’Agenzia delle Entrate beneficiando del vantaggio di ottenere esattamente la stessa rateizzazione applicata dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, la connessione ad Internet costituisce presupposto per l’applicazione della rateizzazione. 

  

Schematizzando sinteticamente le fasi principali da seguire per la gestione della comunicazione di irregolarità sono le seguenti. 

### Comunicazioni di irregolarità: inquadramento normativo 

Le comunicazioni di irregolarità sono emesse a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Le stesse comunicazioni possono derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia. 

  

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività: 

– controllo automatico: le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36 bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972) evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto; 

– controllo formale: il controllo formale (articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, ecc.); 

– liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata: la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (es.: il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto. Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel modello Redditi o nel Modello 730 e di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi). 

  

Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

  

### Introduzione alla Comunicazione di irregolarità 

I tipi di comunicazione che possono pervenire al contribuente e che sono gestiti dalla procedura sono i seguenti: 

– 9001 – Comunicazione esiti controllo automatizzato (artt. 36-bis/54-bis) – Raccomandata o via PEC 

– 9001 – Comunicazione esiti controllo automatizzato (artt. 36-bis/54-bis) – Avviso telematico intermediario 

– 9006 – Comunicazione esiti controllo formale (art. 36-ter) 

– 9526 – Comunicazione esiti tassazione separata (art. 36-bis) - TFR 

– 9527 – Comunicazione esiti tassazione separata (art. 36-bis) – Arretrati. 

  

### Creare una comunicazione di irregolarità 

Accedendo alla gestione, la procedura visualizza i soli contribuenti per i quali è stata già gestita una comunicazione di irregolarità. 

Per creare una nuova comunicazione di irregolarità occorre utilizzare il comando Nuovo (F4) 

 Il contribuente può essere selezionato tra quelli già presenti nella gestione del Modelli F24, oppure può essere selezionato dall’anagrafica generale tramite la funzione **Nuovo contribuente**. 

 Per ciascuna comunicazione è possibile imputare i seguenti dati relativi alla comunicazione di irregolarità pervenuta: 

– Codice contribuente 

– Tipo comunicazione 

– Codice atto 

– Anno imposta 

– Importo da rateizzare 

– Data elaborazione comunicazione 

– Data ricevimento comunicazione 

– Numero rate. 

La connessione ad Internet costituisce presupposto per eseguire il calcolo delle rate. 

In caso di indicazione di un numero rate superiore a 1, la procedura si connette al sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed esegue il calcolo dell’importo delle rate, degli interessi e delle date di scadenza in relazione ai dati inseriti, ottenendo la rateazione applicata dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia delle Entrate non fornisce il calcolo della scadenza in unica soluzione, quindi in caso di inserimento di numero rate =1, la procedura calcola la data di scadenza in base ai dati inseriti (30 giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione oppure 90 giorni se trattasi di avviso telematico all’intermediario). Il termine di 30/90 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto-legge n. 193/2016 – art. 7-quater) per cui, qualora la data di scadenza cada in questo intervallo temporale, la procedura imposta la data del 5 settembre come quella di scadenza. Qualora si intenda versare in una data differente da quella proposta, è possibile modificarla manualmente. 

Per aggiornare i calcoli eseguiti dalla rateazione è necessario attivare la funzione **Calcola (F2)** in quanto la procedura deve eseguire la connessione al sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I calcoli sono eseguiti in automatico anche in uscita dalla gestione della comunicazione, utilizzando la funzione **Salva (END)**. 

Si segnala che l’elaborazione viene eseguita solo nel caso in cui i dati imputati che identificano la comunicazione di irregolarità corrispondano esattamente a quelli indicati nella comunicazione dall’Agenzia delle Entrate. 

 Per ciascuna comunicazione è possibile eseguire le seguenti azioni: 

– apportare variazioni alla comunicazione di irregolarità in precedenza gestita tramite la funzione **Varia** 

– eseguire il calcolo delle rate tramite la funzione **Calcola** 

– eseguire la predisposizione dei versamenti al Modello F24 tramite la funzione **Predisponi F24**: consente di predisporre i versamenti delle rate relativi alla comunicazione in cui si è posizionati, per farli confluire all’interno della funzione “Gestione del Modello F24”; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ed alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare 

– accedere tramite la funzione **Gestione F24**, ad una vista specializzata della gestione del modello F24 che propone esclusivamente i modelli in cui sono presenti le rate e che consente ad esempio, di eseguire anche la stampa del Modello F24 

– accedere tramite la funzione **Archiviati**, all’elenco dei documenti eventualmente archiviati relativi alla comunicazione di irregolarità (prospetto rate e Modelli F24 relativi alle rate); la funzione è disponibile solo per gli utenti in possesso del modulo Gestione Documentale 

– produrre l’elaborato della comunicazione con relativo dettaglio rate tramite la funzione **Prospetto rate** 

– memorizzare i dati elaborati tramite la funzione **Salva** 

– eseguire l’anteprima del Modello F24 per ciascuna rata relativa alla comunicazione di irregolarità tramite la funzione disponibile su ogni singola rata. 

  

### Applicare la riduzione delle sanzioni alle comunicazioni di irregolarità 

Menu: Modelli versamenti F24 e F23 > Modello F24 > Gestione comunicazioni di irregolarità 

**Inquadramento normativo** 

L’articolo 1 commi 153 e seguenti della Legge di Bilancio n. 197/2022 dispone la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. 

Le comunicazioni di irregolarità si riferiscono esclusivamente alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, del modello 770 e dell’IRAP. 

La riduzione delle sanzioni riguarda le comunicazioni di irregolarità: 

– con termine di pagamento di 30 giorni che non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 

– che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023. 

La riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% è altresì prevista per le comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale (ex art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) è ancora in corso al 1° gennaio 2023 con possibilità di definizione mediante pagamento del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte. 

**Gestione comunicazioni di irregolarità** 

La funzione Gestione comunicazioni di irregolarità, consente di inserire i dati delle comunicazioni pervenute ai singoli contribuenti e di gestire l’eventuale rateazione degli importi da versare. Per eseguire il calcolo delle rate, degli interessi e delle date di scadenza previsti dalla normativa la procedura si connette al sito dell’Agenzia delle Entrate beneficiando del vantaggio di ottenere esattamente la stessa rateizzazione applicata dall’Agenzia delle Entrate. 

