Con il D.Lgs. 11 febbraio 2016 n.24 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03/03/2016 sono state recepite alcune
disposizioni contenute nelle direttive n.2013/42/UE e 2013/43/UE.

In merito alle operazioni soggette a reverse charge, il Decreto Legislativo interviene sull’art. 17 c.6 DPR
633/1972 come di seguito riportato:

  •  modificando la lettera b) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei
    componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
  •  sostituendo la lettera c) per prevedere che l’inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console
    da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali
    di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  •  abrogando le lettere d e d-quinques) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile,
    rispettivamente le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le
    cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.Anche queste fattispecie non hanno trovato applicazione per mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Il Decreto Legislativo in conformità all’art.199-bis della direttiva IVA, prevede la scadenza del 31 dicembre
2018 per l’applicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c) d-bis), d-ter) d-quater) del
comma 6 dell’art.17 DPR 633/72.

Il regime dell’inversione contabile introdotto per le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop si applica alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016.

Per poter estendere il meccanismo del reverse charge anche ai tablet, console, pc, tablet, l’aggiornamento 2016.3 distribuito a fine aprile implementa la tabella dei codici iva per poter gestire correttamente la casistica.

Gazzetta ufficiale

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