La connessione ad Internet costituisce presupposto per l’applicazione della rateizzazione. 

Premesso quanto sopra, per utilizzare la funzione Gestione comunicazioni di irregolarità prevista da Sistemi occorre necessariamente disporre del “nuovo” importo complessivo da rateizzare. 

A tal proposito, si segnala che l’Agenzia delle Entrate: 

– ha pubblicato in data 13 gennaio la circolare n.1 per fornire indicazioni circa la determinazione delle imposte residue da versare con applicazione della sanzione ridotta 

– ha messo a disposizione in data 18 gennaio un foglio di calcolo Excel come strumento per calcolare le imposte residue da versare con applicazione della sanzione ridotta; il foglio è stato successivamente implementato con la versione 1.1 resa disponibile in data 20 gennaio. 

Entrambi gli strumenti focalizzano l’attenzione sull’imposta residua da versare, ossia al netto di quanto già versato. Questa tipologia di approccio, tuttavia, non consente di utilizzare il servizio web dell’Ade per le comunicazioni di irregolarità, costringendo di fatto ad un caricamento manuale nella gestione del modello F24, delle righe di versamento relative alle rate residue. 

Per utilizzare invece il servizio web dell’AdE delle comunicazioni di irregolarità e di conseguenza la funzione di predisposizione versamenti presente nella procedura SISTEMI all’interno della funzione “Gestione comunicazioni di irregolarità”, occorre necessariamente disporre dell’importo complessivo da rateizzare con applicazione della sanzione ridotta. 

  

Pertanto, fermo restando l’utilizzo del foglio Excel dell’Ade, si consiglia di: 

1. azzerare il dato relativo all’importo versato 

2. prendere nota dell’importo residuo con sanzioni ridotte (in questo caso determinato al lordo di quanto già versato). Corrisponde all’importo da indicare nella funzione “Gestione comunicazioni di irregolarità”. 

  

Premesso quanto sopra indicato, per applicare la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%, per le comunicazioni di irregolarità per le quali sono state già versate una o più rate, procedete come da flusso di seguito riportato. 

 La soluzione operativa di seguito descritta può essere applicata solo a condizione di: 

– numero rate corrispondente allo stesso piano di rateazione in precedenza gestito 

– azzeramento nel foglio Excel in precedenza descritto dei dati relativi alla colonna Importo versato. 

Flusso operativo: 

1. Accedete alla funzione di gestione del modello F24 e selezionate Tipo visualizzazione = Per contribuente con dettaglio modelli. 

2. Selezionate il contribuente per il quale si vuole ricalcolare le rate residue da versare ed il relativo intervallo delle date di scadenze. 

3. Selezionate i modelli relativi alle rate residue da versare ed eseguite la relativa eliminazione. 

4. Accedete alla funzione Gestione comunicazione di irregolarità. 

5. Create una nuova comunicazione di irregolarità tramite il comando **Nuovo**. 

6. Indicate i dati che identificano la comunicazione, quali il codice contribuente, il tipo comunicazione, il codice atto e l’anno di imposta. 

7. Indicate il nuovo importo da rateizzare, determinato manualmente, applicando la sanzione del 3% in luogo di quella del 10%. 

8. Indicate la data dell’elaborazione della comunicazione e la data di ricevimento della comunicazione. 

9. Indicate il numero rate, che deve necessariamente corrispondere allo stesso piano di rateazione gestito in precedenza. 

10. Eseguite il calcolo delle rate da versare tramite il comando **Calcola** che consente la connessione con il servizio web dell’Ade. 

11. Eseguite la predisposizione dei versamenti al modello F24, tramite il comando **Predisponi F24** e la relativa acquisizione dei versamenti. 

12. In sede di acquisizione dei versamenti, per le scadenze relative ai modelli delle rate già versate, che quindi presentano lo stato di stampato, optate per la scelta “Non acquisire ed elimina”. In questo modo, sulle date di scadenza relative alle rate già versate non ci saranno variazioni. 

13. Per le scadenze relative alle rate residue da versare, che sono state ricalcolate con applicazione della riduzione delle sanzioni, la procedura esegue in automatico l’acquisizione dei versamenti. 

La funzione “Gestione comunicazioni di irregolarità” consente l’indicazione di apposite note per ogni comunicazione gestita. L’annotazione può ad esempio essere utilizzata per distinguere la comunicazione gestita con applicazione delle sanzioni “originali” da quella gestita con le sanzioni ridotte. 

  

### Predisporre i versamenti al modello F24 per le comunicazioni di irregolarità 

Determinate le rate da versare e le relative date di scadenza, si può procedere alla predisposizione dei versamenti al Modello F24. 

La predisposizione può essere eseguita dall’interno della comunicazione in cui si è posizionati tramite il comando **Predisponi F24**; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ed alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare. 

La predisposizione può essere eseguita anche dall’elenco delle comunicazioni gestite; in questo caso è possibile selezionare più comunicazioni di irregolarità da predisporre; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ma non alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare proprio perché la predisposizione potrebbe riguardare più comunicazioni di irregolarità. 

**Versamenti comunicazione di irregolarità già presenti nella scadenza per cui si sta effettuando la predisposizione al Modello F24** 

In caso di predisposizione di versamenti F24 relativa ad una comunicazioni di irregolarità, la procedura in sede di acquisizione è in grado di ricoprire/aggiornare i versamenti F24 già presenti relativi a quella comunicazione. 

  

## Versamenti definizione agevolata L. 197/2022: inquadramento normativo 

L’articolo 1 commi da 186 a 202 della L. 197/2022 prevede alcune modalità di definizione agevolata delle liti pendenti. 

In particolare, sono definite le controversie: 

– attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate/Dogane 

– pendenti all’1/1/2023 in ogni stato e grado di giudizio 

– il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1/1/2023 

– per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione da parte del soggetto interessato, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva. 

  

Possono essere oggetto di chiusura agevolata: 

– gli atti di natura impositiva, quali avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni 

– gli atti meramente riscossivi, quali cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. 

  

La definizione agevolata si perfeziona: 

– presentando in via telematica, l’apposita domanda utilizzando lo specifico modello “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”. La domanda non è gestita da Sistemi in quanto può essere presentata esclusivamente tramite i servizi web appositamente previsti dall’Agenzia delle Entrate. 

– effettuando il pagamento di quanto dovuto / prima rata; per la chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo determinato applicando specifiche percentuali al valore della controversia, ossia corrispondente all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il relativo valore è costituito dalla somma delle stesse. 

Il DL. 34/2023 ha prorogato i termini di presentazione della domanda e del versamento di quanto dovuto / prima rata dal 30/06/2023 al 30/09/2023 (che ricadendo in un giorno festivo, diventa 02/10/2023). 

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato: 

– va presentata una distinta domanda 

– va effettuato un distinto versamento. 

La somma richiesta per la definizione, ossia l’importo lordo dovuto, è determinata applicando al valore della lite le percentuali di riduzione di cui ai commi da 186 a 190 del citato articolo 1, differenziate a seconda dello stato e del grado in cui pende la controversia. 

+———————————+————————————+ 

| VALORE DOVUTO DELLA             | STATO E GRADO DI PENDENZA DELLA    | 

| CONTROVERSIA                    | CONTROVERSIA                       | 

+=================================+====================================+ 

| 100% delle imposte (comma 186)  | Contribuente soccombente o         | 

|                                 | sentenza non ancora emanata        | 

+———————————+————————————+ 

| 90% delle imposte (comma 187)   | All’1/1/2023 c’è stata la          | 

|                                 | costituzione in giudizio, oppure   | 

|                                 | il processo pende in sede di       | 

|                                 | rinvio o sono pendenti i termini   | 

+———————————+————————————+ 

| 40% delle imposte con stralcio  | Agenzia fiscale soccombente in     | 

| di sanzioni e interessi (comma  | primo grado                        | 

| 188)                            |                                    | 

+———————————+————————————+ 

| 15% delle imposte con stralcio  | Agenzia fiscale soccombente in     | 

| di sanzioni e interessi (comma  | secondo grado                      | 

| 188)                            |                                    | 

+———————————+————————————+ 

| – 40% delle imposte per la     | Reciproca soccombenza in primo     | 

| parte con Agenzia fiscale       | grado                              | 

| soccombente                     |                                    | 

|                                 |                                    | 

| – 100% delle imposte per la    |                                    | 

| parte restante con importo      |                                    | 

| intero al netto di sanzioni e   |                                    | 

| interessi (comma 189)           |                                    | 

+———————————+————————————+ 

| – 15% delle imposte per la     | Reciproca soccombenza in secondo   | 

| parte con Agenzia fiscale       | grado                              | 

| soccombente                     |                                    | 

|                                 |                                    | 

| – 100% delle imposte per la    |                                    | 

| parte restante con importo      |                                    | 

| intero al netto di sanzioni e   |                                    | 

| interessi (comma 189)           |                                    | 

+———————————+————————————+ 

| 5% delle imposte (comma 190)    | Agenzia fiscale soccombente        | 

|                                 | integralmente in tutti i pregressi | 

|                                 | gradi di giudizio con processo che | 

|                                 | pende all’1/1/2023 in Cassazione   | 

+———————————+————————————+ 

| Controversie con solo | Contribuente soccombente oppure    | 

| sanzioni: 40%             | pronuncia non depositata/rinviata  | 

+———————————+————————————+ 

| Controversie con solo sanzioni: | Agenzia fiscale soccombente        | 

| 15%                             |                                    | 

+———————————+————————————+ 

| Controversie con solo sanzioni: | Reciproca soccombenza              | 

|                                 |                                    | 

| – 15% delle sanzioni per la    |                                    | 

| parte con Agenzia fiscale       |                                    | 

| soccombente                     |                                    | 

|                                 |                                    | 

| – 40% per la parte restante    |                                    | 

| delle sanzioni.                 |                                    | 

+———————————+————————————+ 

È possibile rateizzare l’importo netto dovuto se l’importo netto dovuto è superiore a 1.000 euro, con applicazione degli interessi legali (5%) calcolati dalla data di effettivo versamento della prima rata alla data di versamento della singola rata. 

Con il DL 34/2023 è rimasta la possibilità di rateizzare i versamenti fino ad un massimo di venti rate di pari importo, con un piano di rateazione che prevede: 

– le prime 3 rate con scadenza: 

1. 30/09/2023 (che diventa 02/10/2023 in quanto ricade in un giorno festivo) 

2. 31/10/2023 

3. 20/12/2023 

– le successive, entro le seguenti date di scadenza, per ogni anno: 

1. 31 marzo 

2. 30 giugno 

3. 30 settembre 

4. 20 dicembre. 

In caso di scadenza di versamento che cade di sabato/domenica/festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. 

  

In sede di conversione del su indicato decreto, con la Legge 26 maggio 2023, n.56, in aggiunta a quella precedente, è stata aggiunta una nuova modalità di rateazione che presenta il seguente nuovo calendario delle rate, parzialmente riscritto: 

– le prime 3 rate con scadenza: 

1. 30/09/2023 (che diventa 02/10/2023 in quanto ricade in un giorno festivo) 

2. 31/10/2023 

3. 20/12/2023 

– le successive, al massimo 51, ma con cadenza mensile a partire da gennaio 2024 , con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, ad eccezione per il mese di dicembre per ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento rimane ferma al giorno 20 del mese. 

In caso di scadenza di versamento che cade di sabato/domenica/festivo, in conformità alle disposizioni normative introdotte: 

– gli interessi delle rate mensili devono essere determinati in base all’ultimo giorno del mese 

– la data di scadenza corrisponde a quella relativa all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. 

Ad esempio, per la rata relativa al mese di marzo 2024, in cui il giorno 31 ricade di domenica, gli interessi sono determinati in base al giorno 31/3, ma la data di scadenza per il versamento è pari al 29/3. 

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione. 

In particolare, il versamento deve essere effettuato utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 6 del 14/02/2023 dell’Agenzia delle Entrate. 

*TRIBUTO – DESCRIZIONE:* 

– *TF20*: IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF21*: Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF22*: Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF23*: IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF24*: Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF25*: Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

– *TF26*: Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – articolo 1 commi da 186 a 202 L.197/2022 

Nel modello F24, vanno inoltre esposti i seguenti dati: 

– codice ufficio: corrisponde al codice dell’ufficio dell’Agenzia parte nel giudizio, competente in merito all’istruttoria del contenzioso al momento di presentazione della domanda di definizione; 

– rateazione/regione/provincia/mese rif.: corrisponde al codice della Regione /codice catastale del Comune destinatario: da indicare esclusivamente in caso di versamento di somme dovute a titolo di IRAP e addizionali regionali/comunali all’IRPEF; 

– anno di riferimento: corrisponde al periodo d’imposta / anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia. 

### Creare le rate definizione agevolata L. 197//2022 

Menu: Modelli versamenti F24 e F23 > Gestione definizioni agevolate > Rateazione definizioni agevolate (L.197/2022) 

La funzione “Rateazione definizioni agevolate L.197/2022” consente di: 

– applicare la rateazione con relativo calcolo degli interessi, per ciascun codice tributo da utilizzare per il versamento dell’importo netto dovuto 

– eseguire la predisposizione versamenti al modello F24 delle rate calcolate. 

Accedendo alla funzione, la procedura visualizza i soli contribuenti per i quali è stata già gestita una rateazione di definizione agevolata. 

Per creare una nuova rateazione di definizione agevolata occorre utilizzare il comando Nuovo (F4). 

 Il contribuente può essere selezionato tra quelli già presenti nella gestione del Modelli F24, oppure può essere selezionato dall’anagrafica generale tramite la funzione **Nuovo contribuente**. 

Per ciascuna rateazione, occorre imputare i dati rilevanti per l’applicazione della rateazione e per la compilazione automatica delle righe di versamento del modello F24 relative alle rate: 

– Tipo definizione agevolata 

– Tributo/Causale 

– Codice Ufficio 

– Anno di imposta 

– Codice regione 

– Codice Ente/comune 

– Importo da rateizzare 

– Tipologia di rateazione 

– Numero rate (rate trimestrali) 

– Numero rate (rate mensili) 

– Data effettivo versamento prima rata. 

  

In particolare, la procedura richiede i dati da imputare in relazione alla definizione agevolata ed al codice tributo indicato. 

Per aggiornare i calcoli eseguiti dalla rateazione è necessario attivare il comando **Calcola (F2)**. I calcoli sono eseguiti in automatico anche in uscita dalla gestione della comunicazione, utilizzando il comando **Salva (END)** oppure in caso di utilizzo del comando **Predisponi F24 (F3)**. 

Per ciascuna rateazione è possibile eseguire le seguenti azioni: 

– apportare variazioni alla rateazione di definizione agevolata in precedenza gestita tramite la funzione **Varia** 

– eseguire il calcolo delle rate tramite la funzione **Calcola** 

– eseguire la predisposizione dei versamenti al Modello F24 tramite la funzione **Predisponi F24**: consente di predisporre i versamenti delle rate relativi alla rateazione di definizione agevolata in cui si è posizionati, per farli confluire all’interno della funzione “Gestione del Modello F24”; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ed alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare 

– accedere tramite la funzione **Gestione F24**, ad una vista specializzata della gestione del modello F24 che propone esclusivamente i modelli in cui sono presenti le rate predisposte e che consente ad esempio, di eseguire anche la stampa del Modello F24 

– accedere tramite la funzione **Archiviati**, all’elenco dei documenti eventualmente archiviati relativi ai modelli F24 in cui sono presenti le rate predisposte; la funzione è disponibile solo per gli utenti in possesso del modulo Gestione Documentale 

– memorizzare i dati elaborati tramite la funzione **Salva** 

– eseguire l’anteprima del Modello F24 per ciascuna rata relativa alla definizione agevolata tramite la funzione disponibile su ogni singola rata. 

  

In caso di predisposizione di versamenti F24 relativa ad una rateazione di definizione agevolata, la procedura in sede di acquisizione è in grado di ricoprire/aggiornare i versamenti F24 già presenti relativi a quella rateazione. 

Si evidenzia inoltre che la predisposizione può essere eseguita anche dall’elenco delle rateazioni delle definizioni agevolate gestite; in questo caso è possibile selezionare più rateazioni da predisporre; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ma non alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare proprio perché la predisposizione potrebbe riguardare più definizioni agevolate. 

  

## Definizione agevolata (L.136/2018) 

### Versamenti definizione agevolata L. 136/2018: inquadramento normativo  

Il Decreto-legge n. 119/2018 convertito nella Legge n.136/2018 prevede alcune modalità di definizione agevolata delle liti pendenti. 

In particolare: 

– l’articolo 1 disciplina la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 

– l’articolo 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. 

  

Per i processi verbali di constatazione, la definizione agevolata si perfeziona: 

– presentando entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa (correttiva nei termini) in cui sono recepiti i rilievi constatati nel verbale redatto 

– eseguendo entro il 31 maggio, il versamento della totalità delle somme dovute o della sola prima rata. 

È possibile rateizzare l’importo netto dovuto in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi legali (0,8%).  

In particolare, il versamento deve essere effettuato utilizzando i codici tributo e le causali contributo istituite con la risoluzione n. 8/2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

*TRIBUTO/CAUSALE – DESCRIZIONE:* 

– **PF01**: IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF02**: IRES – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF03**: IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF04**: RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF05**: IVIE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF06**: IVAFE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF07**: ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF08**: ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF09**: RECUPERO CREDITI IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF10**: ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF11**: IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PF12**: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PFAC**: CONTRIBUTI ARTIGIANI- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PFCP**: CONTRIBUTI COMMERICIANTI- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

– **PFLP**: CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 

Per le controversie tributarie, la definizione agevolata si perfeziona: 

– presentando entro il 31 maggio 2019, la domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, con utilizzo dell’apposito modello approvato dal provvedimento n.39209/2019 del 18/02/2019 

– eseguendo entro il 31 maggio, il versamento della totalità delle somme dovute o della sola prima rata. 

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale per un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi legali (0,8%). 

In particolare, il versamento deve essere effettuato utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

*TRIBUTO – DESCRIZIONE:* 

– **PF30**: IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF31**: Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF32**: Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF33**: IRAP e addizionale regionale IRPEF e interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF34**: Sanzioni IRAP e addizionale regionale IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF35**: Addizionale Comunale IREPF e interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

– **PF36**: Sanzione addizionale Comunale IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018 

### Creare le rate definizione agevolata L. 136/2018 

Accedendo alla gestione, la procedura visualizza i soli contribuenti per i quali è stata già gestita una rateazione di definizione agevolata. 

Per creare una nuova rateazione di definizione agevolata occorre utilizzare il comando  Nuovo (f4)  

Il contribuente può essere selezionato tra quelli già presenti nella gestione del Modelli F24, oppure può essere selezionato dall’anagrafica generale tramite la funzione **Nuovo contribuente**. 

Per ciascuna rateazione, occorre imputare i dati rilevanti per l’applicazione della rateazione e per la compilazione automatica delle righe di versamento del modello F24 relative alle rate. 

– Tipo definizione agevolata 

– Tributo/Causale 

– Matricola/Codice INPS/CF. 

– Codice Ufficio 

– Codice sede 

– Anno di imposta 

– Periodo di riferimento 

– Codice regione 

– Codice Ente/comune 

– Importo da rateizzare 

– Numero rate 

– Prima rata da non predisporre. 

In particolare, la procedura richiede i dati da imputare in relazione al tipo di definizione agevolata ed al codice tributo/causale contributo indicato.  

Per aggiornare i calcoli eseguiti dalla rateazione è necessario attivare la funzione **Calcola (F2)**. I calcoli sono eseguiti in automatico anche in uscita dalla gestione della comunicazione, utilizzando il comando **Salva (END)** oppure in caso di utilizzo del comando **Predisponi F24 (F3)**. 

Per ciascuna rateazione è possibile eseguire le seguenti azioni: 

– apportare variazioni alla rateazione di definizione agevolata in precedenza gestita tramite la funzione **Varia** 

– eseguire il calcolo delle rate tramite la funzione **Calcola** 

– eseguire la predisposizione dei versamenti al Modello F24 tramite la funzione **Predisponi F24**: consente di predisporre i versamenti delle rate relativi alla rateazione di definizione agevolata in cui si è posizionati, per farli confluire all’interno della funzione “Gestione del Modello F24”; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ed alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare 

– accedere tramite la funzione **Gestione F24**, ad una vista specializzata della gestione del modello F24 che propone esclusivamente i modelli in cui sono presenti le rate predisposte e che consente ad esempio, di eseguire anche la stampa del Modello F24 

– accedere tramite la funzione **Archiviati**, all’elenco dei documenti eventualmente archiviati relativi ai modelli F24 in cui sono presenti le rate predisposte; la funzione è disponibile solo per gli utenti in possesso del modulo Gestione Documentale 

– memorizzare i dati elaborati tramite la funzione **Salva** 

– eseguire l’anteprima del Modello F24 per ciascuna rata relativa alla definizione agevolata tramite la funzione disponibile su ogni singola rata. 

In caso di predisposizione di versamenti F24 relativa ad una rateazione di definizione agevolata, la procedura in sede di acquisizione è in grado di ricoprire/aggiornare i versamenti F24 già presenti relativi a quella rateazione. 

Si evidenzia inoltre che la predisposizione può essere eseguita anche dall’elenco delle rateazioni delle definizioni agevolate gestite; in questo caso è possibile selezionare più rateazioni da predisporre; contestualmente alla predisposizione è possibile procedere all’acquisizione dei versamenti ma non alla stampa dei Modelli F24 relativi alle rate da versare proprio perché la predisposizione potrebbe riguardare più definizioni agevolate. 

## Trasmissione telematica dei modelli F24 

### Effettuare le assegnazioni automatiche 

La procedura prevede una serie di assegnazioni automatiche che consentono di impostare alcune caratteristiche comuni su più contribuenti con un’unica operazione. 

Le funzioni disponibili sono le seguenti: 

– **Assegnazione automatica modalità di presentazione**: Consente di assegnare rapidamente a ciascun contribuente la modalità di presentazione/trasmissione, il codice fiscale intermediario/codice mittente e l’attributo di “prevalente”. 

– **Assegnazione automatica banca di addebito**: Consente di assegnare rapidamente la banca di addebito per ciascuna modalità di presentazione. Per ciascun contribuente, l’elenco delle banche proposto è quello presente negli archivi dell’anagrafica generale. 

– **Assegnazione automatica dati di riepilogo**: Consente di assegnare rapidamente per ciascun modello del contribuente la data di versamento, la modalità di presentazione, l’intermediario/mittente, l’ente di versamento, il titolare conto, la banca di addebito da utilizzare nella trasmissione telematica dei Modelli F24 e l’eventuale soggetto coobbligato. Per ciascun contribuente, l’elenco delle banche proposto è quello presente negli archivi del cliente dell’anagrafica generale. 

– **Assegnazione automatica dati di riepilogo per contribuente**: Consente di assegnare rapidamente per un determinato contribuente, per tutti i Modelli F24 presenti nella data di scadenza selezionata, la data di versamento, la modalità di presentazione, l’intermediario/mittente, l’ente di versamento, il titolare conto, la banca di addebito da utilizzare nella trasmissione telematica dei Modelli F24 e l’eventuale soggetto coobbligato. Per ciascun contribuente, l’elenco delle banche proposto per il contribuente selezionato è quello presente negli archivi del cliente dell’anagrafica generale. 

Per poter effettuare le assegnazioni automatiche occorre utilizzare le specifiche funzioni presenti alla voce di menu “Assegnazioni automatiche” del relativo menu telematico. 

### Assegnare lo stato “Non versato” a modelli inviati e scartati 

Può verificarsi che un modello F24 venga scartato dalla banca che lo riceve per l’addebito o dall’Agenzia delle Entrate e il cliente voglia tenere traccia del fatto che i tributi di tale modello non siano stati versati. 

È possibile assegnare lo stato “Non versato” automaticamente in fase di acquisizione delle ricevute oppure manualmente, utile ad esempio quando il modello ha una modalità di presentazione tramite remote banking o cartacea. 

Si descrivono di seguito la soluzione da applicare in relazione alla modalità di presentazione adottata. 

#### Assegnazione automatica stato “Non versato” per modelli F24 con modalità di presentazione tramite intermediario 

Se all’interno dei Parametri Generali è stata selezionata l’opzione “Assegna stato non versato”, ai modelli con esito scartato/respinto oppure con esito pagamento rifiutato”, la procedura assegna lo stato “Non versato” in fase di acquisizione ricevute AdE. 

  

#### Assegnazione manuale stato “Non versato” per modelli F24 con modalità di presentazione tramite intermediario. 

Qualora non sia gestita l’acquisizione delle ricevute con la procedura Sistemi, è possibile attribuire manualmente ai modelli F24 l’esito di “Scartato” dalla funzione **Dati di riepilogo (F7)** che può essere richiamata dalla videata di elenco modelli. Se è stato selezionato l’opzione sopra indicata nei Parametri generali, la procedura propone di assegnare lo stato “Non versato” al modello F24 su cui si è posizionati. 

 In alternativa è possibile attribuire tale stato “Non versato” anche dall’elenco modelli F24 con la funzione **Varia stato (F12)**.  

L’assegnazione dello stato “Non versato”, oltre che ai modelli F24, viene eseguita anche ai singoli versamenti sia a debito che a credito in esso contenuti. Gli utilizzi dei crediti in compensazione, con lo stato “Non versato” sono considerati come non compensati e quindi disponibili per eventuali nuovi utilizzi. 

#### Assegnazione manuale stato “Non versato” per modelli F24 con modalità di presentazione tramite remote banking 

In caso di presentazione del modello F24 tramite remote banking, non è possibile gestire l’acquisizione delle ricevute e quindi se il modello F24 è stato “scartato” oppure il pagamento “rifiutato”, è possibile assegnare lo stato “Non versato” : 

– dai dati di riepilogo, attribuendo lo stato di “Scartato” all’esito versamento ; per applicare questa modalità di assegnazione occorre prima assegnare alla fornitura che contiene tale modello, lo stato “Ricevuto” dal flusso telematico remote banking 

oppure 

– dall’elenco modelli, tramite la funzione **Varia stato (F12)**. 

La procedura in fase di assegnazione dello stato di “Non versato” al modello F24 attribuisce tale stato anche ai singoli versamenti sia a debito che a credito in esso contenuti. Gli utilizzi di credito con lo stato di “Non versato” sono considerati non compensati e quindi disponibili per eventuali nuovi utilizzi. 

 L’assegnazione dello stato “Non versato”, oltre che ai modelli F24, viene eseguita anche ai singoli versamenti sia a debito che a credito in esso contenuti. Gli utilizzi dei crediti in compensazione, con lo stato “Non versato” sono considerati come non compensati e quindi disponibili per eventuali nuovi utilizzi. 

 L’assegnazione dello stato “Non versato” al modello F24 ed alle righe di versamento a debito/credito che lo compongono, può inoltre avvenire in caso di creazione di un nuovo ravvedimento operoso tramite la modalità “Deriva da gestione F24 (intero modello). 

  

### Gestire un modello F24 annullato tramite desktop telematico 

I modelli F24 telematici inviati possono essere annullati entro e non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell’Agenzia delle Entrate) utilizzando la funzione “Annulla” del menu “Documenti” dell’applicazione Desktop telematico resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 

  

Una volta che l’invio del modello F24 è stato annullato tramite le funzioni del Desktop telematico, occorre fare in modo che tale operazione venga registrata anche nella gestione del modello F24. 

Pe far ciò occorre impostare sul modello, come esito della trasmissione “Modello annullato”. 

La procedura assegna lo stato “Non versato” in questo modo i crediti risulteranno non compensati e quindi nuovamente disponibili. 

 L’esito può essere impostato: 

– dalla gestione del flusso telematico intermediario 

– dai dati di riepilogo del modello F24. 

**Impostazione dalla gestione flusso telematico intermediario** 

È possibile impostare lo stato di esito ricevuta “Annullata” dalla Gestione forniture disponibile nella gestione flusso telematico, come riportato nel flusso operativo di seguito riportato. 

Flusso operativo: 

1. Accedete alla Gestione flusso telematico intermediario ed entrate nella Gestione forniture 

2. Posizionatevi sulla fornitura in cui è incluso il modello che è stato annullato ed utilizzate il comando **Dettaglio**. 

3. Accedete alla sezione Dati generali e utilizzate il bottone **Assegna protocollo**. 

4. Posizionatevi sul modello da annullare ed impostate “Annullata” nella colonna “Esito ricevuta documento”. 

5. Confermate l’assegnazione dello stato “Non versato” proposta dalla procedura in uscita dalla funzione di assegnazione protocollo. 

  

**Impostazione dai dati di riepilogo del modello F24** 

È possibile impostare lo stato di Modello annullato dalla sezione dei Dati trasmissione dei Dati di riepilogo disponibile nella gestione del modello F24, come riportato nel flusso operativo di seguito riportato. 

Flusso operativo: 

1. Accedete alla Gestione modello F24 ed entrate nel modello F24 che è stato annullato. 

2. Richiamate i Dati di riepilogo e posizionatevi sui Dati trasmissione. 

3. Utilizzate il bottone **Varia dati** presente nella sezione “Dati ricevuta AdE”. 

4. Impostate come Esito modello, “Modello annullato”. 

5. Confermate l’assegnazione dello stato “Non versato” proposta dalla procedura in uscita dalla funzione di assegnazione protocollo. 

  

**Nuovo invio** 

Per procedere al versamento delle imposte non versate, create un nuovo modello F24 tramite le funzioni di copia e procedete all’invio tramite il flusso telematico con le consuete modalità. 

## Trasmissione telematica intermediario (Entratel)  

### Gestire il flusso telematico intermediario (Entratel) 

Menu: Modello F24 > Telematico F24 > Telematico trasmissione intermediario (Entratel) 

Per i dettagli relativi alla trasmissione telematica del modello F24, fate riferimento al manuale utente Telematici e altre funzioni unificate, sezione Gestione dei flussi telematici

### Modificare il nome e copiare in cartella il file telematico generato (flusso per intermediario) 

Per modificare il nome del file telematico generato da trasmettere tramite intermediario dalla procedura, occorre attivare le opzioni di copia in cartella come da flusso operativo di seguito indicato: 

1. Modificate il file di configurazione di PROFIS 

Aprite in editazione il file CFGPRF3.INI disponibile nella cartella //BASE (Esempio - //PROFIS3) 

 2. Inserite la stringa di configurazione per attivare la copia in cartella 

Operando in editazione, inserite le seguenti stringhe di configurazione: 

[F24 Telematico] 

Copia in cartella = 1 

Costituisce il prerequisito per disporre delle opzioni “Copia in cartella” nella fase di generazione del flusso telematico intermediario. 

3. Nella fase di generazione, utilizzate la funzione “Copia in cartella” 

Consente di: 

– impostare la cartella di destinazione del file da copiare 

– personalizzare il nome del file telematico generato da copiare 

– optare per l’eventuale apertura della cartella di destinazione in cui avviene la copia del file telematico, in uscita dalla copia. 

La funzione “Copia in cartella”, con relativa rinomina del file telematico da trasmettere, è da utilizzare solo per coloro che eseguono l’invio del file telematico tramite applicazioni esterne alla procedura Sistemi, in quanto, anche in caso di avvenuta rinomina e di copia in cartella del file telematico, le fasi di autentica e di invio previste dalla procedura, utilizzano esclusivamente il nome e la cartella proposti in automatico dalla procedura. 

Si segnala inoltre che: 

– in caso di invio del file telematico rinominato, la funzione di acquisizione ricevute eseguita dalla procedura Sistemi, non può andare a buon fine, in quanto la relazione tra ricevuta e modello inviato ha come presupposto la corrispondenza con il nome del file telematico trasmesso assegnato dalla procedura; 

– i valori impostati tramite le opzioni “Copia in cartella” non sono riproposti in caso di successiva rigenerazione del file telematico, in quanto i valori indicati non vengono memorizzati. 

### Gestire la generazione del file telematico Modello F24 con unico addebito per contribuente/coobbligato/estremi di addebito 

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica tramite intermediario, fermo restando le righe di versamento a debito/a credito che costituiscono i singoli modelli F24, consentono, a parità di modelli F24 che presentano lo stesso dato relativo a: 

– soggetto contribuente (codice fiscale) 

– soggetto coobbligato (codice fiscale) 

– estremi di addebito (banca e data di addebito) 

di scrivere un solo record di addebito (record M) nel file telematico da trasmettere tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Quanto sopra comporta la rilevazione di una sola operazione di addebito bancario, il cui importo è pari alla sommatoria del saldo da versare relativo ai modelli F24 che presentano i su indicati presupposti. 

La procedura consente di realizzare quanto sopra descritto, tramite la selezione della scelta Genera file telematico con unico addebito per più modelli F24 a parità di contribuente ed estremi di addebito nella fase di generazione del file telematico disponibile all’interno della funzione “Gestione flusso telematico intermediario”. 

Questa scelta viene proposta in automatico in caso di attivazione della corrispondente scelta nella funzione “Parametri modello F24” disponibile al menu “modello F24 > Tabelle”. 

In particolare, la scelta di applicare quanto sopra descritto può essere preferibile in caso di contribuenti che solo soliti trasmettere per ciascuna scadenza, numerosi modelli F24 con saldo da versare. 

**Ricevute AdE per modelli F24 con “unico addebito”** 

Si evidenzia che in presenza dell’applicazione della modalità di scrittura del file telematico sopra descritta: 

– l’Agenzia delle Entrate produce una sola ricevuta di presentazione ed una sola ricevuta di addebito per tutti i modelli F24 che fanno riferimento allo stesso addebito 

– un eventuale scarto di uno specifico modello F24 comporta da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’assegnazione dello scarto a tutti i modelli F24 che fanno riferimento allo stesso addebito in quanto presentano lo stesso contribuente/estremi di addebito 

– la stampa della ricevuta AdE prodotta ad esempio, in calce alla stampa dei modelli F24, è la medesima per tutti i modelli che fanno riferimento allo stesso addebito, in quanto corrispondono alla stessa ricevuta. 

**Contabilizzazione modello F24** 

In caso di presentazione di modelli F24 con “unico addebito”, la funzione di contabilizzazione del modello F24 eseguita tramite l’utilizzo del tipo registrazione ”509 – Registrazione versamenti F24”, consente con una sola selezione, di procedere in automatico alla contabilizzazione dei modelli F24 per i quali è stata rilevata la generazione di un file telematico con unico addebito. 

Ciò consente di riprodurre fedelmente le risultanze contabili indicate nell’estratto conto bancario e di eseguire con una sola registrazione contabile, la contabilizzazione di più modelli F24. 

  

 ## Telematico trasmissione tramite Remote-banking 

### Gestire la trasmissione telematica con il remote banking 

Le funzioni disponibili all’interno della gestione del flusso telematico guidano operativamente le azioni da eseguire in sequenza per creare il file telematico da trasmettere. 

 Le voci di menu: 

– “Gestione flusso telematico intermediario” 

– “Gestione flusso telematico Remote banking” 

prevedono infatti al loro interno le seguenti funzioni: 

– Abilitazione 

– Gestione forniture 

– Generazione file 

– Autentica/Invio file (non valido per Remote banking, in quanto non è consentita l’integrazione con i software di mercato). 

  

### Abilitare i modelli alla trasmissione 

Presupposto per la creazione del file telematico definitivo è l’abilitazione del modello alla trasmissione. 

L’abilitazione non è un’operazione prevista dall’Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione, ma è una funzionalità prevista da Sistemi, al fine di garantire che, dal momento in cui il modello viene considerato definitivo, fino al momento in cui questo viene trasmesso, non venga involontariamente apportata ad essa alcuna variazione. 

Una volta che il modello è stato abilitato alla trasmissione viene infatti inibita la possibilità di variarla; tramite la funzione “Sblocco Modelli F24 abilitati” (del menu “Telematico > Telematico Trasmissione Intermediario/Diretta”) è tuttavia possibile eliminare l’abilitazione e quindi, se necessario, variare nuovamente i dati. 

L’abilitazione dei modelli avviene richiamando la funzione “Gestione flusso telematico” (del relativo menu “Telematico”). 

### Creare la fornitura 

Per fornitura si intende il file contenente i modelli da inviare in relazione ad una determinata scadenza, predisposto dal mittente abilitato per la trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche previste. 

La procedura consente di includere nella fornitura solo Modelli F24 abilitati alla trasmissione. 

Procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Richiamate la funzione “Gestione flusso telematico”, dal relativo menu “Telematico”. 

2. Selezionate **Nuova Fornitura**; la procedura propone il numero progressivo che assumerà la fornitura. 

3. Memorizzate e compilate il campo “Data di scadenza”; la procedura propone i modelli abilitati che, per il mittente selezionato e per la scadenza indicata, non sono ancora stati inseriti in nessuna fornitura. 

4. Selezionate i modelli da inserire nella fornitura e premete **Fine selezione**. 

### Generare il file telematico 

La generazione file consiste nella scrittura del file telematico che dovrà essere trasmesso. 

Per eseguire l’operazione di generazione file, i Modelli F24 devono essere inclusi nella fornitura selezionata. 

Contestualmente alla creazione del file telematico definitivo è possibile controllare i dati dei modelli mediante il software di controllo predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 

La procedura dopo aver eseguito il controllo del file telematico ne visualizza l’esito che può essere stampato. 

L’opzione “Controllo AdE file telematico” viene resa disponibile solo se: 

– risulta installato lo specifico software di controllo dell’Agenzia delle Entrate 

– viene richiesta la generazione file di una fornitura per volta. 

La procedura consente di ottenere alla fine della generazione file, tramite l’opzione “Stampa contenuto forniture”, un elaborato che riporta l’elenco dei modelli inseriti nelle forniture generate, il nome del file telematico attribuito o eventualmente l’avvertenza di una mancata generazione. 

Procedete come da flusso di seguito riportato:  

1. Richiamate la funzione “Gestione flusso telematico”, dal relativo menu “Telematico”. 

2. Indicate il codice mittente e la fornitura (o le forniture) da generare. 

## Telematico trasmissione tramite Fisco on line 

### Gestire la trasmissione telematica con Fisco on line 

Fisco on line è un servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di adempiere agli obblighi di presentazione in via telematica previsti da dichiarazioni e versamenti. 

  

In particolare, il servizio Fisco on line può essere utilizzato dai contribuenti che non hanno i requisiti per essere abilitati a ENTRATEL: 

– cittadini italiani (residenti in Italia e all’estero) 

– società ed enti che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per più di 20 soggetti. 

Dal 1° ottobre 2021, è possibile accedere ai servizi Fisco on line solo tramite Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). 

La funzione “Creazione file per Fisco on line” consente di produrre il file telematico secondo le specifiche tecniche richieste per la trasmissione tramite il servizio telematico Fisco on line. 

Prevede un processo di elaborazione più semplice rispetto alla trasmissione telematica tramite intermediario o tramite remote-banking, in quanto può essere effettuata per un contribuente alla volta; per cui, non necessita quindi di abilitazione e di creazione della fornitura. 

L’invio del file telematico tramite Fisco on line, può avvenire tramite l’applicazione “File Internet” prevista dal software Desktop telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Per creare un file tematico da trasmettere tramite invio Fisco on line procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Richiamate la funzione “Creazione file per Fisco on line”, dal menu “Telematico F24 > Telematico trasmissione tramite Fisco on line”. 

2. Compilate il campo “Data scadenza”; la procedura riporta in automatico tale data nel campo “Data di versamento” proponendo in automatico il primo giorno lavorativo, se ricade di sabato/domenica. È possibile in ogni caso modificare la data proposta. 

3. Selezionate il codice contribuente da generare.  

## Trasferire ed eliminare i modelli F24 

**Annullare un modello F24** 

Questa funzione consente di annullare fisicamente uno o più contribuenti e il relativi Modelli F24. 

 Nel dettaglio, per ciascun contribuente è possibile annullare: 

– i dati del contribuente e tutti i relativi Modelli F24 

– tutti i Modelli F24 di una determinata scadenza 

– i singoli Modelli F24. 

È possibile annullare il modello F24 selezionato con qualsiasi stato di avanzamento (contabilizzato, generato, ecc.) 

In caso di modello generato viene proposta un’apposita avvertenza che tuttavia consente di procedere nell’annullamento. 

  

In caso di annullamento selettivo di singoli Modelli F24, gli eventuali crediti originari non verranno eliminati. 

Per utilizzare la funzione selezionate la voce di menu “Utilità > Trasferimento/annullamento > Annullamento Modello F24”. 

**Esportare un modello F24** 

Questa funzione consente di esportare uno o più Modelli F24 da un elaboratore ad un altro, scegliendo tra un intervallo di scadenze. 

La procedura genera un file di esportazione in formato compresso (.ZIP) contenente tutti gli archivi esportati in formato XML. 

Non sono oggetto di esportazione i dati della fornitura, del file telematico e della ricevuta AdE relativi ai contribuenti ed alle scadenze selezionate. Inoltre, la funzione non esegue l’esportazione dei documenti archiviati nella Gestione Documentale. 

**Importare un modello F24** 

Questa funzione consente di importare i Modelli F24 precedentemente esportati. 

La procedura consente di scegliere se: 

– importare i versamenti acquisendoli su modelli diversi da quelli preesistenti nella stessa data di scadenza preservandone la distinzione, attribuendo la caratteristica di “Modelli manuali”; 

– importare i versamenti aggiungendoli a quelli preesistenti nella stessa data di scadenza; in questo modo la procedura provvede a comporre in automatico i Modelli F24 senza nessuna particolare distinzione tra i versamenti importati e quelli già presenti. 

  

Se il contribuente da importare è già presente tra i clienti dello studio, la procedura lo associa al codice anagrafico già presente, in base al codice fiscale. 

Distinguiamo i due casi seguenti: 

– se il contribuente non è presente nell’anagrafica generale dell’elaboratore di destinazione; la procedura assegna il primo codice anagrafico disponibile; 

– se il contribuente è già presente nell’anagrafica generale dell’elaboratore di destinazione; la procedura assegna alla singola anagrafica il codice che già la identifica nell’anagrafica generale dell’elaboratore di destinazione. 

  

Per utilizzare la funzione selezionate la voce di menu “Utilità > Trasferimento/annullamento > Importazione Modello F24”.